In tema di permesso di soggiorno
di Elena ValcarenghiI richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa in attesa del rilascio se in possesso della ricevuta postale che ne attesti la richiesta. Lo chiariscono il Ministero del lavoro e l’INL con la nota congiunta n. 4079/2018, a seguito di alcune segnalazioni pervenute agli ITL.
Tale conclusione estensiva deriva dall’analisi della normativa:
- gli articoli 30, comma 2, Tui, e 14, comma 1, D.P.R. 394/1999, prevedono che il permesso per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato, fermi restando i requisiti minimi di età previsti dalla normativa nazionale;
- l’articolo 5, comma 9-bis, Tui, consente al richiedente permesso per lavoro subordinato (non è previsto espressamente per i richiedenti il permesso per motivi familiari), di svolgere temporaneamente l’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nelle more del suo rilascio o del rinnovo, purché la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio italiano, oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso e purché il richiedente sia in possesso del modulo di richiesta del permesso e della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda.
Tenuto conto che il permesso di soggiorno per motivi familiari consente di lavorare senza la necessità di ottenere anche un permesso per lavoro subordinato, il Ministero ritiene che l’articolo 5, comma 9-bis, possa applicarsi anche in tali casi, con ciò consentendo ai richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari di iniziare a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, anche se in possesso della sola ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 82 dell’8 maggio 2018, si apprende, inoltre, dell’emanazione del decreto che recepisce la Direttiva (UE) 2016/801, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari e che, tra i principali obiettivi, ha anche quello di facilitare l’accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in cui lo studente svolge gli studi al fine di coprire in parte il costo degli studi.
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10 Maggio 2018 a 10:03
Volevo sapere cosa ne pensate sul fatto la Nota Congiunta del Ministero e dll’INL, quando elenca le condizioni per cui un soggetto può svolgere temporaneamente l’attività lavorativa nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, citando l’articolo 5 comma 9bis del TUI, evidenzia (tra l’altro in grassetto) che, tale prosecuzione può avvenire : “in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso;”.
La Nota omette completamente l’ultima frase dell’art. 5, comma 9bis, lettera a), che prevede tale possibilità anche “entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso”.
A vostro avviso che significato ha tale scelta di redazione della Nota?
Grazie mille dell’attenzione.
10 Maggio 2018 a 19:05
Grazie per il commento. Senza presunzione di certezza, immagino possa ritenersi che rispetto all’oggetto della nota incentrato sulla possibilità di lavorare in attesa del rilascio del permesso, il tema dei tempi del rinnovo del permesso già rilasciato non fosse incidente e pertanto sia stato riassunto. Dato che quanto omesso, oltre ad essere contenuto nel testo della norma e quindi disposizione di rango superiore, era in passato stato oggetto di chiarimenti ministeriali non smentiti dalla nota in commento, non immagino vi siano significati specifici nella scelta dell’estensore. A presto.