Obbligo di repêchage in caso di mansioni soppresse e incarichi promiscui
di RedazioneLa Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 maggio 2017, n. 13379, ha deciso che qualora il dipendente svolga mansioni promiscue e quelle principali sono soppresse perché esternalizzate, il datore ha l’obbligo di verificare il repêchage rispetto agli incarichi “inferiori”; senza un tale accertamento, il dipendente non potrà essere licenziato per giustificato motivo oggettivo.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: