16 Luglio 2019

L’onere della prova nel licenziamento orale

di Luca Vannoni

Recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema del licenziamento orale, in particolare sul relativo onere della prova, aspetto particolarmente complesso soprattutto in quei casi di diverbi tra datore di lavoro e lavoratore, dove non è chiaro se sia il dipendente a essersene andato ovvero il datore di lavoro ad aver interrotto il rapporto.

Come è noto, dal 2016 le dimissioni da parte del lavoratore possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, aspetto che sicuramente limita ma non esclude il contenzioso sui recessi verbali dal rapporto di lavoro: nel caso in cui il lavoratore interrompa materialmente il rapporto, il datore di lavoro non potrà valutare come dimissioni il recesso, ma dovrà chiedere la formalizzazione delle dimissioni (in assenza nulle) e,  in caso di rifiuto/silenzio,  licenziare il dipendente per assenza ingiustificata.

Con la sentenza n. 18402/2019, la Cassazione ribadisce sul tema un importante principio: il lavoratore subordinato che sostiene di essere stato licenziato oralmente ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti. A tal fine, non è sufficiente la prova della cessazione della prestazione, ma dovranno essere ricostruiti giudizialmente i fatti con indagine rigorosa.

Soltanto se perdura l’incertezza probatoria, si applicherà l’articolo 2697, comma 1, cod. civ.  – chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento – che porta al rigetto della domanda del lavoratore nel caso in cui non riesca a provare il fatto costitutivo della propria pretesa.

Sulla base di tale principio, è stata cassata la sentenza di merito dove si affermava, come unico onere probatorio in capo al lavoratore, la dimostrazione dell’intervenuta cessazione del rapporto.

 

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Il giurista del lavoro