7 Gennaio 2016

Precisazioni del Ministero sulla sospensione dell’attività d’impresa

di Fabrizio Nativi

 

Il Ministero del Lavoro è intervenuto con due importanti precisazioni in materia di sospensione dell’attività per lavoro nero nel settore edile.

La circolare del Ministero del lavoro n.26/15 ha puntualizzato che, ai fini della revoca della sospensione, la regolarizzazione dei lavoratori in “nero” va effettuata normalmente mediante le tipologie contrattuali indicate in materia di maxisanzione (rapporto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale non inferiore al 50% dell’orario pieno, o rapporto tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi).

Il Ministero, tuttavia, richiamando la circolare n.33/09, ha ricordato che, con riferimento ai settori di cui all’art.13, D.Lgs n.81/08 (costruzioni), la regolarizzazione dei rapporti vada verificata anche in relazione agli obblighi di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione, eventualmente previsti dal D.Lgs. n.81/08.

Gli ispettori potranno adottare quindi anche il provvedimento di prescrizione obbligatoria per le relative contravvenzioni e verificheranno l’ottemperanza alla prescrizione impartita.

Con la nota n.19570 del 16 novembre 2015, il Ministero ha precisato che, al fine della revoca della sospensione, la visita medica dovrà risultare eseguita perché si consideri rispettato l’obbligo di sorveglianza sanitaria.

Relativamente all’obbligo di informazione e formazione, tenuto conto che, secondo quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, p.10, qualora non sia possibile completare la formazione prima dell’adibizione al lavoro il relativo percorso formativo debba essere completato entro 60 giorni dall’assunzione, ai fini della revoca della sospensione risulterà sufficiente che la formazione risulti programmata, in modo tale da essere completata entro 60 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.