20 Aprile 2016

Part-time agevolato ai nastri di partenza

di Matteo Mazzon

 

Con la firma del Ministro Poletti sul decreto 13 aprile 2016 del Ministero del Lavoro, adottato di concerto con il Ministero delle Finanze, vengono disciplinate le modalità di riconoscimento del part-time agevolato, secondo quanto previsto dall’art.1, co.284, L. n.208/15 (Legge di Stabilità per il 2016), come modificato dall’art.2-quater, co.3, D.L. n.210/15, convertito, con modificazioni, dalla L. n.21/16. Il decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti e diventerà operativo solo dopo la relativa registrazione. 

Si tratta di una misura sperimentale che intende promuovere un principio di “invecchiamento attivo”, ovvero di uscita graduale dall’attività lavorativa, magari contemperando l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. I destinatari della norma sono i lavoratori del settore privato con contratto a tempo indeterminato e orario pieno, che possiedono il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018. Essi potranno concordare col datore di lavoro la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time, con una riduzione dell’orario tra il 40 e il 60%, ricevendo ogni mese in busta paga, in aggiunta alla retribuzione per il lavoro svolto a tempo parziale, una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali ai fini pensionistici, a carico del datore di lavoro, relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Inoltre, per evitare penalizzazioni sull’importo della pensione che il lavoratore percepirà, gli verranno riconosciuti i contributi figurativi, la cui entità sarà commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato. La contribuzione figurativa, commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, viene riconosciuta nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018.

La durata del contratto è pari al periodo che intercorre tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, dell’età per il diritto alla pensione di vecchiaia. Il beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo.

Il decreto chiarisce, inoltre, che la somma erogata mensilmente dal datore di lavoro al lavoratore – di importo corrispondente ai contributi previdenziali sull’orario non lavorato – è onnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Come si accede all’agevolazione?

In questo caso dovrà essere il lavoratore ad attivarsi. Per prima cosa dovrà richiedere all’Inps – per via telematica (se in possesso del PIN), recandosi presso uno sportello dell’Istituto ovvero recandosi presso un patronato – la certificazione che attesta il possesso del requisito contributivo e la maturazione di quello anagrafico entro il 31 dicembre 2018. Solo dopo aver ottenuto il certificato il lavoratore potrà procedere a stipulare con il datore di lavoro il “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”, nel quale dovrà essere indicata anche la misura della riduzione di orario. Di seguito la procedura per l’ammissione al beneficio:

  1. il datore di lavoro trasmette alla DTL competente per territorio il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato;
  2. entro 5 giorni lavorativi la DTL deve rilasciare l’autorizzazione di accesso al beneficio o il diniego. Decorso inutilmente il suddetto termine il provvedimento di autorizzazione si intende rilasciato;
  3. acquisita l’autorizzazione, il datore di lavoro trasmette istanza telematica all’Inps, contenente il dato identificativo della certificazione attestante i requisiti minimi per l’accesso alla pensione di vecchiaia, le informazioni relative al contratto di lavoro e le informazioni necessarie ad operare la stima dell’onere della contribuzione figurativa;
  4. entro cinque giorni lavorativi, decorrenti dalla ricezione dell’istanza telematica di cui al co.4, l’Inps ne comunica l’accoglimento o il rigetto. L’autorizzazione sarà soggetta alla verifica della sussistenza delle disponibilità finanziarie da parte dell’Inps. La contribuzione figurativa è accreditata dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del procedimento;
  5. gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento, da parte dell’Inps, dell’istanza.

Infine, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare all’Inps e alla DTL la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato (probabilmente basterà utilizzare il mod. UNILAV, vista la sua pluriefficacia).