Nuovi obblighi in alcuni contratti di appalto
di Roberto LucariniSarete tutti al corrente, naturalmente, della nuova normativa (ex articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, introdotto ex articolo 4, D.L. 124/2019) scattata con il 2020 in relazione ad alcune tipologie di appalto. Si tratta, per dirla rimanendo alla moda, dei contratti c.d. labour intensive, ossia quelli dove la mano d’opera ha un valore sovrastante rispetto all’intero valore dell’opera svolta. La disciplina ha creato parecchi problemi, che solo in parte sono stati risolti dalla recente circolare n. 1/E/2020 dell’Agenzia delle entrate.
In sintesi, vi rientrano quei “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera” con questi caratteri:
- valore annuo, di uno o più contratti tra le medesime parti, superiore a 200.000 euro;
- forma contrattuale di contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;
- detta manodopera dovrà svolge la propria attività presso le sedi di attività del committente;
- detta manodopera dovrà l’utilizzare i beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
In tali situazioni sono previsti specifici adempimenti a cura delle parti contrattuali: committente e appaltatore, nell’appalto; committente, appaltatore e subappaltatore nel subappalto.
Obblighi per appaltatore o subappaltatore
Detti soggetti dovranno rilasciare al committente (ma anche all’appaltatore nel caso di subappalto), nel termine di 5 giorni successivi al versamento delle ritenute operate, alcuni documenti che di seguito si elencano:
- copia della delega di pagamento relativa al versamento delle ritenute riguardanti i lavoratori impiegati in funzione dello specifico contratto;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente .
Per ottenere i dati richiesti, ed effettuare il versamento con F24 distinto per appalto, l’appaltatore/subappaltatore dovrà impostare un controllo sulle ore di lavoro svolte dai lavoratori nei singoli cantieri, andando poi a riproporzionarle in relazione alle ore mensili, per trovare la quota di salario e ritenute da attribuire al singolo contratto (per esempi si veda circolare n. 1/E/2020).
Oltre a questo, viene previsto come tali versamenti di ritenute non siano compensabili con crediti d’imposta, salvo per quelli che scaturiscono al datore di lavoro in virtù del ruolo di sostituto d’imposta (ad esempio anticipazioni, per conto dell’erario, nei casi di conguagli di fine anno o di fine rapporto, o per assistenza fiscale derivante da 730/4, o anche per erogazione del c.d. bonus Renzi). Ciò è stato indicato nella citata circolare n. 1/E/2020 dell’Agenzia delle entrate, nella quale è peraltro presente una tabella coi codici tributo utilizzabili in compensazione. Attenzione: simile previsione è estesa anche ai contributi previdenziali e assicurativi legati alle ore lavoratore nell’appalto, senza però, in questo caso, alcuna eccezione.
Controllo del committente (ovvero del committente e dell’appaltatore nel subappalto)
Queste figure dovranno anzitutto:
- valutare che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata dal medesimo;
- valutare che le ritenute fiscali, esposte nel prospetto per ciascun lavoratore, non siano manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retribuzione corrisposta;
- verificare che le ritenute fiscali siano state versate con delega separata in relazione all’appalto e senza alcuna possibilità di compensazione, fatte salve le fattispecie di crediti identificati nella tabella allegata alla circolare.
Indicazioni, in merito ad aspetti pratici, possono rilevarsi nella circolare n. 1/E/2020.
Se si riscontrassero inadempienze agli obblighi di Legge, da parte dell’appaltatore o del subappaltatore, il committente (ovvero anche l’appaltatore nei confronti del subappaltatore) avrà l’obbligo di sospendere i pagamenti dovuti se risulti maturato il diritto, da parte dell’impresa prestatrice d’opera, a ricevere corrispettivi.
La sospensione, quanto al valore dell’ammontare, avverrà nel seguente modo:
- nel caso di ritenute non versate: l’importo minore tra il 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio e l’importo pari all’ammontare delle ritenute non versate;
- nel caso di mancata trasmissione della documentazione: l’importo pari al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio.
In entrambi i casi, tuttavia, entro 90 giorni dal riscontro dell’inadempimento, il committente/appaltatore dovrà darne comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate per lui territorialmente competente.
Se è sacrosanto colpire alcuni soggetti che pongono in essere illeciti, se non vere e proprie frodi, altrettanto non può dirsi per un ulteriore inasprimento burocratico che colpisce molte aziende che, correttamente e faticosamente, cercano di andare avanti.
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