Patente a crediti: cosa succede dal 1° novembre
di Francesca Bravi Scarica in PDFDal 1° ottobre siamo alle prese con lo studio e l’applicazione della normativa in tema di patente a crediti. Dal 1° novembre, terminato il c.d. periodo transitorio, durante il quale gli adempimenti potevano essere più “soft”, bisogna inoltrare obbligatoriamente l’istanza telematica.
Analisi delle fonti normative in tema di patente a crediti
È stato il c.d. Decreto Pnrr (D.L. 19/2024, convertito dalla L. 56/2024) a introdurre questo rivoluzionario sistema, che negli ultimi tempi è sulla bocca di tutti, noto come “patente a crediti”.
Tale Decreto è andato a modificare profondamente il D.Lgs 81/2008 in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, toccando in modo importante gli articoli 27, 90 e 157.
In primavera, in fase di pubblicazione della normativa, già qualche dubbio interpretativo era sorto, ma speranzosi di una proroga e comunque occupati a gestire altre importanti pratiche, si era lasciato in secondo piano lo studio di questo nuovo istituto. L’autunno, invece, ci ha messi davanti alla realtà, che si è dovuto necessariamente e urgentemente affrontare a seguito della pubblicazione del decreto attuativo (D.M. 132/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024) e della circolare operativa INL n. 4/2024.
Ad oggi, sono inoltre state pubblicate alcune Faq, che è necessario citare per completare i documenti utili allo studio del tema. Si auspica che sempre più Faq e chiarimenti interpretativi possano arrivare a spiegare quegli aspetti che ancora risultano fumosi e poco chiari e che, invece, necessiterebbero di posizioni cristalline al fine di una corretta applicazione della normativa, per gli operatori e per le aziende destinatarie dell’obbligo. Si evidenzia, quindi, la necessità di monitorare costantemente la pubblicazione di nuovi chiarimenti.
Durante la trattazione del tema, verranno presentati gli obblighi previsti per la corretta gestione della patente a crediti, analizzando unitamente tutte queste fonti e riportando alcuni dubbi interpretativi a oggi ancora aperti.
È necessario evidenziare che la trattazione considera quanto ad oggi è stato previsto e spiegato; pertanto, è possibile che a seguito di futuri chiarimenti possano variare alcuni orientamenti, interpretazioni e punti di vista, rendendo magari superati determinati dubbi o posizioni iniziali.
A parere di chi scrive, in fase iniziale, in assenza di chiarimenti su alcuni punti, è bene operare con la massima prudenza, estendendo, piuttosto che restringendo, il campo di applicazione della normativa.
Soggetti destinatari
La normativa prevede che siano tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/2008.
Prima di analizzare le esclusioni è, quindi, bene comprendere come identificare tali soggetti ed evidenziare che il focus, per l’identificazione dei soggetti obbligati, debba necessariamente essere non tanto sulle tipologie d’aziende, quanto sull’identificazione del luogo di lavoro quale cantiere temporaneo o mobile. Questo in quanto tutti coloro i quali entrino a operare nei cantieri risultano obbligati, pertanto è essenziale, in primis, identificare il cantiere temporaneo o mobile, più che le tipologie d’aziende, e solo dopo andare a effettuare un’analisi sul tipo di servizio, d’azienda o di lavoratori che entrano a prestare attività in cantiere.
L’articolo 89, lettera a), richiamato prevede che si debba intendere per cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X”. Altro rimando necessario, pertanto. Cosa dice l’allegato X, D.Lgs. 81/2008?
Specifica che i lavori edili o d’ingegneria civile richiamati dall’articolo 89, lettera a), D.Lgs 81/2008, sono nello specifico “i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.
Già dalla lettura di queste attività, si capisce come non sia presente un elenco specifico, definito e granitico di attività considerate edili, bensì che ogni volta si debba effettuare una valutazione sul caso specifico e concreto, anche perché, nell’immaginario comune, il cantiere è la grande opera presente su strada per la costruzione e ristrutturazione di edifici, con tanto di gru e impalcature, ma nella pratica l’ambito del cantiere è molto molto più esteso e comprende anche svariate attività che, a una prima occhiata, ai più potrebbero sembrare tutto tranne che cantiere.
L’analisi che porta alla definizione di cantiere temporaneo o mobile è storicamente complessa. Svariate altre fonti, come normative, circolari amministrative, chiarimenti del Ministero, accordi e contratti delle parti sociali, analizzano il tema precisando l’inclusione o meno di alcune attività nell’ambito del cantiere edile (si veda, ad esempio, l’elencazione delle attività edili predisposte dai Ccnl), ma molte altre attività rimangono ancora di difficile incasellamento.
Una volta definito l’ambito d’applicazione inteso come luogo di lavoro, si può allora andare ad analizzare nello specifico l’obbligo legato alle aziende e ai lavoratori che fanno il proprio ingresso nel cantiere temporaneo o mobile.
È stato precisato che i soggetti tenuti al possesso della patente sono tutte le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Pertanto, l’elenco di attività edili serve, ma esclusivamente per definire il cantiere. Una volta compreso che si tratta di cantiere, anche chi vi accede da “non edile” risulta, comunque, soggetto all’obbligo. Si assiste a un fenomeno che costringe a scardinare l’impostazione che, fino ad oggi, si è tenuta nella gestione dei cantieri e di tutti gli adempimenti collegati, in quanto, per molte materie, si doveva identificare e suddividere le aziende edili dalle non edili.
Viene, inoltre, ricordato che sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori, ossia qualunque persona fisica la cui attività professionale contribuisca alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.
Sono, inoltre, soggetti all’obbligo, con modalità operative che successivamente verranno analizzate, anche le aziende e i lavoratori stranieri che entrino a lavorare all’interno dei suddetti cantieri.
Rimangono esclusi dall’obbligo coloro i quali effettuino mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. A proposito di tale esclusione, le Faq del 15 ottobre 2024 hanno precisato che sono da considerare mere forniture anche quelle per cui sia presente utilizzo di attrezzature per carico/scarico del materiale.
Altri soggetti che possono ritenersi esclusi dall’obbligo di possesso della patente a crediti sono le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria d’appartenenza. Si ricorda che l’attestazione di qualificazione SOA è suddivisa, infatti, per categorie (tipologie di lavorazioni) di opere generali e specializzate.
Si riportano solo alcuni di quelli che risultano essere i dubbi a oggi ricorrenti.
Operare “fisicamente” in cantiere significa prestare manodopera o qualsiasi tipo di attività, anche amministrativa?
Le prestazioni di natura intellettuale, anche alla luce della Faq sul lavoro degli archeologi che risulta soggetto a patente, come devono essere intese?
Si può seguire un’interpretazione per la quale risultano obbligati solo i lavoratori, la cui opera sia finalizzata a portare a termine l’opera principale del cantiere, o anche i soggetti che vi entrano per altre funzioni (ad esempio, soccorritori, protezione civile, pompieri, etc.)?
Requisiti
La patente viene rilasciata, in formato digitale, dall’INL subordinatamente al possesso di tutti i seguenti requisiti congiuntamente:
- iscrizione alla CCIAA;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- possesso del Durc in corso di validità;
- possesso del DVR, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, D.Lgs. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del Rspp, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) (iscrizione CCIA, possesso del Durc e del Durf) dev’essere attestato mediante autocertificazione, ai sensi dell’articolo 46, D.P.R. 445/2000. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) (adempimenti formativi, possesso del DVR e nomina del Rspp) deve, invece, essere attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000.
Viene precisato che non tutti i requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il Legislatore inserisce, alle lettere d), e) ed f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”. A titolo esemplificativo, riporta la circolare INL, il DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori. Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente, ai fini del rilascio della certificazione.
Altra precisazione, salvo casi particolari, ad esempio, legati all’esistenza di contenziosi sull’obbligatorietà di uno o più requisiti, riguarda il fatto che alcuni requisiti sono sempre richiesti sia alle imprese sia ai lavoratori autonomi (ad esempio, iscrizione alla CCIAA); altri sono, invece, normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio, possesso del DVR e designazione del Rspp) e altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio, gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso d’utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione). Il portale, pertanto, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà d’indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.
Sempre in tema di DVR e Rspp, le Faq del 4 ottobre 2024 precisano che, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e, quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e, quindi, tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i Rspp e redatto i relativi DVR.
Sempre le Faq, in tema d’obbligo formativo, essendo lo stesso legato all’entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni, evidenziano che la dichiarazione, per essere veritiera, debba tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione e, pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.
Quali regole per le aziende straniere?
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea sono tenuti a presentare tramite il portale l’autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente Autorità del Paese d’origine. All’esito della presentazione della domanda, sul portale viene resa disponibile la patente in formato digitale. Ove non in possesso di documento equivalente, le imprese sono tenute a presentare domanda allo stesso modo delle aziende italiane.
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all’Unione Europea sono, invece, tenuti a presentare, tramite il portale, l’autocertificazione comprovante l’avvenuto riconoscimento, secondo la legge italiana, del documento equivalente rilasciato dalla competente Autorità del Paese d’origine. All’esito della presentazione della domanda, sul portale viene resa disponibile la patente in formato digitale. Ove non in possesso di documento equivalente, le aziende sono tenute a presentare domanda allo stesso modo delle aziende italiane.
Quindi, per le aziende straniere, in assenza dei documenti equivalenti citati, la domanda dev’essere presentata alla stregua delle imprese italiane, dichiarando il possesso dei medesimi requisiti. La circolare INL specifica che, per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE, è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio, possesso del modello A1 anziché del Durc), mentre per le imprese extraUE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.
Si riportano solo alcuni di quelli che risultano essere i dubbi, ad oggi, ricorrenti.
Nel caso in cui in cantiere accedano lavoratori non iscritti in CCIA, come si deve procedere?
Quale il significato del richiamo in tema di Durf? Non si comprende a quali imprese sia esteso l’obbligo.
Cosa s’intende per documenti equivalenti e per riconoscimento di essi da parte della legge italiana?
In caso di possesso dei requisiti per il rilascio del Durc, ma nelle more del rilascio (ad esempio, nei casi di richiesta di dilazione), come ci si deve comportare?
Nella compilazione della domanda telematica quali sono i casi di “non obbligatorietà” e quali quelli di “esenzione giustificata”?
Decorrenza, validità della patente e crediti
L’obbligo di possesso della patente a crediti decorre dal 1° ottobre 2024.
Di regola, la domanda dev’essere presentata telematicamente tramite l’apposito portale messo a disposizione dall’INL dalla medesima data, accedendo tramite Spid personale o Cie. Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 1, L. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e Caf).
In caso di richiesta della patente da parte dei soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra illustrati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.
All’esito della richiesta telematica, il portale genererà un codice univoco associato alla patente, che sarà successivamente rilasciata in formato digitale. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salvo diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato, concernente le ipotesi in cui lo stesso abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
A seguito dell’invio dell’istanza telematica, i soggetti per cui la stessa è stata richiesta devono informare della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, entro 5 giorni dal deposito.
Nonostante la procedura sia quella sopra descritta, è stato concesso un periodo transitorio dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024, durante il quale è possibile operare nei cantieri, seppur in assenza di avvio della procedura telematica, inviando preventivamente (prima dell’accesso in cantiere) una pec all’Ispettorato con allegata un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti, utilizzando il modello messo a disposizione dall’Ispettorato.
La trasmissione di tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante pec ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’INL entro la medesima data.
Infatti, a partire dal 1° novembre non è più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo pec, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
La patente contiene le seguenti informazioni:
a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
c) data di rilascio e numero della patente;
d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data d’interrogazione del portale;
f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito d’infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’articolo 27, comma 8, D.Lgs. 81/2008;
g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’articolo 27, comma 6, D.Lgs. 81/2008.
I soggetti che possono accedere alle informazioni contenute nella patente, secondo le modalità che saranno successivamente indicate, sono: i titolari della patente o loro delegati e le P.A., gli Rls e Rlst, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 51, comma 1-bis, D.Lgs. 81/2008, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e d’esecuzione dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi a imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti obbligati al possesso della stessa di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis, D.Lgs. 81/2008.
In caso di contestazione di più violazioni nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo, i crediti vengono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive. Tali provvedimenti sono comunicati, entro 30 giorni, anche con modalità informatiche, dall’Amministrazione che li ha emanati all’INL ai fini della decurtazione dei crediti.
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. Nel caso di perdita di crediti che faccia scendere sotto i 15 è, però, consentito il completamento delle attività oggetto d’appalto o subappalto in corso d’esecuzione, esclusivamente quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.
I provvedimenti sanzionatori devono riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre 2024, a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.
Nel caso in cui la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a 15 crediti, sarà possibile avviare le procedure per il recupero dei crediti, il quale è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’Inail, tenuto conto:
- dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili, di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
- dell’eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 5, comma 4, lettera a), D.M. 132/2024, nel quale è contenuto un elenco di attività che consentono l’attribuzione di crediti ulteriori.
La Commissione viene nominata con provvedimento del dirigente della competente sede territoriale dell’INL e sarà composta, oltre che dal medesimo dirigente, da almeno 2 funzionari esperti nelle materie prevenzionistiche, possibilmente operanti presso il medesimo Ufficio, nonché da almeno 2 rappresentanti indicati dal dirigente della sede territorialmente competente dell’Inail. Inoltre, alle sedute della Commissione verranno invitati a partecipare i rappresentanti delle Asl e il Rlst.
Le modalità tecniche per l’accreditamento dei crediti non sono ancora note e saranno comunicate a completamento dell’implementazione dell’applicativo.
Seppur inizialmente la patente abbia 30 crediti, gli stessi possono essere incrementati fino a 100 per determinate cause.
In ragione della storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti aggiuntivi.
In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino a un massimo di 20 crediti. Se sono contestate una o più violazioni, l’incremento non si applica per un periodo di 3 anni a decorrere dalla definitività del provvedimento.
Inoltre, in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a 30 crediti e ulteriori 10 in relazione ad attività, investimenti o formazione legati ad altri temi.
È la Tabella allegata al D.M. 132/2024 che prevede le misure e le casistiche che rendono possibile l’accumulo di ulteriori crediti.
La funzionalità sarà resa disponibile nei prossimi mesi, considerando anche i requisiti pregressi dalla data della richiesta della patente; pertanto, non si ritiene in questa sede di soffermarsi sul tema.
Revoca e sospensione
Oltre all’impossibilità di operare nei cantieri con crediti inferiori a 15, sussistono casi di revoca e di sospensione della patente.
La patente viene, infatti, revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più dei requisiti attestati in fase di richiesta, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.
Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d’ufficio sia in occasione di accessi ispettivi da parte dell’INL o di altri organi di vigilanza. L’adozione del provvedimento amministrativo di revoca, chiarisce l’INL, non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.
Altra questione è, invece, la possibile sospensione cautelare. Se nei cantieri si verificano infortuni da cui derivi la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’INL può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi. Nella circolare INL n. 4/2024 queste casistiche sono approfondite in maniera dettagliata. Per tale argomento si richiama interamente la circolare. Si ritiene di evidenziare l’attenzione che la circolare pone sull’obbligatorietà della sospensione in caso d’infortunio mortale, a meno che, dall’adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso, non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o, comunque, per la pubblica incolumità. Invece, in caso d’inabilità permanente, la sospensione non può prescindere da un provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell’Inail, salvo il caso di un’irreversibile menomazione suscettibile d’essere accertata immediatamente, che permette l’immediata sospensione, come, ad esempio, la perdita di un arto.
Avverso il provvedimento di sospensione è prevista la possibilità di presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente in base all’Ufficio-Ispettorato d’area metropolitana o ITL, che ha adottato il provvedimento.
La Direzione interregionale del lavoro ha un termine di 30 giorni per esprimersi sul ricorso; in caso di mancata pronuncia entro il termine stabilito, il provvedimento di sospensione perde efficacia.
Sanzioni
Nel caso in cui l’impresa o il lavoratore autonomo operino in cantiere senza la patente (o documento equivalente, se stranieri, o attestazione di qualificazione SOA valida) o vi operino con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti, verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis, D.Lgs 81/2008. Inoltre, l’azienda subirà l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Una sanzione è prevista anche per il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente o della valida attestazione di qualificazione SOA nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. In tal caso, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro. Da chiarire se tale sanzione venga applicata anche all’appaltatore che non effettui i controlli nei confronti dei subappaltatori o esclusivamente al committente, in quanto alcune normative intendono la figura del committente in senso ampio, estendendola al soggetto che affida direttamente l’incarico, ad esempio, appaltatore nei confronti del subappaltatore.
Presentazione della domanda telematica
Si riportano le schermate previste per la domanda telematica di patente da parte dell’intermediario delegato, precisando che, nel caso di presentazione diretta dell’azienda, la domanda presenta gli stessi punti, tranne quelli collegati all’invio della domanda da parte del delegato.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza”