Nuovo incentivo assunzione lavoratori con disabilità: indicazioni operative
L’Inps, con circolare n.99 del 13 giugno 2016, ha offerto precisazioni normative e indicazioni operative per il godimento dell’incentivo legato all’assunzione di lavoratori con disabilità, a seguito delle modifiche apportate dall’art.10, D.Lgs. n.151/15, all’art.13, L. n.68/99, variandone sia l’entità che le modalità di richiesta. Dal 1° gennaio 2016 l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità è gestito dall’Inps, la richiesta di fruizione deve essere inviata all’Istituto mediante apposite procedure telematiche.
Al fine di realizzare una concreta promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, la nuova formulazione dell’art.13, L. n.68/99, prevede, a favore dei datori di lavoro, un incentivo di tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.
La domanda di fruizione dell’incentivo deve essere trasmessa all’Inps mediante apposite procedure telematiche. L’Istituto, a seguito dell’inoltro delle domande di autorizzazione alla fruizione del beneficio, effettua i controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo, verificando, in particolare, la natura privatistica del datore di lavoro che procede alla richiesta di riconoscimento dell’incentivo, l’esistenza del rapporto di lavoro con il lavoratore e la disponibilità di risorse. Superati i suddetti controlli, alle istanze inviate è attribuito un esito positivo, comportante l’autorizzazione alla fruizione del beneficio. A seguito dell’autorizzazione, l’incentivo può essere fruito dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili o, nel caso di datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG, trimestrali.
Per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens, il conguaglio afferente ai periodi correnti decorre dal periodo di competenza di giugno 2016. Il recupero del beneficio relativo ai mesi pregressi (gennaio 2016-maggio 2016) per assunzioni incentivate già effettuate potrà essere operato – mediante esposizione nelle denunce contributive – entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di pubblicazione della circolare in parola.
Per i datori di lavoro agricoli la compensazione afferente i periodi di competenza del primo trimestre 2016 sarà effettuata attraverso la presentazione di DMAG di tipo V (variazione).