Omesso versamento delle ritenute previdenziali: l’attività di recupero Inps dopo la modifica del regime
di Elena Martina Scarica in PDFDopo la significativa modifica del regime sanzionatorio in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali a opera del Decreto Lavoro, l’Inps ha ripreso le attività di notifica e recupero con il nuovo sistema sanzionatorio.
L’atto che viene notificato varia a seconda che si tratti di nuove notifiche di primi atti, oppure di rettifiche o di ordinanza d’ingiunzione. Non è inoltre scomparso – per le annualità ante 2016 – il regime intertemporale. In questo caso però ci sono solo 60 giorni di tempo per pagare la sanzione (ulteriormente) ridotta.
Nel presente intervento si riepiloga brevemente la situazione, con un focus sulla tipologia di lettere che il legale rappresentante può ricevere: da cosa derivano, cosa implicano, i tempi e le modalità di pagamento.
Omesso versamento delle ritenute previdenziali
Come è noto, ormai dal 1983, il Legislatore ha previsto l’applicazione di una sanzione in caso di “omesso versamento da parte del datore di lavoro, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori”. In gergo tecnico vengono anche spesso definite le c.d. “quote a carico” (cioè, quelle quote di contribuzione versate all’Inps dal datore di lavoro, ma a carico del lavoratore). La disciplina sanzionatoria originaria si trova nell’articolo 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, convertito nella L. 638/1983.
Il meccanismo di funzionamento prevedeva fin da allora che l’Inps contestasse al datore di lavoro (legale rappresentante dell’azienda) il mancato versamento di questi importi e che quest’ultimo potesse effettuare nei successivi 3 mesi il versamento di quanto dovuto. In caso di mancato versamento nei 3 mesi dalla contestazione, l’Inps procedeva alla denuncia alla Procura della Repubblica (conseguenze: reclusione fino a 3 anni, multa fino a 1.032 euro).
Nel 2016, il Legislatore scelse – non solo per questa fattispecie – la via della depenalizzazione del reato qualora la somma annuale omessa fosse inferiori a 10.000 euro. La norma era contenuta nell’articolo 3, comma 6, D.Lgs. 8/2016. La depenalizzazione ebbe un pesante risvolto dal punto di vista della sanzione applicata: qualora il debitore non avesse pagato quanto richiesto dall’Inps nei 3 mesi dalla richiesta, le sanzioni sarebbero diventate davvero molto salate. Infatti, mentre per importi omessi (di ritenute previdenziali a carico del lavoratore) che annualmente superavano 10.000 euro rimaneva in vigore il vecchio quadro normativo, in caso di importi annuali omessi di importo complessivo inferiore a 10.000 euro, le sanzioni prevedevano l’addebito di un importo che andava da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro, mediante emissione di ordinanza ingiunzione.
Poteva così accadere che il legale rappresentante Mario Rossi che non aveva versato 200 euro di “quote a carico”, si trovasse a dover versare perlomeno 10.000 euro di sanzioni.
Quando l’Inps iniziò l’attività di emissione delle ordinanze ingiunzione che intimavano il pagamento di queste somme, prese avvio più concretamente il percorso di richiesta di modifica di questo regime sanzionatorio a opera delle parti coinvolte (aziende, legali rappresentanti, professionisti che li assistevano). Lo scorso anno l’Inps, d’intesa con il Mlps, a seguito di alcuni approfondimenti effettuati con il Dicastero in relazione ai profili di criticità emersi (messaggio Inps n. 3516/2022), apportò alcune rettifiche alle contestazioni sanzionatorie già emesse, in relazione alle annualità anteriori al 2016, introducendo il concetto di “regime intertemporale”, ma ancora l’impianto del sistema sanzionatorio, perlomeno per le annualità dal 2016 in avanti, non si era modificato perché la norma introdotta nel 2016 era sempre la stessa.
La svolta si è avuta con l’articolo 23, D.L. 48/2023, convertito nella L. 85/2023: il Decreto Lavoro ha previsto una modifica significativa delle sanzioni. In particolare, le parole “da euro 10.000 a euro 50.000” sono state sostituite dalle parole “da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso”.
Con l’impianto normativo dato dal Decreto Lavoro, il legale rappresentante Mario Rossi (dell’esempio precedente), non avendo (nei 3 mesi dalla contestazione Inps) versato i 200 euro di quote a carico si trova ora ad affrontare una sanzione che va da un minimo di 300 euro (200 * 1,5) a un massimo di 800 euro (200 * 4).
Per importi annui omessi superiori a 10.000 euro, invece, nulla è variato. Il Decreto Lavoro non ha modificato nulla, pertanto: in caso di mancato pagamento delle “quote a carico lavoratore” entro i 3 mesi dalla contestazione, l’Inps procederà alla denuncia alla procura, esattamente come succedeva già dal 1983.
Omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore |
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Sintesi della normativa dopo il Decreto Lavoro |
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Omissioni relative a importi annuali superiori a 10.000 euro | Invariato: in caso di mancato pagamento entro 3 mesi dalla contestazione Inps à Denuncia alla procura della Repubblica (reclusione fino a 3 anni, multa fino a 1.032 euro) |
Omissioni relative a importi annuali inferiori a 10.000 euro | Con il Decreto Lavoro, D.L. 48/2023 à in caso di mancato pagamento entro 3 mesi dalla contestazione Inps la sanzione va da 1,5 a 4 volte l’importo omesso con emissione di ordinanza ingiunzione |
Quando si applica il nuovo regime sanzionatorio
Gli elementi da tenere in considerazione in relazione al nuovo regime sanzionatorio sono diversi. Innanzi tutto, resta valido il procedimento di notifica degli accertamenti di violazione già posto in essere da Inps e l’Inps stesso può quindi procedere direttamente all’irrogazione della sanzione come rimodulata dal Decreto Lavoro.
Altro elemento importante è il fatto che il nuovo regime sanzionatorio (1,5-4 volte l’importo omesso) non si applica nei confronti delle ordinanze ingiunzione per le quali sia già intervenuto il pagamento integrale della sanzione amministrativa.
Nel caso in cui invece vi sia una causa ancora in corso è senz’altro possibile l’applicazione del nuovo regime, mediante deposito del nuovo calcolo.
Nel caso sia in corso una rateazione è possibile l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio. Qualora data l’ampia differenza tra vecchio e nuovo regime, la rateazione sia ancora in corso, ma la sanzione calcolata con il nuovo regime sia già stata pagata, non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente versato in più.
Effetti del più mite regime sanzionatorio
Come abbiamo visto, nel caso in cui l’omissione annuale delle quote a carico lavoratore sia inferiore a 10.000 euro, le sanzioni passano da “10.000-50.000 euro” a “1,5-4 volte l’importo omesso”. E la disposizione è piuttosto chiara, ma per capire quale sarà esattamente l’importo di sanzioni da pagare occorre verificare altri elementi.
Occorre infatti verificare se lo specifico legale rappresentante ha già ricevuto (o meno) la contestazione, oppure se ha già ricevuto (o meno) l’ordinanza ingiunzione e quante volte (nelle annualità pregresse) ha reiterato la violazione. Inoltre, occorre verificare se il periodo oggetto della contestazione è rappresentato da un’annualità “ante 2016” o “post 2015” e quindi se rientra o meno nel “regime intertemporale”.
Regime Intertemporale |
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Messaggio Inps n. 3516/2022 |
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Gestione degli atti di accertamento già notificati e riferiti alle violazioni anteriori all’annualità 2016 | È prevista la possibilità per il responsabile di procedere entro 60 giorni dalla notificazione, al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, D.Lgs. 8/2016, pari alla metà della sanzione. Se più favorevole, il responsabile dovrà essere ammesso al pagamento della sanzione amministrativa nella misura ridotta, definita dall’articolo 16, L. 689/1991 (1/3 della sanzione massima). |
Se ci si trova quindi nel caso di atti di accertamento già notificati e relativi a violazioni anteriori all’annualità 2016 (ad esempio all’annualità 2015), se il responsabile della violazione effettua il pagamento di quanto contestato entro 60 giorni, è ammesso al pagamento del minore importo tra la metà della sanzione da irrogare ovvero – se più favorevole – 1/3 dell’importo massimo.
Si tratta quindi di legali rappresentanti che abbiano a suo tempo già ricevuto la contestazione e non abbiano provveduto al pagamento delle quote a carico dovute nei 3 mesi (condizione che avrebbe rappresentato la non punibilità). Quando riceveranno da Inps la comunicazione delle nuove sanzioni rettificate, potranno effettuare il pagamento in misura ulteriormente ridotta nei 60 giorni. È dunque di fondamentale importanza leggere bene quale atto perviene da Inps e quale comportamento è meglio adottare al fine di minimizzare la sanzione anche perché potrebbe anche verificarsi che il soggetto (legale rappresentante) si trovi in situazioni differenti a seconda dell’annualità in analisi, e a seconda dell’azienda in relazione alla quale riceve l’atto dall’Inps.
Di seguito si esaminano le diverse casistiche in relazione a importi annuali omessi inferiori a 10.000 euro.
Situazioni nelle quali può trovarsi il responsabile della violazione
Esaminiamo in modo molto schematico i casi in cui può trovarsi il legale rappresentante che non abbia versato le quote a carico lavoratore che per un’annualità siano di importo inferiore a 10.000 euro.
Mancato versamento delle ritenute previdenziali a carico lavoratore (c.d. “Quote a carico lavoratore”) per un importo annuale inferiore a 10.000 euro | |
Situazioni che possono verificarsi nei confronti del responsabile del mancato versamento | |
Atto di accertamento della violazione per annualità posteriori al 2015 (primo invio) | Il responsabile della violazione Mario Rossi non ha mai ricevuto alcun atto di contestazione del mancato versamento delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore da parte dell’Inps, ad esempio per l’anno 2021 |
Atto di accertamento della violazione per annualità anteriori al 2016 (primo invio) | Il responsabile della violazione Giulio Bianchi non ha mai ricevuto alcun atto di contestazione del mancato versamento delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore da parte dell’Inps, ad esempio per l’anno 2015 |
Atto di accertamento della violazione per annualità anteriori al 2016 (rettifica) | Il responsabile della violazione Francesco Verdi aveva già ricevuto un atto di contestazione e non aveva effettuato il versamento nel termine dei 3 mesi, ad esempio per l’anno 2015 |
Ordinanza ingiunzione per annualità anteriori al 2016 e posteriori al 2015 (primo invio) | Il responsabile della violazione Paolo Gialli riceve per la prima volta l’ordinanza ingiunzione |
Ordinanza ingiunzione per annualità anteriori al 2016 (rettifica) | Il responsabile della violazione Filippo Violi aveva già ricevuto all’Inps l’ordinanza ingiunzione e non aveva effettuato alcun pagamento, ad esempio per l’anno 2013 |
Ordinanza ingiunzione per annualità posteriori al 2015 (rettifica) | Il responsabile della violazione Antonio Neri aveva già ricevuto all’Inps l’ordinanza ingiunzione e non aveva effettuato alcun pagamento, ad esempio per l’anno 2017 |
Effetti delle diverse situazioni
In relazione ai casi sopra esposti, vediamo quali sono le quantificazioni sanzionatorie e soprattutto entro quanto il responsabile deve procedere al pagamento per ridurre al minimo l’effetto sanzionatorio. Alcuni casi esposti (quelli riferiti alle annualità più remote in prima emissione) sono piuttosto di scuola, ma si ritiene comunque opportuno fornire il quadro complessivo delle casistiche.
Mancato versamento delle ritenute previdenziali a carico lavoratore (c.d. “Quote a carico lavoratore”) per un importo annuale inferiore a 10.000 | |
Situazioni che possono verificarsi nei confronti del responsabile del mancato versamento | |
1° invio – atto di accertamento post 2015 | Mario Rossi – annualità ad esempio 2021
Dovrà procedere al pagamento entro 3 mesi dalla data di ricezione della contestazione da parte dell’Inps. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, la sanzione andrà da 1,5 a 4 volte l’importo omesso. Tale sanzione verrà contestata con emissione di ordinanza ingiunzione. In caso di mancato pagamento, gli importi a debito verranno iscritti a ruolo |
1° invio – atto di accertamento ante 2016 | Giulio Bianchi – annualità ad esempio 2015
Dovrà procedere al pagamento entro 3 mesi dalla data di ricezione della contestazione da parte dell’Inps. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, la sanzione andrà da 1,5 a 4 volte l’importo omesso. Ma attenzione, poiché vale il regime intertemporale: sarà possibile estinguere il procedimento sanzionatorio con il pagamento in misura ridotta pari al minor importo tra la metà della sanzione o un terzo dell’importo massimo della sanzione entro 60 giorni dalla scadenza del termine dei 3 mesi dalla notifica dell’invio dell’atto di accertamento da parte di Inps |
Rettifica – atto di accertamento ante 2016 | Francesco Verdi – annualità ad esempio 2015
Aveva già ricevuto un atto di contestazione e non aveva effettuato il versamento nel termine dei 3 mesi. Il mancato versamento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 1,5 a 4 volte l’importo versato. Ma attenzione, poiché vale il regime intertemporale: sarà possibile estinguere il procedimento sanzionatorio con il pagamento in misura ridotta pari al minor importo tra la metà della sanzione o un terzo dell’importo massimo della sanzione entro 60 giorni dalla scadenza del termine dei 3 mesi dalla notifica dell’invio dell’atto di rettifica da parte di Inps |
1° invio – Ordinanza ingiunzione | Paolo Gialli riceve per la prima volta l’ordinanza ingiunzione: occorre versare, entro 30 giorni dalla ricezione, l’importo delle sanzioni amministrative (e delle spese). È possibile richiedere il pagamento rateale entro 30 giorni dalla notifica dell’atto. Lo stesso può essere concesso per un numero di rate che vanno da 3 a 30. Le sanzioni sono già quelle contenute nel Decreto Lavoro: da 1,5 a 4 volte l’importo omesso. |
Rettifica ordinanza ingiunzione ante 2016 | Filippo Violi ad esempio per l’anno 2013
Aveva già ricevuto la notifica dell’ordinanza ingiunzione con il vecchio regime sanzionatorio. Ora vi è il ricalcolo (da 1,5 a 4 volte l’importo omesso), ma vale il regime intertemporale: sarà possibile estinguere il procedimento sanzionatorio con il pagamento in misura ridotta pari al minor importo tra la metà della sanzione o un terzo dell’importo massimo della sanzione entro 60 giorni dalla scadenza del termine dei 3 mesi dalla notifica dell’invio dell’atto di rettifica da parte di Inps. È possibile richiedere il pagamento rateale (misura intera) entro 30 giorni dalla scadenza del termine per effettuare il pagamento in misura ridotta (concedibili da 3 a 30 rate). È possibile estinguere il procedimento sanzionatorio con il pagamento in misura intera entro 30 giorni dalla scadenza del termine per effettuare il pagamento in misura ridotta |
Rettifica ordinanza ingiunzione post 2015 | Antonio Neri ad esempio per l’anno 2017
Aveva già ricevuto all’Inps l’ordinanza ingiunzione e non aveva effettuato alcun pagamento. Ora vi è il ricalcolo (da 1,5 a 4 volte l’importo omesso). È possibile richiedere il pagamento rateale (misura intera) entro 30 giorni dalla scadenza del termine per effettuare il pagamento in misura ridotta (Concedibili da 3 a 30 rate) |
Esempio di applicazione del regime intertemporale
Vediamo ora un esempio di applicazione del regime intertemporale, che riguarda esclusivamente le annualità anteriori al 2016.
Prospetto quote a carico non versate
Matricola aziendale xxxxxxxxxx |
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Periodo | Importo saldo Uniemens | Quota a carico | Importo quote non versate |
12/2014 | 5.613,00 euro | 1.430,06 euro | 1.430,06 euro |
01/2015 | 2.984,00 euro | 808,08 euro | 808,08 euro |
07/2015 | 1.872,00 euro | 746,50 euro | 746,50 euro |
Totale importo omesso | 2984,64 euro |
La violazione era già stata contestata all’azienda con il precedente sistema sanzionatorio. Ora l’Inps effettua una rettifica dell’importo in relazione a quanto previsto dal Decreto Lavoro e – trattandosi di annualità ante 2016 – con l’applicazione del regime intertemporale.
Esempio: annualità 2015. Importo omesso 2.984,64 euro à Terza reiterazione | ||||||
Annualità
2015 |
Nessuna reiterazione | 1 reiterazione | 2 reiterazioni | 3 reiterazioni | 4 reiterazioni | 5 reiterazioni |
Importo omesso 2.984,64 euro | Importo ritenute omesse x 1,5 | Importo ritenute omesse x 2 | Importo ritenute omesse x 2,5 | Importo ritenute omesse x 3 | Importo ritenute omesse x 3,5 | Importo ritenute omesse x 4 |
Importo Sanzione Calcolata | |||||
Importo omesso | Fattore moltiplicativo | Sanzione intera | Sanzione intera ridotta del 50% | 1/3 della Sanzione massima | Sanzione più vantaggiosa |
2.984,64 euro | 3 | 8.953,92 euro | 4.476,96 euro | 3.979,52 euro | 3.979.52 euro |
I calcoli vengono effettuati in questo modo:
Si parte dall’importo omesso 2.984,64 euro che viene moltiplicato per il fattore moltiplicativo (3) = 8953,92 euro è l’importo della sanzione intera. Se l’annualità fosse successiva al 2015, oppure se l’annualità fosse anteriore al 2016 ma fossero già trascorsi 60 giorno dalla notifica dell’atto di rettifica (o della violazione o dell’ordinanza), questo importo sarebbe quello da pagare.
Applicando invece il regime intertemporale, occorre calcolare il minore tra:
- 1/2 della sanzione intera (8.953,92 euro x 50%) = 4.476,96 euro;
- 1/3 della sanzione massima. La sanzione massima è data da: “Importo omesso x massimo fattore moltiplicativo (4)” = 2.984,64 euro x 4 = 938,56 euro à questo importo viene ridotto a 1/3, che corrisponde a 11.938,56 euro/3 = 3.979,52 euro.
L’importo da pagare è il minore tra questi 2. Il minore tra 4.476,96 euro e 3.979,52 euro è 3.979,52 euro.
Il pagamento di tale minore importo dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di rettifica, diversamente si dovrà pagare l’importo intero (8.953,92 euro).
Il risparmio di sanzione ammonta a 8.953,92 – 3979,52 = 4974,4 euro – pagamento nei 60 giorni dalla notifica, in presenza di regime intertemporale.
Vediamo ora alcuni esempi degli atti di accertamento che i legali rappresentanti possono ricevere a seguito della modifica del sistema sanzionatorio a opera del Decreto Lavoro.
ESEMPIO 1
Primo invio – atto di accertamento post 2015 – Mario Rossi/2021
Il sig. Mario Rossi, in qualità di legale rappresentante della Rossi Srl, nell’anno 2021 ha omesso il versamento di alcune ritenute previdenziali a carico del lavoratore. L’Inps ha verificato tale omissione e procede al primo invio della contestazione. Si tratta di un’omissione di importo inferiore a 10.000 euro annui (annualità 2021).
Vediamo un fac-simile di lettera che il sig. Rossi potrebbe ricevere.
“Oggetto lettera: Accertamento mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (Art. 2 c. 1-bis del DL n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla Legge n. 638/1983).
Protocollo xxx
CF Azienda, CF Legale rappresentante
Gentile sig. Mario Rossi, in qualità di legale rappresentante della società Rossi SRL,
da una verifica è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell’allegato prospetto inadempienze, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all’Inps le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori.
Importante
Per non essere soggetto a sanzioni amministrativa, dovrà provvedere al pagamento entro tre mesi dalla data di ricevimento di questa comunicazione.
Nell’allegato “Istruzioni per il versamento- importi ritenute previdenziali e assistenziali” sono riportate le modalità e le istruzioni per il pagamento.
Attenzione
In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo non versato (Art. 23 del DL n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023; art. 11 Legge n. 689/1981).
Se ha già provveduto al pagamento può trasmettere all’Unità organizzativa “Gestione del credito della sede Inps (che ha inviato l’atto) la documentazione idonea a dimostrare il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. Trova i contatti nella sezione “Sedi e contatti”.
Strumenti di tutela
Presentazione di scritti difensivi, documenti ed audizione personale (Art. 18 Legge n. 689/1981)
Gli interessati, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, possono inviare al direttore della Sede Inps (che ha inviato l’atto) scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti in merito alle violazioni contestate”.
Il prospetto inadempienze allegato alla lettera riporterà, gestione previdenziale per gestione previdenziale, le mensilità o i trimestri per i quali risulta il mancato versamento delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore, con l’indicazione delle modalità di versamento (diverse nelle varie gestioni e diverse in relazione al fatto che la partita potrebbe essere già iscritta a ruolo). Qualora le partite siano già iscritte a ruolo, il versamento andrà effettuato con modello F35 ovvero presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.
ESEMPIO 2
Rettifica – atto di accertamento ante 2016 – Francesco Verdi/2015
Il sig. Francesco Verdi, in qualità di legale rappresentante della Verdi Srl, nell’anno 2015 ha omesso il versamento di alcune ritenute previdenziali a carico del lavoratore. L’Inps aveva già verificato tale omissione e proceduto alla contestazione. Non risultano versamenti e non era ancora stata emessa da Inps l’ordinanza ingiunzione con il vecchio regime sanzionatorio. L’Inps procede quindi ora a un atto di rettifica dell’atto di accertamento. Si ha l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio e, in caso di pagamento entro 60 giorni, anche del più favorevole regime intertemporale.
Supponiamo che le quote a carico omesse ammontino a 629 euro (annualità 2015) e che sia la prima volta (nessuna reiterazione). In questo caso le sanzioni intere saranno pari a 629 x 1,5 = 943,50 euro.
Trattandosi dell’annualità 2015, occorre valutare il regime intertemporale: le sanzioni – in caso di pagamento entro 60 giorni dall’atto di contestazione – saranno il minor importo tra:
- 1/2 della sanzione à 943,50 euro/2 = 471,75 euro;
- 1/3 della sanzione massima à 629,00 euro x 4 = 2516/3 = 838,67 euro.
Tra i 2, l’importo più basso è “la metà della sanzione”, cioè 471,75 euro.
Vediamo un fac-simile di lettera che il sig. Verdi potrebbe ricevere.
“Oggetto lettera: Rettifica accertamento mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (Art. 2 c. 1-bis del DL n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla Legge n. 638/1983).
Protocollo xxx (quello del primo atto di accertamento)
Annualità 2015, Data notifica xyxx
CF Azienda, CF Legale rappresentante
Gentile sig. Francesco Verdi, in qualità di legale rappresentante della società Verdi SRL,
da una verifica è emerso che, per i periodi di competenza indicati nell’allegato prospetto inadempienze, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all’Inps le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori entro il termine assegnato di 3 mesi dalla data di notifica dell’atto di accertamento del xyxx.
Attenzione
Il mancato pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori nel termine assegnato comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (da una volta e mezza a quattro volte l’importo non versato) (Art. 23 del DL n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023; art. 11 Legge n. 689/1981) di euro 943,5.
È possibile estinguere il procedimento sanzionatorio con il pagamento in misura ridotta (Art. 9 c. 5 del Dlgs n. 8/2016) di Euro 471,75, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro 60 giorni dalla data di notifica di questa comunicazione.
Nell’allegato “Istruzioni per il versamento della sanzione misura ridotta – modalità pagamento sanzioni modello F 24 Elide” sono riportate le modalità e le istruzioni per il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Se ha già provveduto al pagamento può trasmettere all’unita organizzativa “Gestione del credito” della sede Inps (che ha inviato l’atto) la documentazione idonea a dimostrare il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. Trova i contatti nella sezione “Sede e contatti”.
Strumenti di tutela
Presentazione di scritti difensivi, documenti ed audizione personale (Art. 18 Legge n. 689/1981)
Gli interessati, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, possono inviare al direttore della Sede Inps (che ha inviato l’atto) scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti in merito alle violazioni contestate”.
Il prospetto inadempienze allegato alla lettera riporta, gestione previdenziale per gestione previdenziale, le mensilità o i trimestri per i quali risulta il mancato versamento delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore. Poiché si tratta dell’annualità ante 2016 (2015 in particolare), la norma prevede che pagando entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto, le sanzioni possano essere ridotte al minor importo tra la metà della sanzione e un terzo del massimo.
Nell’esempio, pagando nei 60 giorni, la sanzione di 943,5 euro si riduce a 471,75 euro, pari alla metà. Pagando quindi nei 60 giorni si ha un risparmio del 50%.
I destinatari dell’atto di accertamento, in aggiunta al pagamento della sanzione amministrativa, dovranno versare:
− le spese di notifica, pari a 10,33 euro;
− le ulteriori eventuali spese di notifica di deposito dell’atto da parte dell’azienda postale.
Il versamento delle spese di notifica e della sanzione amministrativo dovrà essere effettuato con il modello F 24 Elide – sezione Inps indicando la causale contributo SAMM come da istruzioni allegate alla lettera ricevuta dall’Inps.
Istruzioni per il versamento della sanzione in misura ridotta – F24 modello Elide | |
Sezione contribuente | Codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale del responsabile della violazione** |
Sezione contribuente/responsabile solidale
** = Se il versamento è effettuato dal soggetto responsabile solidale della violazione: · nei campi codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale devono essere indicati i dati anagrafici e fiscali del responsabile della violazione · nel campo codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore deve essere indicato il codice fiscale del soggetto obbligato solidale della violazione unitamente all’indicazione nel campo codice identificativo del codice 50 |
Istruzioni per il versamento della sanzione in misura ridotta – F24 modello Elide | |
Sezione Erario e altro | In questa sezione vengono pagate:
– le sanzioni; – le spese di notifica |
Pagamento Sanzioni
In questa sezione: · nel campo “Tipo” deve essere indicata la lettera “I”, · nel campo “Elementi identificativi” deve essere riportato un codice di 17 caratteri formato come segue: a) caratteri da 1 a 4 – deve essere indicato il codice della sede Inps che ha emesso l’atto; b) caratteri da 5 a 8 – deve essere indicato l’anno di notifica dell’atto al responsabile e/o responsabile solidale della violazione; c) caratteri da 9 a 15 – deve essere indicato il numero di protocollo dell’atto notificato al responsabile e/o responsabile solidale della violazione; d) caratteri da 16 a 17 – deve essere indicato il codice 99; · nel campo “Codice” deve essere riportata la causale contributo SAMM; · nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato nel formato AAAA l’anno in cui è commessa la violazione. |
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Pagamento spese di notifica
I destinatari dell’atto di accertamento, in aggiunta al pagamento della sanzione amministrativa, dovranno versare: · le spese di notifica, pari a 10,33 euro; · le ulteriori eventuali spese di notifica di deposito dell’atto da parte dell’azienda postale. Il versamento delle spese di notifica e della sanzione amministrativa dovrà essere effettuato con il modello F24 Elide – sezione Inps indicando la causale contributo SAMM come da istruzioni sopra indicate. |
ESEMPIO 3
Primo invio – Ordinanza ingiunzione – Paolo Gialli
Il sig. Paolo Gialli, in qualità di legale rappresentante della Gialli Srl, nell’anno 2019 ha omesso il versamento delle quote a carico lavoratore per 1 o più mensilità. Il mancato versamento, già contestato da Inps, non è stato effettuato nei 3 mesi; pertanto, l’Inps sta ora procedendo all’emissione dell’ordinanza ingiunzione (in base al nuovo sistema sanzionatorio).
Supponiamo che le quote a carico omesse ammontino a 155,50 euro (annualità 2019) e che si tratti già della prima reiterazione dell’omissione.
In questo caso le sanzioni intere saranno pari a 155,50 euro x 2 (prima reiterazione) = 311,00 euro.
Vediamo un fac-simile di lettera che il sig. Gialli potrebbe ricevere:
“Oggetto lettera: Ordinanza – Ingiunzione (Art. 18 Legge n. 689/1981) n. OI-xyz relativa ad atto di accertamento n. xxx del yyy riferito all’anno 2019.
Protocollo n. zzz, CF azienda, CF legale rappresentante
Gentile sig. Paolo Gialli,
il sottoscritto Direttore della sede Inps di XY (Sede che emana l’atto),
ORDINA
Di pagare come sanzione amministrativa per le violazioni accertate:
a Paolo Gialli la somma di euro 311,00 e alla società sopra individuata la somma di euro 311,00 come obbligato solidale (Art. 6 Legge n. 689/1981)
Motivazione
Nell’atto di accertamento riportato in oggetto l’Inps contesta la violazione delle sottoindicate di disposizioni di legge a:
Paolo Gialli in qualità di legale rappresentante/responsabile della società Gialli SRL
Violazioni
Mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, c. 1-bis del DL n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla Legge n. 638/1983, come sostituito dall’art. 3, c. 6 del Dlgs n. 8/2016 e novellato dall’art. 23 del DL n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023).
Sulla base della condotta dell’autore delle violazioni, delle eventuali dichiarazioni rese e della documentazione raccolta e presente in atti si confermano le violazioni contestate.
L’ingiunzione è giustificata da:
– la ritualità degli atti di notificazione delle violazioni suddette;
– la mancata dimostrazione di prova di pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti o delle trattenute operate nei confronti dei lavoratori pensionati o della sanzione in misura ridotta, ove prevista;
– l’insussistenza di scritti difensivi (Art. 18, c. 1 Legge n. 689/1981)
Sanzione amministrativa
La sanzione amministrativa è determinata nella misura di euro 311,00, visti:
– la gravità della condotta dell’autore delle violazioni e degli altri elementi di valutazione (Art. 11 della Legge n. 689/1981)
– gli articoli 6, 8, 10, 11, 18 e 35 della legge 689/1981;
– l’art. 3 c. 6 del Dlgs n. 8/2016, che stabilisce che, se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria;
– l’articolo 23 del DL n. 48/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023 che ha fissato la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso;
Ingiunge
Di versare entro 30 giorni dalla data di notifica di questo provvedimento, con modello F24 Elide, indicando la causale contributo SAMM:
– euro 311,00 a titolo di sanzione amministrativa;
– euro 10,33 di spese di notifica;
– le ulteriori eventuali spese di notifica di deposito dell’atto da parte dell’azienda postale.
Nell’allegato “Istruzioni per il versamento- modalità pagamento sanzioni modello F24 Elide” sono riportate le modalità e le istruzioni per il pagamento della somma di euro 321,33.
In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, si procederà all’esecuzione forzata (Art. 27 della Legge n. 689/1981 in combinato con l’art. 30 del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 che, al c. 1, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo) e la somma dovuta sarà maggiorata (Art. 27, c. 6 della Legge n. 689/1981) di un decimo per ogni semestre successivo a quello in cui la sanzione è divenuta esigibile (cioè trascorsi 30 giorni dalla notifica di questa ordinanza-ingiunzione) e fino a quello in cui è notificato l’avviso di addebito.
Pagamento rateale
Se ricorrono i presupposti di legge, entro 30 giorni dalla notifica di questo provvedimento, può richiedere il pagamento rateale (Art. 26 della Legge n. 689/1981 prevede che l’autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell’interessato in condizioni economiche disagiate, la rateizzazione della sanzione in rate mensili da tre a trenta) della sanzione amministrativa a questa sede Inps inoltrando apposita domanda. Trova i contatti nella sezione “Sedi e contatti”.
Il modello “Richiesta di pagamento rateale dell’ordinanza ingiunzione” è disponibile sul sito www.inps.it. Il modello può essere trasmesso a mezzo PEC, raccomandata A/R o presentazione allo sportello della Sede Inps (che ha emesso l’atto) con allegata apposita documentazione attestante la propria situazione economico finanziaria personale o autodichiarazione di disagiate condizioni economiche.
In ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento. In caso di mancato/parziale/ritardato pagamento nei termini stabiliti anche di una sola rata, l’obbligato è tenuto al pagamento del saldo in un’unica soluzione. In caso contrario l’Inps procederà alla riscossione coattiva dell’intero residuo norma di legge.
Ricorso
Contro questa ordinanza ingiunzione può presentare ricorso al tribunale del luogo dove è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla notifica del presente atto (Art. 22 della Legge n. 689/1981)”.
Per le istruzioni di versamento, si veda lo schema contenuto nell’esempio n. 2.
Conclusioni
L’Inps, a seguito della modifica – si suppone verosimilmente definitiva – del sistema sanzionatorio, ha ripreso l’attività di recupero delle somme non versate. I diversi atti che possono raggiungere legali rappresentati e aziende obbligate in solido, sono differenti a seconda di quella che era la situazione di partenza (di atti già o meno notificati). Premesso che in caso di primo atto di accertamento, il pagamento delle “quote a carico” omesse entro i 3 mesi dalla ricezione dell’atto è condizione di non punibilità, se ciò non si verifica o se il primo atto fosse già stato ricevuto in passato e il pagamento non fosse stato effettuato, si avrà l’applicazione del regime sanzionatorio. Regime sanzionatorio che, oggi, dopo il Decreto Lavoro è decisamente più mite per le omissioni di importo inferiore a 10.000 euro/annui. Bisognerà rammentare in quest’ultima condizione (di mancato pagamento delle ritenute omesse nei 3 mesi dalla contestazione) che, nel caso di annualità antecedenti il 2016, con il pagamento di quanto dovuto nei 60 giorni dalla ricezione dell’atto da parte dell’Inps, le sanzioni saranno ulteriormente ridotte (metà o 1/3 del massimo, a seconda dell’importo più favorevole tra i 2 valori). In questo caso, per poter ottenere l’ulteriore “sconto” occorrerà pagare entro 60 giorni dalla notifica.
In caso di mancato pagamento Inps procederà con l’esecuzione forzata e la somma dovuta sarà maggiorata di 1/10 per ogni semestre successivo a quello in cui la sanzione è divenuta esigibile (cioè, trascorsi 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione) e fino a quello in cui è notificato l’avviso di addebito.
È quindi fondamentale esaminare attentamente gli atti che perverranno dall’Inps ed effettuare i pagamenti nei tempi indicati, in modo da evitare la sanzione (pagando nei 3 mesi quanto richiesto in primo accertamento), oppure pagando – se ne ricorrono i presupposti – nei 60 giorni, così da essere assoggettati alla più bassa sanzione possibile.
È altresì consentita la richiesta di rateazione (presentando documentazione a supporto a dimostrazione di una situazione di difficoltà economica). Le rate concesse vanno da minimo 3, a un massimo di 30.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.