18 Aprile 2017

Opposizione all’ordinanza: competenza territoriale del Tribunale

di Fabrizio Nativi

Con ordinanza n. 8754 del 4 aprile 2017, la Corte di Cassazione, VI Sezione Civile, conferma i principi già ormai consolidati in materia di regolazione della competenza territoriale del Tribunale destinatario dell’opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione emessa ai sensi dell’articolo 22, L. 689/1981. L’articolo 6, comma 2, D.Lgs. 150/2011, stabilisce che l’opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.

In materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sull’opposizione a ordinanza ingiunzione è quello del luogo di accertamento dell’infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell’illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell’accertamento. Medesima soluzione è da adottarsi quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell’infrazione. Anche in questo caso la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell’illecito. In merito si veda anche nota n. 14773 del 26 luglio 2016 del Ministero del lavoro.

Nel caso esaminato dall’ordinanza di Cassazione in commento deve riconoscersi sussistente una pluralità di luoghi di commissione degli illeciti. Infatti gli illeciti amministrativi di natura omissiva si considerano consumati nel luogo in cui la condotta si sarebbe dovuta effettuare e non fu invece effettuata nel termine utile.

In particolare, per gli illeciti aventi ad oggetto la mancata concessione delle ferie e quelli relativi alla corresponsione della retribuzione, il luogo di commissione, salvo diversi accordi fra le parti, in virtù dell’articolo 1182, comma 2, cod. civ., deve ritenersi il domicilio del creditore, che si trova in circoscrizione territoriale diversa rispetto a quella di commissione di altri illeciti oggetto dell’accertamento ispettivo.

 

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