Prestazioni occasionali alla (orto)frutta
di Luca VannoniPer l’ormai noto ostracismo sindacale verso le tipologie contrattuali più flessibili, come il lavoro intermittente, la contrattazione collettiva si è sempre dimostrata riluttante nella regolamentazione di esse, con poche eccezioni positive, e, in qualche caso, si è addirittura spinta, in assenza di espresse deleghe legislative, a vietarne l’utilizzo.
Il recente rinnovo del settore Ortofrutticoli e agrumari, sottoscritto il 27 giugno 2017, si colloca in quest’ultimo binario: in tale accordo si legge infatti che “gli istituti contrattuali tesi a disciplinare il rapporto di prestazione occasionale, a partire da quelli in sostituzione dei voucher ex d.lgs.81/2015, capo VI, articoli da 48 al 50, non potranno trovare applicazione nell’ambito delle mansioni previste dalle declaratorie del presente CCNL”.
Più che un divieto, il testo sembra un atto fideistico, una sorta di maledizione eterna verso tutto quello è confinato nel recinto delle prestazioni occasionali. E almeno fosse chiaro il suo perimetro … si potrebbe infatti sostenere che anche un contratto intermittente, per esigenze occasionali, è vietato in tale settore, in quanto il richiamo “a partire da” (cosa vuol dire: individuano il nemico n. 1 o è una parametro temporale?) porta a un riferimento non esclusivo alle prestazioni occasionali recentemente regolamentate e interpretate dall’Inps.
Tale indefinitezza pone seri dubbi sul suo contenuto, anche se la questione fondamentale è un’altra: a che titolo un Ccnl può vietarne l’utilizzo?
La risposta corretta, di per sé, è semplice: i Ccnl non hanno alcun potere di precludere l’utilizzo di una tipologia contrattuale in assenza di espressa delega di legge e, pertanto, l’utilizzo, nei parametri oltremodo stretti previsti dal D.L. 50/2017 (articolo 54-bis, aggiunto nella conversione mediante L. 96/2017), è da considerarsi legittimo. Tuttavia, i Ccnl hanno un potere, molto più subdolo, per forzare la loro esigibilità: il mancato rispetto, infatti, può portare alla perdita delle agevolazioni contributive (articolo 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006).
Nel caso dell’Ortofrutta, l’oggetto quanto mai indefinito (chiaro ovviamente a cosa si riferiscono, ma non c’è nemmeno un riferimento normativo univoco … magari nella stesura definitiva la modificano) mi porta a ritenere che una clausola di tal fattura non dovrebbe portare ad alcuna conseguenza negativa. Ma, al di là della mia valutazione, sicuramente tale disposizione potrà essere fonte di contenzioso, anche ispettivo.
Se poi tale approccio si estendesse ad altri settori, con una tecnica di regolamentazione più raffinata, così da renderne definito l’oggetto della messa al bando, il problema del mancato rispetto del Ccnl diventerebbe effettivo.
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20 Luglio 2017 a 17:48
Dopo la circolare 3 dell’INL del 18 luglio 2017, le clausole di divieto, se non legittimate da delega legislativa, diventano carta straccia….ogni tanto una buona notizia!