Possibili interferenze tra diffida accertativa e conciliazione
di Roberto LucariniFinora eravamo consci del fatto che le interferenze fossero causa di incomodo nelle conversazioni effettuate con il cellulare; adesso, grazie all’INL, sappiamo che tali fastidiose situazioni possono crearsi anche tra diffida accertativa e atti conciliativi. Bene a sapersi, soprattutto per il fatto che i tecnici del Ministero ci forniscono la soluzione al problema grazie alla recente nota n. 5066/2019.
Per capire meglio l’ambito della questione, occorre necessariamente riferirsi agli istituti giuridici coinvolti; vediamoli in via schematica.
La diffida accertativa, di derivazione legale, risulta operabile al verificarsi della seguente situazione: “Qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti” (articolo 12, D.Lgs. 124/2004).
Tale diffida si attua, sostanzialmente, in 2 tempi: la fase di emissione, da parte dell’organo ispettivo; la successiva fase di validazione, da parte del direttore dell’ITL. Nel mezzo un periodo di 30 giorni, entro il quale il datore di lavoro può farsi parte attiva per bloccare l’atto amministrativo.
Gli atti di conciliazione, in campo lavoristico, risultano invece definiti nell’ordinamento processuale civile (dall’articolo 409 c.p.c. ss.), laddove si delineano nelle varie forme e sedi (c.d. protette) – ITL o sindacale – quand’anche sotto forma di lodo arbitrale.
Stabilito questo, il problema delle interferenze tra i 2 istituti si pone allorché, a fronte di una diffida accertativa – atto di origine amministrativa – le parti pongano in essere, tra loro, un atto conciliativo. Di più: la cosa si complica poiché tale atto conciliativo potrebbe redigersi sia tra la fase di emanazione e quella di validazione della diffida, sia successivamente alla validazione della stessa.
È abbastanza evidente, anche a un primo sguardo, che un atto tra le parti, per la composizione della controversia, mal si sposa con un accertamento già effettuato dall’organo ispettivo da cui è scaturito un provvedimento di diffida. Da tenere poi conto che la normativa sulla “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro” (D.Lgs. 124/2004) ha previsto anche un’ipotesi di conciliazione attivabile dal datore di lavoro diffidato, da operarsi nella forma della conciliazione monocratica.
Un bel groviglio di interferenze, altro che il gracchiare del microfono dello smartphone!!! L’INL, tuttavia, va giù piatto nel dirimere la faccenda.
La conclusione, che ritengo corretta, è la seguente: “non appare possibile dare rilievo ad accordi conciliativi intervenuti in forme diverse da quelle prescritte dall’art. 12 (leggasi conciliazione monocratica), sia nel caso in cui intervengano prima della validazione della diffida accertativa sia in fase successiva”.
In più, gli estensori dell’atto amministrativo avvertono che un’eventuale conciliazione, sull’ammontare delle retribuzioni da corrispondere al lavoratore, non potrà avere riflessi sull’imponibile contributivo; quest’ultimo, infatti, dovrà sempre essere calcolato secondo quanto accertato dall’organo ispettivo, ciò ai sensi dell’articolo 1, D.L. 338/1989.
Linea libera, dunque, in barba alle interferenze.
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Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
11 Luglio 2019 a 11:02
Buongiorno, ma se la transazione viene raggiunta in fase di conciliazione monocratica ex. art. 11-12 del DLgs 124/2004 presso l’INL con riduzione delle precedenti retribuzioni verbalizzate dall’Ispettore, cosa succede? ai fini inps vale qiesto nuovo minor valore ?
grazie . gz
11 Luglio 2019 a 11:23
Buongiorno Giancarlo,
la risposta al tuo dubbio la trovi nella Circ. n. 24/2004 (Min lav), la quale sottolinea:
“In caso di conciliazione la diffida accertativa perde efficacia ed il credito vantato dal lavoratore sarà pari alla somma concordata in sede conciliativa. Sotto il profilo contributivo e assicurativo però, difformemente da quanto avviene per la conciliazione monocratica che non presuppone alcun accertamento da parte dell’organo di vigilanza, i versamenti non possono essere inferiori all’importo retributivo previsto dall’articolo 1 del D.L. n. 338/1989, come convertito dalla legge n.389/1989 col pagamento delle eventuali sanzioni civili e degli interessi legali”.
Saluti.
Roberto
11 Luglio 2019 a 12:34
Grazie, ma se nella conciliazione monocratica l’Ispettore si accorge che ha errato (o il collega) nella sua verifica e quindi accetta di ridurre consapevolmente le retribuzioni accertate nel verbale originario, mi parrebbe equo che anche la contribuzione inps venga applicata su tale nuovo valore?
Giancarlo