4 Maggio 2022

La pensione per i lavoratori a chiamata e per i lavoratori stagionali: com’è possibile coprire i “buchi” contributivi?

di Francesca Rigo

Il contratto di lavoro intermittente, nato nel nostro ordinamento con la Legge Biagi, contenuta nel D.Lgs. 276/2003, offre la possibilità di lavoro subordinato con altissima flessibilità sia nella collocazione temporale che nella durata. Il contratto di lavoro stagionale si lega, invece, al tipo di attività svolta dal datore di lavoro. Entrambi i contratti appaiono duttili per il datore di lavoro, ma poco interessanti per i lavoratori al fine di costruire un’anzianità contributiva stabile. Il presente contributo prova a offrire degli strumenti per “tappare i buchi” dovuti alla mancata continuità nella prestazione lavorativa nel caso delle 2 forme lavorative atipiche in esame.

 

Il lavoro intermittente

Il lavoro intermittente è una tipologia di lavoro subordinato esplicitata oggi nel D.Lgs. 81/2015. Attraverso questa tipologia di contratto, un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente. Il contratto di lavoro può essere a tempo determinato o indeterminato e può essere concluso:

  • per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;
  • con soggetti con meno di 24 anni, purché le prestazioni siano rese entro il 25° anno, e con soggetti con più di 55 anni;
  • indicate nel R.D. 2657/1923.

Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere sono annoverati tra le mansioni più utilizzate nel ricorso al lavoro intermittente. L’attività svolta dal datore di lavoro di questi soggetti rientra a pieno titolo nel punto 5 del R.D. 2657/1923.

In alcuni casi il lavoro intermittente è vietato:

  • nei rapporti di lavoro della P.A.;
  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • presso unità produttive in cui nei 6 mesi precedenti si è proceduto ai licenziamenti collettivi o riduzioni di orario in regime di cassa integrazione che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto intermittente;
  • per i datori di lavoro che non abbiano proceduto alla valutazione dei rischi.

Il contratto intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. Esiste una deroga solo per i settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo.

Il contratto intermittente è sempre compatibile con altri contratti di lavoro contemporanei.

 

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve:

  • stipulare il contratto di lavoro in forma scritta ai fini probatori;
  • effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (UniLav) preventivamente rispetto alla data di inizio del contratto stesso;
  • consegnare copia della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro;
  • prima dell’inizio di ogni prestazione lavorativa o ciclo di prestazioni (in ogni caso di durata massima pari a 30 giorni) comunicare la chiamata di lavoro alla sede dell’Ispettorato del lavoro competente. La chiamata può essere effettuata per il tramite del modello UNI-intermittente, da compilare direttamente nel portale www.cliclavoro.it, oppure inoltrando il modulo via pec alla sede competente oppure tramite app ufficiale “Lavoro Intermittente” oppure tramite sms. In quest’ultimo caso la prestazione dev’essere resa entro le 12 ore seguenti la comunicazione. Tale procedura è riservata alle aziende regolarmente iscritte al portale Cliclavoro. La comunicazione deve contenere il codice fiscale del lavoratore, il codice fiscale del datore di lavoro, la data di inizio e la data di fine della prestazione. Nel caso in cui la prestazione non venga resa sarà annullabile tramite il portale Cliclavoro.

A ogni chiamata dovrà corrispondere la presenza indicata nel LUL. Nei periodi in cui il dipendente non presta la propria opera e non ha concordato l’indennità di disponibilità, il datore di lavoro non dovrà effettuare alcuna registrazione nel LUL.

Secondo la circolare n. 20/2008 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il datore di lavoro ha l’obbligo di elaborare il LUL solo alla prima “immissione” al lavoro e, successivamente, solo nei mesi in cui il lavoratore svolge la sua attività e al termine del rapporto di lavoro. Diversamente da quanto previsto per il LUL, il flusso UniEmens dovrà sempre essere trasmesso con l’indicazione del codice NR00 fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

 

Trattamento economico

Il lavoratore assunto con contratto di lavoro subordinato di tipo intermittente ha diritto all’ordinaria retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento, per il periodo di effettivo lavoro. Il lavoratore non deve subire alcuna diversificazione rispetto agli altri lavoratori subordinati non assunti con contratto intermittente.

Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.

L’indennità di disponibilità è un elemento tipico del lavoro intermittente, anche se poco utilizzato dal datore di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore si impegni a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, a costui spetterà, oltre al normale trattamento economico, anche un’indennità aggiuntiva finalizzata a ricompensare la condizione di attesa.

La misura dell’indennità di disponibilità non è stabilita dalle parti, ma è determinata dalla contrattazione collettiva di settore e non può essere inferiore a un importo fissato da D.M..

L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o contratto collettivo ed è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.

Per i periodi di inattività i contributi vanno versati solo sull’effettivo ammontare dell’indennità di disponibilità. Per i periodi di effettivo lavoro il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione rispettando il minimale contrattuale e giornaliero a livello contributivo.

L’indennità non matura durante la malattia del lavoratore e questi, ove non comunichi lo stato di malattia, perde il diritto alla corresponsione dell’indennità per un periodo di 15 giorni, dovendo, in caso di ingiustificato rifiuto, restituire la quota di indennità riferita al periodo successivo al rifiuto.

 

La contribuzione volontaria

Il D.Lgs. 276/2003 ha previsto l’istituzione di una retribuzione convenzionale, a opera di un D.M., utile ai lavoratori intermittenti affinché possano colmare la differenza tra la retribuzione percepita per il lavoro svolto o l’indennità di disponibilità riconosciuta per l’attesa e la retribuzione convenzionale stessa. Il D.M. 30 dicembre 2004, pubblicato in G.U. n. 40/2005, ha determinato la retribuzione convenzionale. Il parametro individuato non poteva che essere quello disciplinato dall’articolo 7, D.L. 463/1983, ovvero il minimale contributivo.

“Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell’anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l’accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato”.

Ma con l’entrata in vigore del D.Lgs. 338/1989 “la percentuale di cui all’articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40”.

La circolare Inps n. 33/2014 ha esplicitato la procedura da seguire indicando anche la strada da percorrere per i periodi pregressi. Entro 6 mesi dalla pubblicazione il lavoratore ha avuto la possibilità di integrare il periodo 2003-2012. Entro il 31 luglio 2014 è stato possibile trasmettere la domanda per l’anno 2013.

Viene qui riproposta l’evoluzione del minimale settimanale e annuo dal 2003 al 2013:

Anno Retribuzione minima settimanale Minimale annuo di retribuzione
2003 160,85 euro 8.364,20 euro
2004 164,87 euro 8.573,24 euro
2005 168,17 euro 8.744,84 euro
2006 171,03 euro 8.893,56 euro
2007 174,46 euro 9.071,92 euro
2008 177,42 euro 9.225,84 euro
2009 183,10 euro 9.521,20 euro
2010 184,39 euro 9.588,28 euro
2011 187,34 euro 9.741,68 euro
2012 192,40 euro 10.004,80 euro
2013 198,17 euro 10.304,84 euro

 

Finito il periodo di 6 mesi decorrenti dalla pubblicazione della circolare n. 33/2014, il lavoratore ha oggi la possibilità di compensare il “buco” contributivo qualora la retribuzione percepita sia stata inferiore al minimale. Per consentire agli interessati di valutare se e per quali periodi non sia stato raggiunto il valore retributivo minimo necessario all’accredito dell’intera anzianità contributiva, l’autorizzazione di cui sopra dovrà essere richiesta annualmente, pena la decadenza, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali sono consentiti i versamenti delle differenze contributive in esame. L’autorizzazione ha un’efficacia circoscritta alla sola integrazione di periodi pregressi e va richiesta per il tramite dei classici canali.

La richiesta può essere fatta:

  • per via telematica, accedendo direttamente, tramite Spid, ai Servizi telematici disponibili sul sito internetinps.it;
  • mediante comunicazione telefonica al Contact center multicanale;
  • tramite patronato.

Nella domanda vanno indicati i periodi di lavoro e/o di disponibilità per i quali l’interessato intende effettuare il versamento integrativo.

I minimali dal 2014 a oggi sono:

Anno Retribuzione minima settimanale Minimale annuo di retribuzione
2014 200,35 euro 10.418,20 euro
2015 200,76 euro 10.440,00 euro
2016 200,76 euro 10.440,00 euro
2017 200,76 euro 10.440,00 euro
2018 202,97 euro 10.544,00 euro
2019 205,20 euro 10.670,00 euro
2020 206,23 euro 10.724,00 euro
2021 206,23 euro 10.724,00 euro
2022 210,15 euro 10.928,00 euro

 

Il versamento della contribuzione volontaria è interamente deducibile ai fini fiscali: ciò significa che la spesa abbatte il reddito imponibile ai fini fiscali, permettendo di ricalcolare l’aliquota su cui viene calcolato l’Irpef.

 

Il lavoro stagionale

Il D.Lgs. 81/2015 disciplina anche il lavoro a termine di tipo stagionale. I contratti di tipo stagionale sono riservati a mansioni e attività che si svolgono solo in determinati periodi dell’anno. I motivi legati alla stagionalità possono essere legati al clima (ad esempio, stabilimenti balneari, campeggi in località balneari, impianti da sci, cioccolaterie, gelaterie) oppure legati all’andamento del turismo. Le tipologie di attività stagionali sono disciplinate all’interno del D.P.R. 1525/1963.

Il punto 48 dell’allegato al D.P.R. 1525/1963 definisce stagionali le mansioni “esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi”.

Le attività elencate nel D.P.R. non sono, però, le uniche; infatti, il D.Lgs. 81/2015 offre alla contrattazione collettiva, nei vari livelli, la possibilità di definire le mansioni stagionali all’interno dei vari contesti produttivi.

Il Ccnl Impianti sportivi e palestre, con riguardo ai limiti per l’attivazione dei contratti a termine, individua come stagionali quelle imprese che, nell’anno, interrompono la propria attività per un periodo continuativo non inferiore a 60 giorni. Un esempio sono le piscine all’aperto, chiuse nei mesi invernali e primaverili.

I contratti stagionali non sono soggetti al limite di durata massima pari a 24 mesi.

I datori di lavoro che assumono lavoratori a termine, siano essi di tipo stagionale o meno, pagano un contributo addizionale pari all’1,40% dell’imponibile previdenziale per finanziare la disoccupazione, che si configura come la naturale conseguenza alla cessazione del lavoro stagionale.

 

La disoccupazione

Una volta terminato il rapporto di lavoro stagionale, il lavoratore che desideri una continuità dal punto di vista contributivo ai fini pensionistici può accedere alla NASpI.

La NASpI, meglio conosciuta come disoccupazione, è un’indennità mensile erogata dall’Inps.

I requisiti per richiedere la NASpI sono:

  • aver perso involontariamente la propria occupazione;
  • avere almeno 13 settimane utili ai fini contributivi nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi non trova più applicazione per gli eventi di disoccupazione occorsi a partire dal 1° gennaio 2022.

I periodi utili sono tutti i periodi di lavoro regolarmente retribuiti e contribuiti, ai quali si aggiungono anche i periodi coperti da contribuzione figurativa, ad esempio per maternità obbligatoria. In aggiunta al congedo di maternità o paternità, sono utili i periodi di congedo parentale e i periodi di assenza per malattia dei figli di età inferiore agli 8 anni. Non sono, invece, considerati utili i periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria con sospensione a zero ore.

Stessa cosa vale per i congedi fruiti dai genitori per assistere un soggetto in condizione di handicap grave, di cui all’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 104/1992. Detti periodi, non essendo utili, sono neutralizzati d’ufficio dall’Inps e, in conseguenza a ciò, il periodo viene ampliato.

L’importo della NASpI è soggetto a un massimale che si rivaluta annualmente. Per l’anno 2022 l’importo è pari a 1.360,77 euro. L’importo è soggetto a decurtazione mensile, pari al 3%, a partire dal sesto o dall’ottavo mese, a seconda dell’età anagrafica del soggetto.

La durata massima della NASpI è pari a 24 mesi.

I fattori più importanti da tenere in considerazione per l’accesso a pensione sono il numero di settimane utili al diritto e l’importo maturato dell’assegno pensionistico.

Richiedere la NASpI aumenta di certo il numero di settimane utili al diritto a pensione, ma l’importo dell’assegno pensionistico potrebbe essere penalizzato a causa di questa scelta.

Dobbiamo distinguere i lavoratori in 2 categorie: chi accede alla pensione di vecchiaia e chi accede a pensione anticipata. Nel primo caso, il lavoratore che accede a pensione con il sistema di calcolo retributivo o misto si vedrà neutralizzati i periodi di NASpI se riducono la quota A e la quota B, in quanto ricadenti nelle ultime 260 settimane di lavoro. Nel caso di pensione di vecchiaia calcolata interamente con il sistema contributivo, invece, il processo di neutralizzazione non è possibile.

L’istituto della neutralizzazione è stato oggetto del recente messaggio Inps n. 883/2022, che recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 82/2017.

Discorso diverso va fatto per chi accede a una qualsiasi pensione anticipata (ordinaria, Quota 100, Opzione donna, etc.), in quanto le settimane di NASpI non devono essere necessarie al raggiungimento del diritto a pensione. Il processo di neutralizzazione, infatti, permette di non considerare le retribuzioni penalizzanti, ma, allo stesso tempo, elimina anche le equivalenti settimane al diritto a pensione.

Per ovviare a questo problema è necessario aver maturato un numero di settimane utili più elevato rispetto al requisito richiesto ed equivalente al periodo di NASpI stesso.

 

Il riscatto contributivo: la possibilità del riscatto laurea

Una strada possibile per coprire i “buchi”, ma accessibile solo a pochi, è il riscatto di laurea.

Il riscatto di laurea è lo strumento tramite il quale il percorso di studi universitari può essere valorizzato a fini pensionistici.

La possibilità di riscatto viene offerta solo a chi ha concluso il percorso di studi conseguendo, appunto, la laurea. La facoltà di riscatto, pertanto, non viene concessa a chi si sia iscritto al corso di laurea ma non lo abbia poi terminato.
Inoltre, la possibilità di riscatto riguarda esclusivamente la durata legale del corso di laurea e non la reale durata del percorso universitario individuale. I titoli riconosciuti sono di diverso tipo e variano anche a seconda della gestione previdenziale nella quale il riscatto viene effettuato, sia questa pubblica o privata.

Questi, in particolare, i titoli riconosciuti in entrambe le gestioni:

  • diplomi universitari, relativi a corsi di durata non inferiore ai 2 anni e non superiore ai 3 anni;
  • diplomi di laurea, relativi sia al c.d. vecchio ordinamento (corsi di durata non inferiore ai 4 e non superiore ai 6 anni) sia degli ordinamenti universitari post riforma (lauree magistrali e specialistiche);
  • diplomi di specializzazione, conseguiti successivamente alla laurea e al termine di corsi di durata non inferiore ai 2 anni;
  • dottorati di ricerca;
  • diplomi rilasciati da Istituti di alta formazione artistica e musicale (con riferimento ai corsi attivati dall’anno accademico 2005/2006): diplomi accademici di primo e secondo livello, diploma di specializzazione, diploma accademico di formazione alla ricerca.

Anche i titoli conseguiti all’estero possono essere riscattati, purché abbiano valore legale in Italia.

Il riscatto può riguardare tutto il corso di studi o singoli periodi. Si pensi, ad esempio, a un giovane che decide di contribuire al pagamento delle spese di istruzione e svolgere un lavoro estivo. Trattandosi di lavoro stagionale, una parte dell’anno solare sarà già coperto da contribuzione obbligatoria, ma il restante periodo potrebbe essere coperto dal riscatto di laurea.

Il riscatto non viene accordato nei periodi in cui vi sia già copertura previdenziale. Più precisamente, è necessario che il periodo oggetto di riscatto non sia coperto da altra contribuzione, sia essa obbligatoria, figurativa o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda, ma anche negli altri regimi previdenziali.

Il riscatto di laurea è riconosciuto a tutti i lavoratori, siano essi dipendenti o autonomi. La facoltà di riscatto è prevista anche dalle Casse professionali, che ne regolano tutti gli aspetti, non per forza coincidenti con i parametri previsti dall’Inps.

Il riscatto di laurea può essere di 2 tipi: ordinario o light. Le regole sopra esposte valgono per entrambi, ma la differenza sostanziale tra i 2 sistemi si configura nel metodo di calcolo dell’onere e, di conseguenza, nell’impatto sull’assegno pensionistico.

Il riscatto ordinario è calcolato, in buona sostanza, sulla retribuzione dell’ultimo anno di lavoro, alla quale viene applicata l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda stessa. L’onere per il riscatto light, riservato a chi calcola l’assegno pensionistico con sistema contributivo e per periodi di studio che si collocano dopo il 31 dicembre 1995, è calcolato sul minimale degli artigiani e commercianti in vigore nell’anno di presentazione della domanda.
Anche l’onere da riscatto di laurea è interamente deducibile ai fini fiscali, ciò significa che la spesa abbatte il reddito imponibile ai fini fiscali, permettendo di ricalcolare l’aliquota su cui viene calcolato l’Irpef.

 

Il riscatto dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro: il caso degli stagionali

Oltre all’istituto del versamento volontario, che può retroagire al massimo di 6 mesi rispetto al momento della domanda, va ricordato anche il riscatto oneroso ai sensi dell’articolo 7, D.Lgs. 564/1996, relativo ai periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei.

Tale riscatto è efficace per gli iscritti Inps relativamente a periodi collocati dopo il 31 dicembre 1996, a condizione che tali periodi non siano già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa. Il richiedente deve poter provare l’iscrizione nella lista del centro di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione nel lasso di tempo oggetto di riscatto.

Il riscatto va richiesto sempre attraverso il portale on line di riscatti e ricongiunzioni. In tempi recenti, il messaggio Inps n. 958/2022 ha modificato un precedente orientamento Inps del 2007, che consentiva tale tipologia di riscatto anche per un periodo di inattività all’interno di un rapporto a tempo indeterminato.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Guida pratica previdenziale“.

Pensioni e consulenza previdenziale