Piccola mobilità: le istruzioni per gestire i profili contributivi
L’Inps, con messaggio n.2554 dell’8 giugno 2016, ha indicato come gestire i profili contributivi connessi alla mancata proroga per l’anno 2013 delle disposizioni relative alla c.d. piccola mobilità (art.4, co.1, D.L. n.148/93).
Il messaggio, a scioglimento della riserva contenuta nel messaggio n.8889/14 e in attuazione della previsione contenuta nella Legge di Stabilità 2015, fornisce le istruzioni per la gestione di tale agevolazione.
La norma trova applicazione per le assunzioni, proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati, purché intervenute entro il 31 dicembre 2012.
È stato precisato che i datori di lavoro già ammessi al beneficio in riferimento ad assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 e nei confronti dei quali risultano emesse note di rettifica al titolo di cui trattasi, non devono porre in essere alcun adempimento; infatti le procedure, automaticamente, effettueranno il ricalcolo delle note di rettifica riconoscendo l’agevolazione spettante. I datori di lavoro già ammessi che, pur avendo esposto il tipo contribuzione agevolato, non hanno applicato la contribuzione ridotta, dovranno procedere all’invio di un flusso regolarizzativo per il recupero dell’agevolazione spettante. Nel caso in cui fosse presente nota di rettifica ad altro titolo, la procedura riconoscerà automaticamente il beneficio spettante. Anche i datori di lavoro già ammessi al beneficio, che, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto con circolare n.13/13 e messaggio n.4679/13, non hanno esposto il codice tipo contribuzione agevolato, dovranno effettuare la variazione delle denunce UniEmens relative al periodo di spettanza del beneficio al fine di generare modelli di regolarizzazione a credito azienda (UniEmens-vig) o azzerare eventuali note di rettifica emesse per errata contribuzione; tali variazioni dovranno essere trasmesse entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in parola. Infine, i datori di lavoro che, pur avendo assunto, prorogato o trasformato entro il 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, non hanno inoltrato l’istanza di accesso al beneficio, dovranno trasmettere la richiesta – completa della documentazione necessaria – alla sede Inps competente per territorio, avvalendosi della funzionalità “Invio istanze on line” all’interno del Cassetto previdenziale aziende entro il 31 luglio 2016.
L’Istituto offre precisazioni anche in merito alle note di rettifica.