18 Ottobre 2016

Al via i nuovi obblighi per l’uso dei voucher

di Elena Valcarenghi

 

La circolare n. 1/2016 del neonato Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le indicazioni per l’applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 185/2016 correttivo del Jobs Act in tema di lavoro accessorio. Nel ribadire come obbligatoria la dichiarazione di inizio attività nei confronti dell’Inps, l’Ispettorato conferma l’operatività della comunicazione preventiva, da effettuarsi almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro tramite e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente ed elencati nella circolare, nonché l’obbligo di comunicare anche eventuali modifiche o integrazioni con lo stesso mezzo e con le medesime tempistiche. Per ora, quindi, non è possibile utilizzare gli sms.

Gli imprenditori non agricoli e i professionisti, per ogni lavoratore, devono evidenziarne i dati anagrafici o il codice fiscale, il luogo della prestazione, il giorno di inizio della prestazione e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Gli imprenditori agricoli, invece, devono comunicare dati anagrafici o codice fiscale, luogo e durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Le e-mail non dovranno contenere allegati e nell’oggetto dovranno riportare il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che saranno poi ripetuti anche nel corpo della comunicazione insieme agli altri dati richiesti.

L’Ispettorato ricorda anche le pesanti sanzioni amministrative non diffidabili connesse al mancato adempimento della nuova comunicazione, oltre al pericolo di incorrere nella maxisanzione per lavoro nero nel caso in cui non sia nemmeno stata effettuata la dichiarazione di inizio attività all’Inps, invitando però gli ispettori a tenere in debito conto l’assenza di indicazioni operative nel periodo tra lo scorso 8 ottobre, data di entrata in vigore del correttivo, e il 17 ottobre, data di emanazione della circolare.

Solo un successivo eventuale decreto, dopo che sarà eventualmente creata l’infrastruttura tecnologica in grado di semplificare gli adempimenti, potrà prevedere l’uso degli sms o ulteriori modalità applicative.

Si vociferava di una sospensione dell’obbligo in attesa del decreto come l’anno scorso, ma non è così. Il Ministero del lavoro, con nota n. 3337 del 25 giugno 2015, commentando la novità introdotta dal D.Lgs. 81/2015, oggi modificato dal correttivo, con particolare riferimento al comma 3, articolo 49, scriveva che “rispondendo all’intenzione del legislatore della legge delega di razionalizzare tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, prevede che la comunicazione di inizio della prestazione di lavoro accessorio vada comunicata alla Direzione territoriale del lavoro competente con modalità esclusivamente telematiche. Ai fine dei necessari approfondimenti in ordine alla attuazione dell’obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, si informa che la comunicazione in questione sarà effettuata agli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure”, cioè con l’attivazione Inps. Più di un anno è trascorso, il Governo è il medesimo, si è modificata la norma, ma ancora non abbiamo avuto modo di studiare una modalità operativa idonea per tale comunicazione per cui si dovrà attendere un successivo ipotetico decreto.

Per fortuna l’intenzione del Legislatore della delega era quella di razionalizzare le comunicazioni. Sono condannata all’infelicità lavorativa.

In sintesi: a distanza di oltre 15 mesi, obbligo di partenza il medesimo nella sostanza, entrata in vigore della disposizione il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, istruzioni latitanti per una decina di giorni col panico degli operatori, nessuna procedura apposita codificata, raddoppio delle comunicazioni dovute (Inps/Direzione del lavoro), sanzioni pesanti e indirizzo mail del destinatario non Pec (o almeno così pare), così da non avere certezza della ricezione. Dimenticavo la nuova comunicazione ai clienti con le istruzioni ufficiali, dopo quelle inventate solo la settimana scorsa per l’entrata in vigore della norma e conseguenti lamentele di massa per l’incapacità di comprendere quella che è percepita come un’inutile duplicazione.

Se lo strumento è fonte di abusi, perché non eliminarlo? Non sarà perché frutta interessanti introiti che, con le nuove sanzioni, saranno ancora più rilevanti? Vogliamo dimenticare che la sua introduzione serviva a recuperare alla tutela prestazioni che sfuggivano al controllo? Chi ha deciso di ampliarne il possibile utilizzo?

Ma dimentichiamo in fretta, domani ci saremo abituati e la routine prenderà il sopravvento, come se tutto fosse normale. Per me non lo è, anche se mi adeguerò, con rassegnazione, al rispetto della norma.

 

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