Patente a crediti: chiarimenti sul regime sanzionatorio
di Barbara Garbelli Scarica in PDFSiamo ormai prossimi al mese di gennaio, che introdurrà la piena operatività della patente a crediti anche in termini di riconoscimento dei relativi punteggi. Con la nota n. 9326/2024, l’INL affronta la decurtazione di tali crediti, stabilendo le modalità operative e i casi di esclusione/deroga.
Il documento affronta, in prima battuta, i casi di deroga alla sospensione della patente, specificando innanzitutto che il rilascio della patente non è immediato, per cui il comma 2 dell’articolo 27, D.Lgs. 81/2008, riporta che “nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro”.
In un secondo passaggio, la nota ricorda come la norma conceda ai titolari che raggiungono un credito inferiore a 15 punti di poter comunque operare in cantiere se le attività in essere presentano uno stato di completamento dei lavori pari almeno al 30% del loro valore (il valore viene stabilito rispetto al contratto o il capitolato dello specifico appalto o subappalto); giova ricordare che questa deroga non può essere concessa in caso di adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’articolo 14, D.Lgs. 81/2008; questa seconda ipotesi di deroga, specifica il documento in analisi, non è applicabile a chi non abbia fatto richiesta della patente o ne risulti comunque privo.
La nota affronta, quindi, il regime sanzionatorio, sottolineando come la norma preveda tipi di sanzione in caso di mancato adempimento degli obblighi correlati all’introduzione della patente a crediti, che si sostanziano in:
- sanzione amministrativa;
- provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere;
- sospensione e revoca della patente.
Giova ricordare che l’apparato sanzionatorio ha diversa applicazione nei confronti del soggetto titolare della patente e del committente, per cui è necessario porre in essere una riflessione a latere.
In relazione alle responsabilità del soggetto titolare, la norma prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro; la nota specifica come l’importo debba essere calcolato in funzione dei contenuti del contratto sottoscritto dal trasgressore, al netto dell’Iva e, qualora non vi siano formalizzazione dell’incarico, la sanzione prenderà a riferimento la soglia minima.
Gli organi competenti all’accertamento, in assenza di ulteriori disposizioni normative, si reputano essere quelli già previsti dall’articolo 13, D.Lgs. 81/2008 (non dobbiamo dimenticare che l’istituto della patente a crediti si sostanzia come un adempimento di sicurezza sul lavoro), ovvero INL, Asl di competenza, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e gli ulteriori enti previsti dall’articolo 13, D.Lgs. 81/2008 per settori specifici.
La nota dell’Ispettorato introduce, inoltre, i nuovi codici tributo, che rendono applicabile la sanzione amministrativa:
- 8108/27/1, da utilizzare quando l’impresa o il lavoratore autonomo è privo della patente a crediti;
- 8108/27/2, da utilizzare quando l’impresa o il lavoratore autonomo è in possesso di una patente a crediti con un punteggio inferiore a 15 crediti.
Con un passaggio successivo, il documento introduce anche il codice sanzione applicabile al committente.
In relazione, invece, al provvedimento interdittivo, l’Ispettorato ricorda che, in funzione delle previsioni dell’articolo 27, comma 10, D.Lgs. 81/2008, l’esclusione del soggetto sanzionato dalla partecipazione ai lavori pubblici è prevista per un periodo di 6 mesi e sarà compito dell’INL allontanare l’impresa dal cantiere.
Sul tema dei provvedimenti di sospensione (o archiviazione a esito dell’istruttoria effettuata) e di revoca della patente, la nota rinvia alla circolare INL n. 4/2024 e a futuri chiarimenti.
Nella seconda parte del documento in commento si affronta la responsabilità del committente, ribadendo – da un lato – l’obbligo in capo al committente (o al responsabile dei lavori) di verificare il possesso dei requisiti nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto; dall’altro lato, però, il documento specifica che l’onere di verifica in capo al committente si configura solo al momento di accesso al cantiere, senza necessità di un monitoraggio continuo e costante nel tempo.
Pertanto, la sanzione prevista dall’articolo 90, D.Lgs. 81/2008, da 711,92 a 2.562,91 euro, si applica solo nel caso in cui committente o responsabile dei lavori non abbiano verificato il possesso del titolo di credito al momento di attivazione delle attività di cantiere.
Il documento rimanda a ulteriori interventi futuri, che si rendono necessari per una piena operatività dell’istituto.