10 Maggio 2018

In tema di permesso di soggiorno

di Elena Valcarenghi

I richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa in attesa del rilascio se in possesso della ricevuta postale che ne attesti la richiesta. Lo chiariscono il Ministero del lavoro e l’INL con la nota congiunta n. 4079/2018, a seguito di alcune segnalazioni pervenute agli ITL.

Tale conclusione estensiva deriva dall’analisi della normativa:

  • gli articoli 30, comma 2, Tui, e 14, comma 1, D.P.R. 394/1999, prevedono che il permesso per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato, fermi restando i requisiti minimi di età previsti dalla normativa nazionale;
  • l’articolo 5, comma 9-bis, Tui, consente al richiedente permesso per lavoro subordinato (non è previsto espressamente per i richiedenti il permesso per motivi familiari), di svolgere temporaneamente l’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nelle more del suo rilascio o del rinnovo, purché la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio italiano, oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso e purché il richiedente sia in possesso del modulo di richiesta del permesso e della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda.

Tenuto conto che il permesso di soggiorno per motivi familiari consente di lavorare senza la necessità di ottenere anche un permesso per lavoro subordinato, il Ministero ritiene che l’articolo 5, comma 9-bis, possa applicarsi anche in tali casi, con ciò consentendo ai richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari di iniziare a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, anche se in possesso della sola ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 82 dell’8 maggio 2018, si apprende, inoltre, dell’emanazione del decreto che recepisce la Direttiva (UE) 2016/801, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari e che, tra i principali obiettivi, ha anche quello di facilitare l’accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in cui lo studente svolge gli studi al fine di coprire in parte il costo degli studi.

 

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