31 Agosto 2017

La precedenza nel lavoro a termine e l’assunzione di un apprendista

di Roberto Lucarini

Un’interessante ipotesi pratica è stata oggetto, durante il mese di agosto, di un’istanza d’interpello (n. 2/2017) proposta al Ministero del lavoro. Questa, in sintesi, la questione.

Tutti conosciamo la previsione normativa che detta il sorgere del diritto di precedenza, a un lavoratore/una lavoratrice, nel caso di un rapporto di lavoro a termine di durata superiore ai 6 mesi, ovvero di più rapporti di lavoro, di quel genere contrattuale, che per sommatoria vadano a superare il periodo appena indicato (ex articolo 24, D.Lgs. 81/2015); il tutto relativamente a una specifica mansione. Tale diritto riguarda eventuali nuove assunzioni, poste in essere dal datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato; per di più, va notato, tale diritto si attiva soltanto su richiesta del lavoratore/lavoratrice, da recapitare al datore entro 6 mesi dalla fine del rapporto a termine. Una volta attivato, tale diritto avrà la durata di un anno, sempre dalla fine del rapporto a tempo determinato, dopo di che si estinguerà. Questo, in sintesi, il perimetro normativo del diritto di precedenza.

Veniamo adesso ai dubbi operativi che hanno portato alle domande poste, entrambe riguardanti un contratto di apprendistato, con un determinato lavoratore, posto in relazione a un diritto di precedenza come sopra descritto, attivato da altro lavoratore a termine:

  • alla fine del periodo formativo, ossia del periodo di apprendistato, l’eventuale conferma in servizio dell’apprendista viola l’eventuale diritto di precedenza esercitato da altro soggetto?
  • inoltre: una nuova assunzione con contratto di apprendistato, sempre nella medesima situazione di diritto attivato da altro lavoratore, potrebbe essere vista, anch’essa, quale violazione del diritto menzionato?

Il Ministero del lavoro risolve negativamente entrambe le ipotesi, sulla seconda invero facendo un basilare distinguo, compiendo un ragionamento logico-giuridico a mio avviso ineccepibile.

Nel caso della conferma in servizio, si fa notare come trattasi non di nuova assunzione, ma di semplice continuazione di un contratto di natura mista, ma pur sempre già al suo nascere a tempo indeterminato. Non quindi una nuova assunzione, quella che scaturisce dalla conferma dell’apprendista, ma più correttamente una mera prosecuzione del rapporto, sia pure di differente natura tipologica.

Il Ministero, per la seconda ipotesi proposta, va anche oltre tale ragionamento: anche una nuova assunzione di un apprendista potrebbe attuarsi non in violazione di un eventuale diritto di precedenza già attivato. È vero che trattasi, giuridicamente, di rapporto a tempo indeterminato, quindi potenzialmente rientrante nella categoria citata dalla norma sulla precedenza; tale nuova assunzione, quindi, deve necessariamente essere presa in considerazione con molta attenzione. Se, tuttavia, il lavoratore che ha attivato il diritto di precedenza risulta già qualificato, per la mansione oggetto del contratto di apprendistato, il diritto di precedenza non sarà oggetto di violazione.

Chi dovesse trovarsi in questa particolare situazione, quindi, dovrà porsi dapprima questa domanda: colui che ha attivato il diritto di precedenza potrebbe svolgere l’apprendistato per quella specifica mansione?

Se la risposta è affermativa si dovrà dar corso alla precedenza; in caso contrario si potrà assumere, senza rischi, un altro lavoratore.

Le questioni poste potrebbero sembrare, a un primo sguardo, piuttosto accademiche. Posto tuttavia che la pratica spesso ci pone di fronte a dubbi operativi “originali”, direi che l’interpello in commento deve comunque farci riflettere. Data la complessità e la vastità della materia di cui ci occupiamo, mai porre in essere un’assunzione a cuor leggero, non prima comunque di aver vagliato ogni possibile trabocchetto sulla nostra strada; e il diritto di precedenza potrebbe senz’altro trasformarsi in un’autentica trappola, ove sottovalutato.

 

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