Il periodo di assenza dal lavoro per malattia va computato nell’anzianità di servizio
di Redazione![](https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2020/06/giustizia11.jpg)
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 23 ottobre 2020, n. 23383, ha stabilito che il periodo di assenza dal lavoro per malattia (ovvero per infortunio, gravidanza o puerperio) va computato nell’anzianità di servizio ai sensi dell’articolo 2110, ultimo comma, cod. civ., non essendo richiesta, a tal fine, la retribuibilità del medesimo periodo, come emerge dal comma 1 del predetto articolo, secondo cui, in costanza degli eventi protetti dalla norma, al lavoratore è dovuta la retribuzione (o un’indennità) soltanto in assenza di forme equivalenti di previdenza o di assistenza stabilite dalla Legge o dalle norme corporative.
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