11 Aprile 2017

L’opzione per il regime agevolativo dei lavoratori impatriati

di Cristian Valsiglio

Il Decreto “crescita e internazionalizzazione delle imprese” (D.Lgs. 147/2015) ha introdotto una specifica agevolazione per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, che per l’anno 2016 si sostanzia in una riduzione del 30% del reddito imponibile, mentre per gli anni dal 2017 al 2020 tale esenzione è quantificabile nel 50%, in virtù delle modifiche apportate dalla L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017). Tale disposizione si contrappone all’agevolazione prevista dalla L. 238/2010, e in vigore fino al 31 dicembre 2017, che prevede una non imponibilità del reddito prodotto nella misura del 70% o 80%, a seconda si tratti di uomo o donna. Tuttavia tale contrapposizione era superabile dal lavoratore interessato, il quale, entro il 28 aprile 2016, poteva optare per il nuovo regime di favore previsto dal D.Lgs. 147/2015 riducendo l’esenzione ma aumentando il periodo interessato all’agevolazione. Da ultimo il D.L. 244/2016 (decreto Milleproroghe) è intervenuto a soccorso dei “ritardatari”, consentendo il diritto dell’opzione fino al 2 maggio 2017, termine da quale i lavoratori che usufruiscono del beneficio ex L. 238/2010 non potranno più transitare verso l’agevolazione ex D.Lgs. 147/2015 (ovviamente in assenza di ulteriore proroga).

In merito all’opzione, il comma 4, articolo 16, D.Lgs. 147/2015, prevede che “I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente articolo”. La predetta opzione è stata disciplinata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 46244 del 29 marzo 2016, il quale ha permesso l’opzione al nuovo regime agevolativo entro il 28 giugno 2016. Tale termine tuttavia è stato prorogato al 30 aprile 2017 (termine festivo prorogato di diritto al 2 maggio 2017) ad opera 3, comma 3-novies, D.L. 244/2016.

Risulta a questo punto importante, per i nuovi opzionandi, definire operativamente la modalità e i tempi di versamento dell’imposta relativa all’anno 2016; infatti in quest’anno il sostituto d’imposta, applicando la disciplina della L. 238/2010, ha applicato la tassazione su un reddito ridotto dell’80% o del 70% a seconda del sesso del lavoratore o della lavoratrice.

Per tale motivo il provvedimento n. 64188/2017, sempre dell’Agenzia delle entrate, prevede che:

  1. per l’anno d’imposta 2016 i lavoratori dipendenti che hanno effettuato la predetta opzione utilizzando la dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta dovranno indicare il reddito di lavoro dipendente nella misura ridotta al 70%: la maggiore imposta sarà versata secondo le regole della liquidazione della dichiarazione reddituale anche tramite l’utilizzo della rateizzazione;
  2. per l’anno d’imposta 2017 l’agevolazione, che consente di assumere il reddito di lavoro dipendente nella misura del 50%, sarà applicata in primis dal datore di lavoro, in secundis, ove non applicata dal datore di lavoro, dal contribuente tramite dichiarazione reddituale.

La richiesta di opzione sottoscritta dal lavoratore dipendente e resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 deve contenere:

  • le generalità (nome, cognome e data di nascita);
  • il codice fiscale;
  • l’indicazione dell’attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza ovvero idonea dichiarazione ovvero dalla domanda di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente in Italia;
  • l’impegno a comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, nonché ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro;
  • I lavoratori dipendenti che non hanno ancora richiesto l’applicazione dei benefici di cui alla L. 238/2010 o l’hanno richiesta a un diverso datore di lavoro dovranno dichiarare di possedere i requisiti per accedere ai medesimi benefici e devono comunicare la data della prima assunzione in Italia dal rientro, nonché di aver trasferito in Italia la residenza o il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione.

Il predetto provvedimento, relativamente agli adempimenti del sostituto d’imposta, specifica che:

  • il sostituto d’imposta opera le ritenute sul 50% delle somme e valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta;
  • a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti d’imposta effettueranno il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto alla percentuale del 50% a partire dalle somme corrisposte dal 1° gennaio 2017.

 

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