9 Giugno 2021

Omessa allegazione del Ccnl al ricorso introduttivo: ammissibilità dell’acquisizione in corso di causa

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 22 aprile 2021, n. 10743, ha ritenuto che, alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità, con l’articolo 421, c.p.c., si è inteso affermare che costituisce caratteristica precipua del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, cosicché, allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine (come nel caso di specie, in cui tutti i dati rilevanti a sostegno della domanda erano stati allegati al ricorso), il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti di istruzione la cui esigenza nasca da quanto già ritualmente acquisito.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha condiviso l’operato dei giudici di seconda istanza, laddove questi ultimi avevano motivatamente rigettato l’eccezione di nullità del ricorso per aver reputato che la mancata allegazione del Ccnl di categoria, unitamente all’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non pregiudicasse il diritto di difesa della parte datoriale, non avendone quest’ultima contestato l’esistenza o il contenuto, né, tanto meno, l’effettiva applicazione dello stesso al rapporto di cui si tratta; pertanto, correttamente, i giudici d’appello ne hanno ritenuto l’ammissibilità dell’acquisizione, in corso di causa, ai sensi dell’articolo 421, c.p.c..

 

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