20 Settembre 2023

Ormeggiatori e barcaioli: adeguato fondo solidarietà bilaterale

di Redazione Scarica in PDF

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2023, il Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il dicastero dell’Economia e delle Finanze, per l’adeguamento del Fondo solidarietà ormeggiatori e barcaioli del 28 luglio 2023.

Il citato decreto, in tal senso, novella le previsioni già contenute nel Decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016, istitutivo del fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.

Il decreto del 28 luglio 2023 pubblicato in G.U. il 16 settembre interviene andando a novellare l’articolo. 5 del citato decreto interministeriale n. 95440/2016, e nello specifico rimodula due materie specifiche.

In primo luogo, modifica il dettato dell’articolo 5, comma 3, laddove prevede l’armonizzazione del trattamento di integrazione salariale adeguandolo al solo “massimale alto”, coerentemente con quanto ora previsto dall’articolo 3, comma 5–bis del D.Lgs. n. 148/2015.

La simmetria con gli strumenti di sostegno al reddito previsti in via generale dal D.Lgs. n. 148/2015 viene rafforzata anche in relazione alle durate massime di ricorso all’ammortizzatore sociale, distinguendo le causali di accesso ordinarie (per le quali viene previsto il medesimo periodo di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 148/2015 e quindi 13 settimane prorogabili sino a 52, con successivo periodo di assenza di fruizione di strumenti di sostegno al reddito per ulteriori 52 settimane prima di un nuovo accesso, ovvero 52 settimane nel biennio mobile in caso di utilizzo frazionato), da quelle rientranti nel novero di quelle straordinarie (rispetto alle quali viene mutuata la disciplina di cui all’art. 22 del già citato D.Lgs. n. 148/2015).

Il periodo massimo di fruizione è in ogni caso quello di cui all’articolo 4, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015 (fatta eccezione per la fattispecie di ricorso alla causale del contratto di solidarietà di cui all’art. 22 comma 5).