17 Novembre 2016

Prestazioni integrative personale trasporto aereo: termini di decadenza

di Redazione

L’Inps, con circolare n. 198 del 14 novembre 2016, in tema di Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, ha precisato il termine di decadenza per la richiesta di rimborso dell’anticipazione al Fondo delle prestazioni integrative di trattamenti di integrazione salariale straordinaria anticipate dalle aziende ai lavoratori.

Fermo restando che le prestazioni integrative dei trattamenti di Cigs previsti da accordi stipulati a de-correre dal 1° gennaio 2016 sono erogate ai lavoratori direttamente dall’Inps (articolo 5, comma 8, D.I. 95269), il termine di decadenza di 6 mesi per richiedere il rimborso delle prestazioni integrative del Fondo, connesse ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, anticipate dalle aziende ai lavora-tori è così articolato:

  • per le prestazioni integrative di Cigs richieste a partire dal 6 giugno 2016, o, se richieste antecedente-mente, non ancora concluse entro tale data, la domanda di rimborso deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del periodo di concessione; diversamente, se la deliberazione concessiva del Fondo è adottata successiva-mente alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione del trattamento di Cigs, la domanda di rimborso deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data della deliberazione;
  • per i trattamenti integrativi su Cigs richiesti e conclusi prima del 6 giugno 2016, il termine di 6 mesi decorre da tale data e, quindi, saranno posti in decadenza eventuali richieste di rimborso successive al 6 dicembre 2016.

 

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