Ondate di calore: nuove disposizioni Cisoa, Cigo e trattamenti in deroga
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con messaggio n. 2735 del 26 luglio 2024, ha illustrato le novità in tema di ammortizzatori sociali introdotte dal D.L. 63/2024, convertito in L. 101/2024.
L’articolo 2-bis, commi 1-4, ha facilitato l’accesso a Cisoa e Cigo in conseguenza di eventi metereologici avversi, in attuazione delle politiche finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore.
Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 14 luglio 2024 e il 31 dicembre 2024, il trattamento di Cisoa, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito. Questa misura consente di “neutralizzare” tali periodi in modo che non siano conteggiati nel limite massimo di 90 giornate annue. Inoltre, i giorni di sospensione o riduzione saranno considerati come giorni lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di lavoro previste dalla legge.
I datori di lavoro nei settori edile, lapideo e delle escavazioni possono accedere alla Cigo per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, causate da eventi inevitabili, senza che questi periodi contino nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile, ovvero il lasso temporale pari a 2 anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto in precedenza.
L’articolo 2-bis, comma 5, ha previsto la possibilità di riconoscere – entro determinati limiti di spesa e per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi nel corso dell’anno 2024 – i trattamenti in deroga (cassa integrazione straordinaria e mobilità) previsti dall’articolo 44, comma 11-bis, D.Lgs. 148/2015, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa: i lavoratori già beneficiari di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria potranno ottenere ulteriori 12 mesi, a condizione che mantengano la continuità lavorativa.