5 Novembre 2019

Orientamenti giurisprudenziali in materia di cronotachigrafo

di Luca Vannoni

L’articolo 8 del Regolamento UE. n. 165/2014 prevede che i veicoli immatricolati per la prima volta 36 mesi dopo l’entrata in vigore del Regolamento con le norme di dettaglio (Regolamento di esecuzione (UE) 18 marzo 2016 2016/799) siano dotati di un tachigrafo collegato a un servizio di posizionamento basato su un sistema di navigazione satellitare. Mediante tale nuovo sistema, è evidente che i tempi di guida saranno oggetto di una forma di verifica indiretta sulla base dei luoghi e delle distanze percorse, oltre ad essere verificabili in presa diretta eventuali manomissioni o utilizzi impropri, come previsto dall’art. 9 del Regolamento n. 165/2014.

Riguardo all’entrata in vigore, in prima battuta la data prevista era il 2 marzo 2019, posticipata al 15  giugno 2019 a seguito dell’emanazione del Regolamento n. 2018/502, di modifica del Regolamento n.2016/799: a decorrere da tale data gli Stati membri possono rilasciare esclusivamente carte tachigrafiche di seconda generazione (GEN2).

Parallelamente all’evoluzione normativa e all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, non sono sopite importanti questioni che riguardano le conseguenze e le responsabilità in caso di manomissioni del tachigrafo.  Come detto, il tachigrafo intelligente dovrebbe disincentivare, grazie a possibili verifiche in tempo reale, eventuali comportamenti volti alla violazione dei limiti in materia di tempi di guida, ma ciò non toglie importanza alla questione, soprattutto per quanto riguarda le possibili conseguenze in capo al datore di lavoro per manomissioni commesse dal lavoratore.

Particolarmente interessante sul punto è la sentenza 10 ottobre 2019, n. 41446 della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione.

Il lavoratore, imputato per il reato di cui all’art. 437 cod. pen.  per aver danneggiato l’impianto cronotachigrafo installato su  un  trattore stradale, avendo egli collocato un magnete sul sensore di movimento che trasmetteva i dati all’apparecchiatura analogica, inibendo, così, la trasmissione di dati veritieri al cronotachigrafo, era stato assolto dal Giudice di merito in quanto la condotta tenuta dall’imputato, quale conducente del mezzo non datore di lavoro, doveva considerarsi assorbita dalla sanzione amministrativa prevista dall’art. 179 C.d.S. in virtù del principio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen. 2.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza degli artt. 9 L. n. 689/81, 179 C.d.S. e 437 cod. pen. in adesione al diverso orientamento giurisprudenziale (sentenza Sez. 1, n. 47211 del 25/5/2016, 268892), che metteva in luce la diversità dei beni giuridici tutelati dalle due norme in concorso (la circolazione stradale, l’art. 179 C.d.S., la sicurezza dei lavoratori l’art. 437 cod. pen.) e la diversità anche strutturale tra le due fattispecie, sul piano oggettivo e soggettivo.

Nel rigettare il ricorso, la Cassazione sottolinea come l’orientamento interpretativo richiamato nel ricorso del Pubblico ministero, è stato successivamente superato e ribadito da altra preferibile opzione interpretativa, secondo la quale il conducente del mezzo che circola con il cronotachigrafo manomesso o alterato è soggetto alla sola sanzione amministrativa prevista dall’art. 179 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285,  in quanto è stato ritenuto sussistente un rapporto di specialità tra tale illecito amministrativo e il delitto di cui all’art. 437 cod. pen., il quale punisce – come detto – l’omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro.

La fattispecie prevista dall’art. 437 cod. pen.  si caratterizza, infatti, per una maggiore “ampiezza” rispetto a quella prevista dall’art. 179 del Codice della strada, in quanto la prima, individua, tra i soggetti attivi, tutti coloro in capo ai quali incomba l’obbligo di prevenire – tramite impianti, apparecchi o segnali – disastri o infortuni sul lavoro, la seconda ha come destinatario unicamente il conducente del mezzo di trasporto.

Inoltre, il delitto previsto dall’art. 437 cod. pen. appare chiaramente finalizzato a regolamentare le attività di impresa, a tutela della pubblica incolumità con riferimento all’ambiente di lavoro, imponendo l’adozione dei necessari strumenti preventivi circa il rischio di disastri o infortuni, sicché la fattispecie in questione: ne consegue che, in ogni caso in cui l’alterazione del cronotachigrafo sia stata direttamente eseguita dal conducente del mezzo per ragioni non riconducibili all’esercizio dell’attività di impresa, dovrà ritenersi integrata la fattispecie di illecito amministrativo di cui all’art. 179 del Codice della strada, con conseguente esclusione, secondo quanto previsto dall’art. 9 legge n. 689 del 1981, dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 437 cod. pen. Soltanto nel caso in cui la violazione sia stata commessa direttamente dal datore di lavoro, o comunque su sua disposizione, e in ogni caso per ragioni attinenti allo svolgimento dell’attività di impresa, appare del tutto coerente con la ratio del delitto previsto dall’art. 437 cod. pen. configurare tale fattispecie incriminatrice.

Ne consegue, pertanto, se la violazione del tachigrafo è imputabile al datore di lavoro, in base all’art. 437 c.p., è prevista come pena la reclusione da 6 mesi a 5 anni; se la manomissione del tachigrafo è posta in essere in via esclusiva dal conducente, è punita, con la disposizione amministrativa dell’art. 179 del CdS (sanzione amministrativa da € 841 a € 3.366), senza vedersi applicato l’art. 437 cp.

 

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