Patente a crediti: prime indicazioni INL sul regime sanzionatorio
di Redazione Scarica in PDFL’INL, con nota n. 9326 del 9 dicembre 2024, ha offerto le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti.
Viene precisato che la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti, elevabili fino a 100; la patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri. Un’eccezione al possesso della patente dotata di almeno 15 crediti è contenuta all’articolo 27, comma 10, D.Lgs. 81/2008, che permette il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’articolo 14, D.Lgs. 81/2008. Tale ipotesi trova evidentemente applicazione nei casi in cui un soggetto già possessore di patente abbia subito una decurtazione di crediti durante l’esecuzione di attività già avviate, così da comportare una riduzione dei crediti rimanenti sotto la soglia limite dei 15. Come chiarito dalla circolare n. 4/2024, per tale casistica occorre verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso. Qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare stante l’assenza del titolo abilitante. L’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo, che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori. L’eccezione contenuta al comma 10 non risulta evidentemente applicabile per coloro che siano risultati del tutto privi di patente o che non abbiano trasmesso la relativa richiesta tramite il portale dedicato.
In merito alla sanzione amministrativa, è previsto uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti.
In questo caso la sanzione amministrativa è pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis, D.Lgs. 81/2008. Si ritiene che il riferimento economico, necessario al fine del calcolo dell’esatto importo sanzionatorio, pari al 10% del valore dei lavori – da considerarsi al netto dell’Iva – vada sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati e un costo degli stessi. A tal fine potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.
In mancanza di tale valore, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari ad euro 6.000.
L’articolo 90, comma 9, lettera b-bis), D.Lgs. 81/2008, come novellato dallo stesso D.L. 19/2024, prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o a un lavoratore autonomo, verifica il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA. Rispetto a tale obbligo la nota distingue diverse ipotesi.