Obbligo contributivo in caso di licenziamento nullo
di Redazione![](https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2016/07/giustizia10.png)
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 27 febbraio 2017, n. 4899, ha stabilito che in caso di licenziamento nullo per condotta antisindacale, il datore, tenuto a reintegrare in servizio il dipendente, deve versare i contributi all’Inps, pur non avendo il lavoratore messo in mora l’azienda. Il rapporto assicurativo e l’obbligo contributivo collegato, pur sorgendo con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l’obbligo contributivo del datore di lavoro verso l’istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti.
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