Prime indicazioni dal Ministero sulla Cigs
Il Ministero del Lavoro, con circolare 5 ottobre 2015, n.24, fornisce le prime indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni, entrate in vigore il 24 settembre 2015, di riordino della materia degli ammortizzatori sociali contenute nel D.Lgs. n.148/15 e, in particolare, alle novità in materia di cassa integrazione straordinaria.
Tra i chiarimenti forniti, si segnala quanto segue. Ai trattamenti per i quali è stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015 si applicano le nuove disposizioni in materia di Cigs, non incidendo i precedenti interventi sull’applicazione della nuova normativa. Riguardo alla fattispecie della crisi di impresa, fino al 31 dicembre 2015 è compresa la cessazione dell’attività: entro tale data devono perfezionarsi i requisiti per l’accesso al trattamento, il decreto di ammissione potrà essere emanato anche successivamente.
In riferimento al requisito di anzianità, pari a 90 giornate di effettivo lavoro, per poter beneficiare dei trattamenti di Cig, ordinaria o straordinaria, si precisa che quest’ultime comprendono le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla durata oraria, ivi compresi i periodi di sospensione derivanti da ferie, festività e infortuni, a cui si aggiungono anche i periodi di astensione dal lavoro per maternità obbligatoria.
Infine, nelle more della predisposizione dei nuovi modelli di presentazione, il Ministero del Lavoro autorizza l’utilizzo dei modelli attualmente in uso, corredandoli dell’elenco nominativo dei lavoratori interessati e, per le causali di crisi e riorganizzazione, con l’indicazione del numero di lavoratori mediamente occupati presso l’unità produttiva oggetto dell’intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.