Part-time: integrazione economica per danno in caso di maggiore onerosità dell’orario
di RedazioneLa Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 20 marzo 2018, n. 6900, ha stabilito che in un contratto part-time a comando o a chiamata, a prescindere da qualsiasi onere probatorio, è un danno in re ipsa la maggiore penosità e onerosità che, di fatto, viene ad assumere la prestazione lavorativa per la messa a disposizione delle energie lavorative per un tempo maggiore di quello effettivamente lavorato: danno in sé e per sé idoneo a legittimare il riconoscimento dell’integrazione economica da quantificarsi sulla base di un giudizio equitativo.
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