28 Ottobre 2020

Le principali novità del rinnovo del Ccnl lavoro domestico

di Francesco Bosetti

A quasi 4 anni dalla scadenza del precedente Ccnl, in data 8 settembre 2020 è stato sottoscritto dalle parti sociali il rinnovo del Ccnl lavoro domestico, avente decorrenza dal 1° ottobre 2020.

Il nuovo Ccnl contiene interessanti novità sia dal punto di vista retributivo che in termini di inquadramento contrattuale di colf, badanti e baby-sitter, che, con il nuovo contratto collettivo, sono identificati in un’unica e nuova figura professionale, ovvero quella di assistente familiare.

Rilevante elemento presente nel rinnovo è l’importanza dedicata alla formazione del personale domestico, riconosciuta mediante il sensibile aumento delle ore di permesso retribuito per la frequentazione di corsi di formazione professionale e l’introduzione della figura dell’educatore formato, novità volute dalle parti sociali per innalzare la qualità del servizio di assistenza prestato.

Nel presente articolo andremo ad analizzare i principali punti di interesse del nuovo Ccnl lavoro domestico, tenendo conto anche del verbale di accordo del 28 settembre 2020, che ha apportato alcune variazioni al testo sottoscritto l’8 settembre 2020.

 

Il rinnovo del Ccnl lavoro domestico

Le associazioni imprenditoriali di settore Fidaldo e Domina e i sindacati di categoria Filcams-Cigl, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf, in data 8 settembre 2020, hanno sottoscritto il rinnovo del Ccnl lavoro domestico, scaduto il 31 dicembre 2016; con successivo verbale di accordo del 28 settembre 2020 le parti sociali sono intervenute a modificare quanto stabilito nel rinnovo, con variazioni in tema di definizione di retribuzione globale, scatti di anzianità e decorrenza delle indennità variabili.

Le principali novità introdotte dal nuovo contratto, entrato in vigore dal 1° ottobre 2020, con scadenza 31 dicembre 2022, sono le seguenti:

Articolo Novità Decorrenza
9 Inquadramento degli assistenti familiari in 4 livelli a seconda delle loro competenze e mansioni a cui corrispondono 2 parametri retributivi; 1° ottobre 2020
35 Aumento retributivo mensile di 12 euro per i lavoratori domestici inquadrati nel livello medio B Super e in proporzione per gli altri livelli. 1° gennaio 2021
34,

commi 3 e 4

Nuovo sistema di indennità per i lavoratori che assistono bambini fino al 6° anno di età e gli assistenti familiari al servizio di più di una persona non autosufficiente; 1° ottobre 2020
34

commi 7 e 8

Riconoscimento di un’indennità per i lavoratori in possesso della certificazione di qualità 1° ottobre 2021
10 e 11 Agevolazione contributiva per il ricorso alle prestazioni notturne di cura alla persona e alle prestazioni esclusivamente di attesa 1° ottobre 2020
20 Incremento permessi per la formazione 1° ottobre 2020
12 Estensione a 30 giorni del periodo di prova per i lavoratori in regime di convivenza, indipendentemente dal livello di inquadramento. 1° ottobre 2020
21 Riconoscimento del congedo per le donne vittime di violenza, ai sensi dell’articolo 24 D.Lgs 80/2015 1° ottobre 2020
53 Aumento del contributo di assistenza contrattuale 1° gennaio 2021

 

Nuovo inquadramento lavoratori

Il Ccnl 8 settembre 2020 ha definito l’inquadramento degli assistenti familiari, unica figura professionale che comprende i lavoratori colf, badanti e baby-sitter, in 4 livelli, a ciascuno dei quali corrispondono 2 parametri retributivi, il superiore dei quali è definito “super”.

L’articolo 9 introduce una nuova concezione nella classificazione del personale addetto al lavoro domestico, inquadrato a seconda delle competenze e mansioni dell’assistente familiare; la principale distinzione all’interno di tale sistema è tra i soggetti che:

  • si occupano della gestione della casa in generale (nella precedente classificazione “colf”);
  • si prendono cura di altre persone all’interno della famiglia (nella precedente classificazione “badanti”).

Importante novità è l’introduzione della figura degli educatori formati (livello D super), ovvero lavoratori che, nell’ambito di progetti educativi e riabilitativi elaborati da professionisti individuati dal datore di lavoro, attua specifici interventi volti a favorire l’inserimento o il reinserimento nei rapporti sociali, in autonomia, di persone in condizioni di difficoltà, in quanto affette da disabilità psichica oppure da disturbi dell’apprendimento o relazionali.

In merito, il verbale di accordo del 28 settembre 2020 ha specificato che in tale nuovo profilo non va ricompresa la figura professionale dell’educatore professionale, disciplinato dalla c.d. Legge Iori (articolo 1, comma 594 ss., L. 205/2017).

L’articolo 9 prevede la seguente classificazione degli assistenti familiari:

  • Livello A: assistenti familiari, non addetti all’assistenza di persone, che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro[1];
  • Livello B: assistenti familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo;
  • Livello C: assistenti familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità;
  • Livello D: assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.
Profili classificazione dei lavoratori
Livello Profili
A addetto alle pulizie; addetto alla lavanderia; aiuto di cucina; stalliere; assistente ad animali domestici; addetto alla pulizia e annaffiatura delle aree verdi; operaio comune
A super addetto alla compagnia
B collaboratore familiare generico polifunzionale; custode di abitazione privata; addetto alla stireria; cameriere; giardiniere; operaio qualificato; autista; addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro
B super assistente familiare che assiste:

· persone autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;

· bambini (baby-sitter), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti

C cuoco
C super assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti
D amministrazione dei beni di famiglia; maggiordomo; governante; capo cuoco; capo giardiniere; istitutore
D super direttore di casa; assistente familiare educatore formato

 

Incremento minimi tabellari

L’articolo 35, Ccnl, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un incremento delle retribuzioni minime contrattuali; gli importi indicati nella seguente tabella saranno oggetto, come previsto dall’articolo 38, della consueta rivalutazione annuale, sempre a partire dal 1° gennaio 2021.

Si precisa che il verbale di accordo 28 settembre 2020 ha pubblicato anche i minimi retributivi decorrenti dal 1° ottobre 2020, i quali, in riferimento alle tabelle A, B, C, D, E, G, rimangono invariati rispetto a quelli in essere dal 1° gennaio 2020.

L’unica novità, in termini retributivi, in vigore da ottobre 2020, è l’introduzione di una specifica indennità per le baby-sitter che assistono bambini fino a 6 anni (livello BS) e per gli addetti all’assistenza di più di una persona non autosufficiente (livello CS e DS), di cui ci occuperemo nel paragrafo successivo.

Minimi tabellari dal 1° gennaio 2021
Livelli Tabella A Tabella B Tabella C Tabella D Tabella E Tabella G
Lavoratori conviventi

articolo 14, comma1,

lettera a)

Lavoratori ex

articolo 14, comma 2

Lavoratori non conviventi

articolo 14, comma 1, lettera b)

Assistenza notturna ex articolo 10 Presenza notturna ex articolo 11 Lavoratori ex articolo 14, comma 9
Valore mensile in euro Valore mensile in euro Valore orario in euro Valore mensile

in euro

Valore mensile

in euro

Valore orario

in euro

DS 1.232,33* 8,33 1.417,21   8,98
D 1.173,65* 7,99    
CS 997,61 6,93 1.147,24   7,45
C 938,94 680,71 6,57    
BS 880,24 616,18 6,22 1.012,27    
B 821,56 586,83 5,86    
AS 762,88 5,53    
A 645,50 4,69    
Unico 677,78  
* Per i livelli DS e D, in aggiunta al minimo tabellare, spetta un’indennità pari a 173,55 euro.

 

Indennità vitto e alloggio dal 1° gennaio 2021

(non subisce alcuna variazione rispetto all’indennità in vigore dal 1° gennaio 2020)

Vitto e alloggio Valori giornalieri in euro
Pranzo e/o colazione 1,96
Cena 1,96
Alloggio 1,69
Totale Vitto e alloggio 5,61

 

Nuovo sistema di indennità

Il rinnovo del Ccnl 8 settembre 2020 prevede, a decorrere dal 1° ottobre 2020, la corresponsione delle seguenti indennità variabili, in aggiunta al minimo retributivo spettante contrattualmente:

  • fino al compimento del sesto anno di età di ciascun bambino assistito, l’assistente familiare inquadrata nel profilo B Super, lettera b) (baby-sitter) ha diritto a percepire l’indennità mensile di 115,76 euro mensili corrispondenti a 0,70 euro orari (Tabella H). Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore;
  • al lavoratore inquadrato nel livello C Super o D Super, addetto all’assistenza di più di una persona non autosufficiente, è dovuta l’indennità mensile pari a 100 euro mensili, corrispondenti a 0,58 euro orari, assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi (Tabella I).
Indennità baby sitter bambini fino a 6 anni e addetti assistenza persone autosufficienti

decorrenza 1° ottobre 2020

Livelli Tabella H Tabella I
valore mensile in euro valori mensili in euro (lavoratori tabella B)[2] valori orari in euro valori mensile in euro valori orari in euro
BS 115,76 81,10 0,70
CS 100,00 0,58[3]
DS 100,00 0,58[4]

 

Indennità per i lavoratori in possesso della certificazione di qualità

Il Ccnl 8 settembre 2020 introduce, a decorre dal 1° ottobre 2021, un significativo riconoscimento economico per i lavoratori in possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità; tale indennità:

  • spetta agli assistenti familiari in possesso di tale requisito e inquadrati nei livelli B, B super, C super; i lavoratori inquadrati al livello D super, in possesso di tale certificazione, non hanno diritto all’indennità, in quanto assorbita dall’indennità di funzione;
  • sono assorbibili da eventuali trattamenti retributivi di miglior favore complessivamente percepiti dal lavoratore.
Tabella L – Indennità lavoratori in possesso della certificazione di qualità

decorrenza 1° ottobre 2021

Livelli valori mensile in euro
B 8,00
BS 10,00
CS 10,00

Il verbale di accordo del 28 settembre 2020 specifica che le parti divulgheranno, entro la data del 1° ottobre 2021, i valori orari, comprensivi della rivalutazione prevista dall’articolo 38, Ccnl.

 

Agevolazioni contributive per il ricorso alle prestazioni notturne di cura della persona e alle prestazioni esclusivamente di attesa

Il Ccnl 8 settembre 2020 fissa un orario convenzionale per il versamento dei contributi relativamente alle:

  • prestazioni discontinue notturne di cura della persona (c.d. badante notturna);
  • prestazioni esclusivamente di attesa, ovvero nell’ipotesi in cui all’assistenza familiare siano richieste prestazioni diverse dalla presenza.

In riferimento alle prime, l’articolo 10, Ccnl, stabilisce che i contributi previdenziali obbligatori si versano convenzionalmente su 8 ore giornaliere; in riferimento alla seconda tipologia di prestazione, l’articolo 11 prevede che, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo, l’orario convenzionale di lavoro è pari a 5 ore giornaliere.

 

Permessi per la formazione professionale

L’articolo 20 prevede la possibilità per i lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 6 mesi, di usufruire di un monte ore annuo di 40 ore di permesso retribuito per le seguenti finalità:

  • frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari;
  • eventuali attività formative previste dalla normativa e necessarie per il rinnovo dei titoli di soggiorno; a tale proposito i datori di lavoro favoriranno la frequenza, da parte dei lavoratori, a corsi di formazione specifici, gestiti da enti pubblici ovvero organizzati o riconosciuti dagli enti bilaterali.

Risulta, pertanto, dimezzata l’anzianità di servizio necessaria per la fruizione delle 40 ore di permessi per la formazione professionale, che nel precedente Ccnl era fissata in 12 mesi.
Altra importante novità è l’incremento del monte ore annuo dei permessi fino a un massimo di 64, usufruibili esclusivamente per la frequenza di corsi di formazione finanziati o comunque riconosciuti dall’ente bilaterale Ebincolf; il lavoratore dovrà certificare la presenza mediante apposita documentazione, con specifica indicazione degli orari delle attività formative esercitate.

L’articolo 20 prevede espressamente il divieto di cumulo pluriennale di tali permessi, che devono essere usufruiti nel periodo annuale di maturazione.

 

Estensione del periodo di prova

L’articolo 12 modifica in modo significativo la regolamentazione del periodo di prova rispetto alla precedente disciplina, estendendo a 30 giorni la durata del periodo di prova per i lavoratori in regime di convivenza, indipendentemente dal livello di inquadramento.

Alla luce di tale novità, i lavoratori inquadrati nei livelli D e D super e i lavoratori operanti in regime di convivenza, indipendentemente dal livello di inquadramento, sono soggetti a un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo; per i restanti rapporti di lavoro il periodo di prova è di 8 giorni di lavoro effettivo.

Rispetto al precedente Ccnl, viene espressamente specificato che l’apposizione del periodo di prova deve risultare da atto scritto.

 

Congedo per le donne vittime di violenza di genere

Con il rinnovo dell’8 settembre 2020, il Ccnl lavoro domestico si uniforma all’orientamento degli altri Ccnl, inserendo nella propria disciplina l’istituto del congedo per le donne vittime di violenza di genere, introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 24, D.Lgs. 80/2015.

L’articolo 21 dispone il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un massimo di 3 mesi per le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio; tale congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di 3 anni, secondo quanto concordato tra le parti.

Durante il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, che è erogata direttamente dall’Inps a seguito di domanda presentata all’Istituto dall’avente diritto.

 

Aumento del contributo di assistenza contrattuale

L’articolo 53 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo del versamento del contributo di assistenza contrattuale nella misura di 0,06 orari, importo raddoppiato rispetto a quanto previsto dal precedente Ccnl del 20 febbraio 2014.

Tale contributo è ripartito come segue:

  • 0,04 a carico del datore di lavoro;
  • 0,02 a carico del lavoratore.

 

Il verbale di accordo del 28 settembre 2020

Il Ccnl 8 settembre 2020 è stato modificato dall’accordo di rinnovo 28 settembre 2020, prevedendo le seguenti novità, oltre a quelle già anticipate nei paragrafi precedenti.

 

Ferie (articolo 17)

Viene specificato che le ferie, di regola, hanno carattere continuativo e potranno essere frazionate in non più di 2 periodi all’anno, purché concordati tra le parti.

La fruizione di tale istituto deve aver luogo per almeno 2 settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori 2 settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione; per i lavoratori di cittadinanza non italiana che abbiano necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, previo accordo con il datore di lavoro.

 

Malattia (articolo 27)

Viene chiarito che, in caso di malattia, la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell’anno, in riferimento alle anzianità di servizio fino a 6 mesi, da più di 6 mesi a 2 anni e oltre i 2 anni, corrisponde alla seguente misura:

  • fino al 3° giorno consecutivo: il 50% della retribuzione globale di fatto;
  • dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.

 

Infortunio e malattia professionale (articolo 29)

È precisato che la denuncia all’Inail deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte di detto istituto e corredata dal certificato medico; altra denuncia deve essere rimessa entro gli stessi termini all’Autorità di Pubblica sicurezza nei casi di Legge.

 

Scatti di anzianità (articolo 37)

Viene confermato che il primo scatto matura dal mese successivo al compimento di ogni biennio.

 

Retribuzione globale di fatto (chiarimenti a verbale)

Si precisa che per “retribuzione globale di fatto” si intende quella complessiva di tutte le indennità presenti nelle tabelle allegate al contratto, ovvero dalla Tabella A alla Tabella F, incluse le indennità di vitto alloggio.

[1] Formulazione della classificazione modificata, rispetto a quanto previsto dal Ccnl 8 settembre 2020, dal verbale del 28 settembre 2020.
[2] Valore introdotto dal verbale di accordo del 28 settembre 2020.
[3] Importo variato per effetto di quanto disposto dal verbale di accordo del 28 settembre 2020; nel Ccnl 8 settembre 2020 tale valore era pari a 0,43 euro.
[4] Importo variato per effetto di quanto disposto dal verbale di accordo del 28 settembre 2020; nel Ccnl 8 settembre 2020 tale valore era pari a 0,43 euro.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Contratti collettivi e tabelle“.

 

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