Profili fiscali dello smart working: le indicazioni dell’AE
di Redazione Scarica in PDFL’Agenzia delle Entrate, con la circolare 18 agosto 2023 n. 25/E, ha fornito chiarimenti sui profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working), focalizzando l’attenzione sui più recenti orientamenti della prassi sul punto, anche ai fini dell’applicazione dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano (c.d. regimi speciali per lavoratori impatriati e per docenti e ricercatori).
Secondo il Tuir, le persone residenti in Italia devono sottoporre ad imposizione nel nostro Paese tutti i loro redditi, ovunque prodotti (c.d. worldwide taxation principle). Ai non residenti, invece, si applicano disposizioni specifiche e diverse e gli stessi saranno assoggettati a imposizione in Italia sulla base dei criteri di territorialità indicati nell’articolo 8, Tuir.
Secondo l’AE, i criteri di radicamento della residenza fiscale delle persone fisiche restano quelli previsti e non subiscono alcun mutamento per coloro che svolgono un’attività lavorativa in smart working. In altri termini, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non incidono sui criteri di determinazione della residenza fiscale.
L’applicazione della normativa convenzionale presenta particolare rilevanza proprio per le implicazioni sullo smart working, tenuto conto della possibilità di lavorare per un soggetto stabilito in uno Stato estero, senza per questo modificare la propria residenza. Va rimarcato che, in assenza di conflitto con le normative interne di Stati che hanno concluso una convenzione con l’Italia, oppure in assenza di una specifica convenzione contro le doppie imposizioni, la disposizione di riferimento per la determinazione della residenza fiscale resta unicamente il citato articolo 2, Tuir.