Piccola mobilità alla riscossa
di Elena ValcarenghiUdite, udite, in quel di Roma, all’alba dell’8 giugno 2016, è stato riconosciuto lo sgravio per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni, effettuate entro il 31 dicembre 2012, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’art.4, co.1, del decreto legge 148/93 e di apprendisti assunti ex art.7, co.4, D.Lgs. 167/11. Vorrei esultare, ma non riesco.
Essendo in clima di favole, confesso che tra i sette nani sarei brontolo. Ricordate la storia? C’era una volta la piccola mobilità, ma dopo circa un ventennio di proroghe, la legge di stabilità per il 2013 se ne era scordata e l’Inps aveva ritenuto opportuno anticipare al 31.12.2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati in barba a tutti i sudatissimi budget. Le proteste in coro di chi si era sentito beffato dalla vicenda hanno poi trovato risposta positiva nella legge di stabilità 2015, novello Robin Hood, che ha reso disponibili le risorse per restituire il “maltolto” (perdonate l’uso improprio del termine). Alla vigilia dell’incerta estate 2016 i cordoni della borsa si aprono e l’Inps rompe gli indugi fornendo le istruzioni per la gestione dell’evento.
Siccome ogni fiaba ha la sua morale, mi rendo conto con orrore che per tutto il tempo, non poco, trascorso tra gli esordi e l’epilogo della vicenda, i denari dei presunti legittimi destinatari sono stati nella disponibilità di altri e che il ritardo non sarà in alcun modo compensato, anzi si preparano nuovi adempimenti che saranno forse più consistenti per chi si è attenuto alle regole. Infatti, per coloro i quali hanno ricevuto note di rettifica nulla si dovrà fare, visto che come per magia le procedure ne effettueranno il ricalcolo, mentre i datori di lavoro che diligentemente non hanno applicato la contribuzione ridotta, indicando o meno il codice tipo contribuzione agevolato, dovranno inviare entro il 30 settembre un flusso per il recupero dell’agevolazione spettante. Se poi qualcuno rassegnato non avesse inoltrato l’istanza dovrà farlo entro il 31 luglio 2016. In caso di guai con gli apprendisti, invece, qualora l’agevolazione risultasse non spettante, si dovranno effettuare, nel termine assegnato, le variazioni della denuncia individuale indicando la nuova qualifica e il tipo contribuzione, per consentire alle procedure di calcolare l’aliquota contributiva effettivamente dovuta. Lo stesso vale anche nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro instaurato, pur non risultando agevolabile, possieda comunque i requisiti per applicare il regime speciale del contratto di apprendistato, ma nel caso in cui non si ottemperi sarà avviato un accesso ispettivo per qualificare il rapporto di lavoro e definire la contribuzione effettivamente dovuta.
Attenzione però, non tutto dipende da voi visto che per la rielaborazione delle note di rettifica i funzionari Inps dovranno tempestivamente intervenire perché le procedure non aggiorneranno automaticamente le caratteristiche contributive aziendali (codice 5Q) e non mancheranno doverosi controlli sulla spettanza delle agevolazioni.
Per inciso, i 5Q sono ancora latitanti, persi nella foresta di Sherwood, perciò meglio non precipitarsi ad inviare i flussi.
E visto che ogni racconto che si rispetti ha il suo lieto fine, non vi preoccupate, se qualcosa andasse storto potremo sempre interpellare il cassetto previdenziale o contestare secondo le consuete modalità, ricordandoci che la fruizione dell’agevolazione è subordinata alla regolarità contributiva aziendale.
E vissero felici e contenti.