Parte obbligatoria nella contrattazione collettiva
di Luca VannoniLa contrattazione collettiva, pur rivestendo un ruolo fondamentale nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, si fonda su un corpo normativo il cui caposaldo, l’articolo 39, Costituzione, è rimasto inattuato. La norma costituzionale, si ricorda, prevedeva la registrazione dei sindacati (inattuata), da cui sarebbe derivata l’“efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”. Stesso destino, ma per ragioni diverse, ha incontrato il capo III, Libro Quinto, cod. civ.: in questo caso, a impedire la vigenza delle norme in materia di contrattazione collettiva, è il venir meno della natura corporativa dei sindacati (compatibile, nel 1942, con l’ordinamento fascista, ma non con le disposizioni dell’Italia repubblicana, vedi articolo 39, Costituzione, cit.).
Di conseguenza, in assenza di norme specifiche – o meglio, non essendo applicabili quelle esistenti – tale fonte di regolamentazione dei rapporti di lavoro è soggetta alle norme generali in materia di contratti (articolo 1321 ss., cod.civ.), definite di diritto comune, che ovviamente non tengono in considerazione la caratteristica tipizzante di essa, e cioè l’efficacia, o esigibilità, degli accordi collettivi nei confronti di soggetti, datore di lavoro (nella contrattazione nazionale) e lavoratori, che non hanno sottoscritto direttamente il contratto collettivo. Questo aspetto, soprattutto nella fase magmatica che ora vivono le organizzazioni sindacali, con ricorrenti spaccature anche sul fronte datoriale, crea non pochi problemi in ordine all’esigibilità delle intese collettive a lavoratori non iscritti alle sigle che le hanno sottoscritte.
Come spesso succede, nella fisica come nel diritto, costruzioni su fondamenta deboli pagano dazio in ordine alla flessibilità e all’adeguamento all’evoluzione complessiva dell’ordinamento interno. Il rispetto della contrattazione ha, infatti, posto molteplici problemi interpretativi, volti a definire l’estensione dell’obbligo sia in riferimento al contenuto degli accordi collettivi, sia al grado di rappresentatività dei soggetti stipulanti.
Per quanto interessa al presente contributo, in particolare, è stata oggetto di discussione l’estensione o meno dell’obbligo di rispetto alla c.d. parte obbligatoria della contrattazione collettiva.
Oltre alla funzione normativa, volta a regolamentare per relationem il contenuto dei contratti individuali, ed economica, volta a definirne il trattamento retributivo del lavoratore, i contratti collettivi infatti possono contenere clausole appartenenti alla c.d. parte obbligatoria, che assolve la funzione di disciplinare i rapporti tra le associazioni sindacali partecipanti alla stipulazione dei contratti medesimi, senza creare obblighi e diritti per i singoli lavoratori.
Per tale ragione, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che i datori di lavoro che applicano un determinato contratto collettivo senza essere iscritti all’organizzazione datoriale stipulante, situazione tipica nella realtà imprenditoriale italiana, non siano tenuti all’applicazione delle clausole della parte obbligatoria (vedi anche Ministero del lavoro, circolare n. 4/2004).
Uno dei temi più classici di scontro nel corretto inquadramento delle clausole contrattuali riguarda i Fondi di assistenza sanitaria: per ovviare alla non obbligatorietà per i datori di lavoro non iscritti, ora la gran parte dei Fondi di assistenza sanitaria, oltre a essere etichettati dalla contrattazione collettiva come aventi funzione economica, prevedono, in caso di mancata iscrizione, l’obbligo di riconoscere al lavoratore un elemento retributivo (ovviamente più elevato rispetto all’iscrizione al Fondo).
La ragione dell’evoluzione – comune a molti altri settori – poggia sui principi della giurisprudenza sviluppatisi in materia: se è vero che le disposizioni contrattuali di tipo meramente eventuale legate all’avverarsi di determinate situazioni pregiudizievoli non hanno valenza retributiva e rientrano nella c.d. parte obbligatoria (Cassazione n. 6530/2001) e se è vero che va riconosciuto carattere retributivo esclusivamente alle prestazioni da corrispondersi in sostituzione di obblighi precisi del datore di lavoro, allora, con la duplice previsione della valenza retributiva e dell’elemento retributivo sostitutivo, si sono realizzate le condizioni per considerarle di natura economico/normativa e non obbligatoria.
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