5 Giugno 2019

Nuove tariffe Inail: il punto su supermercati e grandi magazzini

di Fabrizio Vazio

La nuove tariffe Inail presentano molte novità e l’operazione di “ribaltamento” dal vecchio al nuovo dettato tariffario ha presentato molte difficoltà. Terminata l’autoliquidazione, è ora di fare il punto su varie questioni classificative: iniziamo con le novità nel commercio, con particolare riguardo a supermercati e grandi magazzini.

 

Supermercati e grandi magazzini: prima

Le nuove tariffe Inail approvate con D.I. 27 febbraio 2019 suscitano molti dubbi nei professionisti che assistono le aziende; non a caso, l’autoliquidazione del 2019 e stata particolarmente difficile, tra rinvii all’ultimo momento per l’invio dei fogli salari e migrazione non riuscita in diversi casi. Molti sono i cambiamenti intervenuti rispetto alla vecchia tariffa e, in particolare, il settore che ha subito un restyling di maggiore rilievo è quello del Terziario.

Con riferimento alle voci del commercio, può ben dirsi che è cambiata totalmente la filosofia di impostazione del dettato tariffario: in primis, nella vecchia tariffa approvata con D.M. 12 dicembre 2000 il commercio era suddiviso tra minuto e ingrosso.

Vediamo quali erano le principali voci di riferimento:

Commercio al dettaglio

(compresi l’eventuale confezione di prodotti per la vendita diretta al pubblico, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio e il servizio di distribuzione ai clienti; escluse le attività di produzione o di trasformazione).

v. 0111 (tasso medio 12 per mille): Rivendita al dettaglio, anche in forma ambulante, di merci e di generi alimentari

 

Commercio all’ingrosso nei magazzini con attrezzature meccaniche o termiche

(compresa l’eventuale vendita al dettaglio qualora effettuata congiuntamente, nonché le operazioni di rifornimento e magazzinaggio e il servizio di distribuzione ai clienti; escluse le attività di produzione o di trasformazione).

v. 0121 (tasso medio 34 per mille) Magazzini di vendita all’ingrosso e per corrispondenza

 

Commercio all’ingrosso nei magazzini senza attrezzature meccaniche o termiche

(compresa l’eventuale vendita al dettaglio qualora effettuata congiuntamente, nonché le operazioni di rifornimento e magazzinaggio e il servizio di distribuzione ai clienti;escluse le attività di produzione o di trasformazione)

v. 0131 (tasso medio 23 per mille) Magazzini di vendita all’ingrosso e per corrispondenza

Vi erano, poi, riferimenti tariffari specifici per alcune merci (materiali edili, macellerie, autosaloni, etc.).

Non sfugge che la regola tariffaria si prestava ad alcune ingiustizie sostanziali, tenuto conto che grandi magazzini, che disponevano di mezzi per la movimentazione della merce adeguati alle dimensioni (per capirci muletti enormi e decisamente pericolosi), per il solo fatto di vendere al minuto erano classificati alla voce 0111, con un tasso assai basso (beninteso, ovviamente per il personale dipendente dello stesso supermercato), mentre chi aveva un esercizio di vendita all’ingrosso e, magari, una piccola attrezzatura meccanica per la movimentazione del materiale, pagava un tasso assai elevato.

Perdipiù, il problema era anche che, spesso, chi vendeva all’ingrosso lo faceva in sostanza in un esercizio che somigliava più a un negozio che a un magazzino e, quindi, si creava un problema interpretativo legato all’applicabilità della voci 0121 e 0131, che prevedevano infatti il commercio all’ingrosso, ma, come si è visto, solo se “effettuato nei magazzini

 

Supermercati e grandi magazzini: oggi

Con la nuova tariffa dei premi, il meccanismo è cambiato ed è stata eliminata la distinzione tra commercio all’ingrosso e al dettaglio; essa è stata sostituita dalla distinzione, più tecnica, tra esercizi che utilizzano attrezzature motorizzate di movimentazione merci e quelli che non li posseggono.

Sempre ai fini di una complessiva semplificazione del sistema assicurativo, sono state anche create voci specifiche per alcune realtà e, in particolare, per le aziende della grande distribuzione (grandi magazzini, supermercati, ipermercati).

Rimangono le voci riferite a specifiche tipologie di commercio, quali ad esempio quella del materiale edile, gli autosaloni e il nuovo riferimento tariffario per le ferramenta.

 

Le voci di riferimento

Con riferimento ai supermercati e ai grandi magazzini, oggetto della presente disamina, vi sono, come accennato, le nuove voci, che vale la pena di riportare per esteso:

v. 0113 (tasso medio 10,27 per mille)

Ipermercati, supermercati, comprese le eventuali lavorazioni effettuate sui prodotti venduti, ad es. i servizi di preparazione e cottura dei prodotti alimentari.

 

v. 0114 (tasso medio 7,83 per mille)

Grandi magazzini, comprese le lavorazioni effettuate sui prodotti venduti.

Prima di riferirci esattamente a tali voci tariffarie, ricordiamo che con le precedenti tariffe dei premi i supermercati avevano riferimenti diversi a seconda del personale occupato e i funzionari di vigilanza Inail erano spesso impegnati a dividere il personale tra dipendenti con mansioni esclusivamente amministrative, personale addetto alla cassa, ispettori addetti alla verifica circa il posizionamento delle merci, dipendenti addetti al reparto macelleria, etc..

Il grande magazzino aveva, quindi, riferimenti tariffari assai complessi, perché, non esistendo una voce di tariffa dedicata, i rischi venivano suddivisi fra le varie lavorazioni di pertinenza.

Oggi è l’esatto opposto e le voci sono decisamente semplificate.

Vediamo in primis, però, che cosa si intende per supermercato e grande magazzino alla luce delle indicazioni dell’Istituto, non prima di avere ricordato che ad oggi, nonostante alcune frammentarie indicazioni inviate dall’Inail, mancano 2 documenti fondamentali:

  • la circolare complessiva riferita alla nuova tariffa, con particolare riguardo alle decorrenze di rettifiche e variazioni classificative;
  • le “Istruzioni tecniche per l’applicazione delle Tariffe”, ovvero il complesso volume che costituisce il vademecum indispensabile per funzionari dell’Istituto e operatori del settore, che non ha ancora visto la luce (e allo stato non vi è una data certa di pubblicazione).

Le indicazioni odierne, pertanto, si basano su tutto quanto l’Istituto ha già precisato, in attesa di questi fondamentali documenti e di altre, ulteriori indicazioni.

 

Le definizioni a fini tariffari

Le definizione date dall’Inail nelle Faq inviate alle sedi derivano dal Rapporto sul sistema distributivo – Mise – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la Vigilanza e la normativa tecnica – Divisione V, 2017.

Vediamole.

Supermercato (voce 0113)

È un esercizio al dettaglio operante nel campo alimentare, organizzato prevalentemente a libero servizio e con pagamento all’uscita, che dispone di una superficie di vendita uguale o superiore a 400 mq e di un vasto assortimento di prodotti di largo consumo e in massima parte preconfezionati, nonché, eventualmente, di alcuni articoli non alimentari di uso domestico corrente.

Vanno, quindi, riferiti alla voce 0113 gli esercizi di vendita che propongono un assortimento di generi alimentari e alcuni articoli non alimentari comunemente usati in casa (ad esempio detersivi e prodotti per la cura della persona, piatti e stoviglie di carta, cibo per animali, etc.), la cui superficie di vendita sia uguale o superiore a 400 mq. A tale voce vanno riferiti anche i discount.

Grande magazzino (voce 0114)

È un esercizio al dettaglio operante nel campo non alimentare, organizzato prevalentemente a libero servizio, che dispone di una superficie di vendita uguale o superiore a 400 mq e di un assortimento di prodotti, in massima parte di largo consumo, appartenenti a differenti merceologie, generalmente suddivisi in reparti.

Ipermercato (voce 0113)

È un esercizio al dettaglio con superficie di vendita superiore a 2.500 mq, suddiviso in reparti (alimentare e non alimentare), ciascuno dei quali aventi, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande magazzino. Vanno, quindi, riferiti alla voce 0113 gli esercizi di vendita che presentano una superficie totale di vendita superiore a 2500 mq e:

  • un reparto alimentare con superficie pari o superiore a 400 mq;
  • un reparto non alimentare con prodotti afferenti a più gruppi merceologici e con superficie pari o superiore a 400 mq.

In base all’articolo 9, comma 1, MAT (Modalità per l’applicazione delle tariffe dei premi), che identifica la lavorazione con il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie, purché svolte dallo stesso datore di lavoro e in connessione operativa con l’attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi, è da ritenere che eventuali magazzini, anche fisicamente separati, per lo smistamento delle merci ai supermercati/ipermercati, ove occupino personale dipendente della stessa azienda (con la stessa partita Iva), ne seguano la classificazione.

Ciò è, del resto, previsto esplicitamente in tariffa, atteso che nell’intestazione del gruppo 0100 terziario si legge “Commercio (…) Comprese le operazioni di rifornimento e magazzinaggio”.

 

I punti di attenzione

Cosa è compreso nelle voci

La voce 0113, nell’ottica della semplificazione del numero di voci da attribuire a ciascuna ditta, ricomprende anche eventuali lavorazioni effettuate all’interno con riferimento agli esercizi al dettaglio operanti nel campo alimentare: si tratta di tutte quelle lavorazioni afferenti al confezionamento di carne, pesce o verdura, cottura del pane, preparazione e cottura di prodotti di gastronomia.

Scompare, quindi, ad esempio, la voce 1440, che veniva riferita ai supermercati ove veniva effettuata la cottura del pane o anche il solo scongelamento; in generale, non sono più applicabili le voci riferite a preparazione e cottura dei prodotti venduti (reparti macelleria, gastronomia, pane e pasta, etc.).

Con riferimento alla voce 0114, vi sono comprese le eventuali lavorazioni svolte all’interno del grande magazzino sui prodotti venduti (ad esempio taglio del legno, uso del tintometro).

Va poi ricordato che il gruppo 0110 è riferito a “Commercio, compresi l’eventuale confezionamento, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai clienti, le operazioni di cassa”. In particolare, gli addetti al registratore di cassa (che nei supermercati e grandi magazzini sono assai numerosi) vanno riferiti alle voci 0113/0114.

 

Cosa non è compreso nelle voci

La voce 0722 non è più applicabile per gli addetti al registratore di cassa, ma continua ad esserlo per classificare l’attività del personale che svolge attività amministrativa o professionale o di erogazione di servizi negli uffici.

È evidente quindi che i dipendenti di supermercati, ipermercati, grandi magazzini che operano negli uffici con compiti amministrativi trovano ancora tutela alla voce 0722. Tale riferimento tariffario non muta, anche se tale personale utilizza l’auto per recarsi in altri uffici (ad esempio, per andare in banca).

 

E attenzione alla migrazione

Come noto, le nuove tariffe hanno comportato, con riferimento non solo ai supermercati, l’istituzione di nuove voci di tariffa relative a lavorazioni ancora in fase di sviluppo e a nuove modalità organizzative di lavoro.

Per popolare tali voci, sono state effettuate specifiche ricerche di settore, individuando le ditte che risultavano, chiaramente, svolgere la lavorazione descritta nella relativa declaratoria. Per le suddette ditte individuate a livello centrale, la procedura di aggiornamento dei classificativi ha automaticamente attribuito la voce di tariffa di nuova istituzione.

Con riferimento agli esercizi oggi in esame, la Direzione generale Inail ha precisato che alle note catene di supermercati e ipermercati è stata automaticamente applicata la voce di nuova istituzione 0113 della Gestione terziario.

Attenzione, però: poiché la voce 0722 in passato racchiudeva in tutela sia il personale addetto alla cassa che gli impiegati amministrativi, è possibile che nella migrazione tale riferimento tariffario sia stato eliminato. In generale, invece, esso deve rimanere, perché, come già si è precisato, il personale d’ufficio continua a trovare tutela alla voce 0722.

A tale proposito, la Direzione generale Inail ha dato disposizione che qualora si accerti, in qualsiasi momento, d’ufficio o su istanza del datore di lavoro (che a tal fine deve inviare una Pec), che la voce 0722 non doveva essere eliminata, le sedi dell’Istituto procederanno a ripristinare la stessa tempestivamente a decorrere dal 1° gennaio 2019. In tal caso, alla voce 0722 sarà applicata, automaticamente, la medesima oscillazione delle altre voci presenti nella Pat.

 

E non finisce qui: monitoraggi e magari ispezioni

Terminata l’autoliquidazione, inizia per le sedi Inail la fase di verifica della migrazione.

La Direzione generale Inail ha già comunicato alle sedi che le Pat potenzialmente riconducibili alle voci di nuova istituzione saranno interessate da appositi monitoraggi, su cui seguiranno idonee istruzioni operative.

A proposito dell’argomento in esame, è evidente che si dovrà verificare, attraverso apposite liste di evidenza, se vi siano altri soggetti giuridici che possano rientrare nelle voci 0113 e 0114.

La Sede Inail valuterà, quindi, ad esempio, laddove sussistano i presupposti riportati negli indirizzi classificativi descritti e in quelli ulteriori che eventualmente verranno forniti, se ricondurre la classificazione esercizi classificati alle voci 1440, 0111, 1470 alla voce 0113 della Gestione terziario, relativa alla grande distribuzione operante nel settore alimentare (ipermercati, supermercati).

Inoltre, come si è già precisato, ove i datori di lavoro segnalino errori e le Sedi accertino effettivamente un anomalo comportamento della procedura centralizzata che ha gestito il passaggio dalla vecchia alla nuova tariffa, la Sede procederà con le opportune rettifiche.

Per i casi di maggior rilievo, verranno coinvolti i funzionari ispettivi dell’Istituto, per i quali, in questi mesi, saranno approntate apposite iniziative formative.

 

Conclusioni

Sull’effettivo risparmio in termini di premio per gli esercizi in esame si può discutere: si pensi, ad esempio, che un supermercato, ovvero un esercizio di vendita al dettaglio operante nel campo alimentare, pagherà un tasso medio inferiore al precedente, 10,27 per mille contro 12 per mille, ma di fatto il premio realmente corrisposto sarà probabilmente superiore.

Il problema non è solo la mancata applicabilità dello sconto previsto dalla L. 147/2013; va, altresì, considerato che per gran parte delle aziende l’oscillazione favorevole per andamento infortunistico è stata grandemente ridotta per via del nuovo meccanismo che presiede al bonus/malus.

Inoltre, vero è che alcune lavorazioni che prevedevano tassi superiori (ad esempio la voce 1440, già citata per la panificazione) vengono eliminate dai riferimenti tariffari del supermercato, ma esse erano applicate a un numero ridotto di unità lavorative e nemmeno in tutti i supermercati, stante che molto spesso detto attività venivano terziarizzate. Invece, ha grande rilievo il fatto che il personale addetto alla cassa, notoriamente assai numeroso, passa dalla voce 0722 (tasso medio 4 mille) alla voce 0113 per via della nuova tassazione attribuita a tali lavoratori.

Non vi è dubbio, peraltro, che la finalità di semplificazione dei riferimenti tariffari attribuiti a supermercati, ipermercati e grandi magazzini è certamente riuscita e di questo bisogna dare atto; saranno le aziende stesse a valutare nel tempo il beneficio complessivo del nuovo sistema tariffario in termini di costi-benefici.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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