12 Settembre 2019

Nuovi chiarimenti dell’INL sulla contrattazione collettiva

di Luca Vannoni

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna sulla contrattazione collettiva con la recente circolare n. 9 del 10 settembre, con l’intento di fornire ulteriori precisazioni relative al precedente provvedimento emanato sul tema, la circolare n. 7 del 2019.

In primo luogo il Ministero ricorda il perimetro dell’intervento della circolare 7, cioè la portata dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 che, come noto, si riferisce alla fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte del datore di lavoro,  subordinata al rispetto della contrattazione stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In tale contesto, il rispetto è stato inteso dall’INL (già con la circolare 7) in termini sostanziali e non formali: i contenuti, normativi e retributivi, dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale divengono un parametro minimo, che deve essere garantito anche in caso di applicazione di un CCNL non rappresentativo.

L’INL limita tale lettura “sostanziale” soltanto al tema delle agevolazioni, in quanto esclude che i CCNL non rappresentativi possano:

  • disciplinare, anche in termini derogatori, tipologie contrattuali di cui al D.Lgs. n. 81/2015, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 51 dello stesso decreto;
  • integrare o derogare alla disciplina del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di tempi di lavoro;
  • sottoscrivere i c.d. “contratti di prossimità” di cui all’art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011);
  • costituire enti bilaterali – accezione nella quale rientrano anche le Casse edili – che possano svolgere le funzioni assegnate dall’art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003.

La circolare si sofferma poi su due aspetti:

  • nel settore edile, l’assenza dei versamenti alla Cassa Edile comporta una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del DURC e, conseguentemente, il godimento dei benefici “normativi e contributivi” secondo quanto stabilito dal medesimo art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006;
  • il “rispetto” dei contratti collettivi attiene anche alla parte c.d. normativa del contratto, ossia a quelle clausole destinate a regolare i rapporti individuali (v. ad es. Cass. sent. n. 530 del 15 gennaio 2003) e che possono, a titolo meramente esemplificativo, riguardare la durata del periodo di prova, l’orario di lavoro, la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, festivo, notturno, i trattamenti di malattia, il preavviso ecc.

Il contenuto minimo da rispettare sarà individuato da un successivo provvedimento da parte dell’INL in cui si individueranno le disposizioni e le clausole normative vincolanti.

Tale rinvio è chiara testimonianza della difficoltà di avere un parametro di verifica costante e certo,  nel momento in cui si legittima una lettura sostanziale del rispetto della contrattazione collettiva, e non solo della parte normativa: anche quella economica richiederebbe maggiori certezze, viste anche le profonde differenze della composizione retributiva e il carattere economico di istituti tipici del lavoro, come ad esempio le ferie.

Con tutta probabilità, il “prospetto delle clausole normative normalmente presenti nell’ambito del CCNL di cui, unitamente alla parte c.d. economica, andrà verificato il rispetto”, comprenderà le clausole normative di impatto economico.

La questione si complica, quindi: in un quadro dove permangono dubbi e incertezze sulla rappresentatività, sono annunciate circolari per definire il rispetto della contrattazione (…poi, parliamo sempre di circolari utilizzate, più che in chiave interpretativa, per colmare il contenuto di norme generate imperfette), sembra quanto mai urgente un intervento a livello legislativo,  magari sfruttando il cantiere sul salario minimo,  tema prioritario nell’agenda del Governo.

 

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