Permessi ex L. 104/1992 per uniti civilmente e conviventi: le istruzioni Inps
di RedazioneL’Inps, con circolare n. 38 del 27 febbraio 2017, ha diramato le istruzioni operative relative alla concessione dei permessi ex L. 104/1992 e del congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato, alla luce delle disposizioni di cui alla L. 76/2016 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016.
A seguito di tali provvedimenti, la parte di un unione civile che presti assistenza all’altra parte può usufruire sia dei permessi ex L. 104/1992, sia del congedo straordinario ex articolo 42, comma 5 D.Lgs. 151/2001; il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, articolo 1, L. 76/ 2016, che presti assistenza all’altro convivente, viceversa può usufruire unicamente di permessi ex L. 104/1992.
L’Istituto precisa che, nelle more delle implementazioni procedurali, gli uniti civilmente – al fine di beneficiare dei 3 giorni di permesso ex L. 104/1992 e/o dei periodi di congedo straordinario – e i conviventi di fatto – al fine di beneficiare dei 3 giorni di permesso ex L. 104/1992 – possono presentare la domanda alla Struttura Inps di competenza, in modalità cartacea.
Alla sezione Modulistica del sito istituzionale sono disponibili le versioni aggiornate dei modelli:
- SR08 (Domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità);
- SR64 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/ la parte dell’unione civile disabile in situazione di gravità).
La domanda deve essere inoltrata all’Inps di competenza tramite Pec, raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione allo sportello.
Nell’istanza di beneficio il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità lo stato di “coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto” ex comma 36, L. 76/2016.
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