Prestazione resa durante la malattia a favore di altro datore
di Redazione Scarica in PDFLa Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 12 maggio 2023, n. 12994, ha stabilito che lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la stessa, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio; in tali ipotesi di svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l’assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che essa sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente, atteso che l’art. 5 legge n. 604/1966 pone a carico del datore l’onere della prova di tutti gli elementi di fatto integranti la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l’illecito disciplinare contestato. (nella specie, è stata confermata la legittimità del licenziamento inflitto al lavoratore che, pur essendo in malattia a causa di un trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra, aveva tenuto comportamenti integranti una condotta incauta).