22 Ottobre 2024

Le nuove sanzioni Inps per omissione ed evasione

di Manuela Baltolu Scarica in PDF

Il 4 ottobre scorso l’Inps ha pubblicato la circolare n. 90/2024, relativa alle modifiche del regime sanzionatorio intervenute ad opera dell’articolo 30, D.L. 19/2024, convertito in L. 56/2024, dell’articolo 116, L. 388/2000.

Per quanto riguarda il reato di omissione contributiva, il pagamento spontaneo da parte del contribuente, prima di contestazioni o richieste da parte dell’ente, avvenuto in un un’unica soluzione ed entro 120 giorni dal termine originario del versamento, comporterà l’applicazione delle sole sanzioni civili in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (alla data odierna pari al 3,65%, dal 23 ottobre 2024 pari al 3,40%), con un tetto massimo del 40% dell’importo omesso e senza alcuna maggiorazione.

Laddove il pagamento avvenga alle medesime condizioni, ma oltre 120 giorni, in aggiunta sarà applicata la maggiorazione di 5,5 punti percentuale al Tur, sempre entro il limite del 40% dell’importo omesso.

L’istituto ha specificato che il pagamento deve intendersi “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi che complessivamente coprono il totale dovuto, anche avvenuti in date differenti, purché entro il limite dei 120 giorni, mentre non rientra in tale fattispecie il pagamento rateale.

Al raggiungimento del limite massimo delle sanzioni dovute (40% dell’importo omesso), troveranno applicazione gli interessi di mora ai sensi dell’articolo 30, D.P.R. 602/1973, sull’eccedenza.

Quanto illustrato trova applicazione esclusivamente ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024.

In materia di evasione contributiva, ove il contribuente non metta in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione, resta invariata la disposizione previgente, che prevede una sanzione pari al 30% dell’importo omesso con una soglia massima del 60% del dovuto.

Laddove il contribuente proceda spontaneamente a effettuare le prescritte denunce della situazione debitoria, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi e premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione, e calcolate nella misura del Tur maggiorato di 5,5 punti, se il versamento avviene in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia, e di 7,5 punti, se avviene entro 90 giorni dalla stessa.

In tali casi, a differenza dell’adempimento spontaneo in caso di omissione, è consentita l’applicazione delle sanzioni ridotte per adempimento spontaneo anche in caso di pagamento rateale, ad avvenuto pagamento della prima rata.

Resta fermo, nei casi sopra esposti, il limite massimo delle sanzioni previsto per le omissioni (40% degli importi omessi).

In caso di mancato rispetto del piano rateale, non essendo prevista la revoca della rateazione accordata, l’Istituto provvede a notificare all’interessato un nuovo piano di ammortamento, con il quale le rate a scadere sono ricalcolate computando il differenziale dovuto a titolo di sanzioni civili nella misura ordinaria.

Nei casi di contestazione del debito da parte dell’ente, il contribuente che entro 30 giorni dalla notifica della contestazione adempie al saldo o al versamento della prima rata in caso di pagamento rateale avrà diritto alla riduzione del 50% della sanzione determinata in misura ordinaria, ovvero 4,575%[1] [(Tur 3,65[2] + 5,5) / 2)] per omissione e 15% (30% / 2) per evasione.

Apparentemente, da un primo confronto tra le misure sanzionatorie previste in caso di adempimento spontaneo e quelle stabilite nei casi di accertamento da parte dell’ente, potrebbe apparire più conveniente attendere la notifica dell’Istituto, poiché la misura è ridotta della metà.

In realtà, la variabile temporale gioca un ruolo di fondamentale importanza, poiché a seconda delle tempistiche entro le quali le procedure di accertamento saranno effettuate, maggiore sarà il lasso di tempo intercorrente tra la scadenza originaria del pagamento e la notifica dell’atto, maggiore sarà l’importo delle sanzioni, calcolate in ragione d’anno.

L’accertamento risulterebbe, pertanto, conveniente, se effettuato in tempi poco più ampi rispetto ai termini previsti per l’adempimento spontaneo; al contrario, molto più oneroso proporzionalmente al tempo trascorso dalla scadenza.

Nei casi di mancato o tardivo versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, dal 1° settembre 2024 sono applicati i soli interessi legali (in luogo della precedente misura pari al Tur maggiorato di 5,5 punti percentuale).

Il medesimo trattamento è applicato in caso di mancato o tardivo versamento dovuto a situazioni di crisi aziendali, riconversione o ristrutturazione, per le quali sia stato concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria, nonché in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica, relativamente sia alla situazione occupazionale locale, sia alla situazione produttiva del settore che renda probabile l’insolvenza.

L’atto di prassi dell’Inps ribadisce, infine, l’istituzione della nuova c.d. compliance tra contribuente ed istituto, finalizzata a semplificare gli adempimenti e a stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi favorendo l’emersione spontanea delle basi imponibili.

L’individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione di quanto sopra è demandata a specifica deliberazione del CdA dell’istituto. Il contribuente che provveda alla regolarizzazione secondo tale deliberazione sarà ammesso al pagamento di una sanzione civile pari al Tur in caso di omissione contributiva, e pari al Tur maggiorato di 5,5 punti percentuale in caso di evasione, in entrambi i casi entro i limiti del 40% del dovuto.

Nell’ipotesi di mancata regolarizzazione, l’Istituto provvede a notificare l’importo della contribuzione omessa, con l’applicazione delle sanzioni civili ordinarie, ovvero Tur+ 5,5 punti per omissione entro il 40% del dovuto, e 30% per evasione entro il 60% del dovuto.

Infine, per coadiuvare l’attività di accertamento, l’istituto potrà consultare banche di dati di altre Pubbliche Amministrazioni e invitare contribuenti e altri soggetti che con loro abbiano intrattenuto rapporti a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti al fine di fornire dati e notizie rilevanti in merito all’accertamento nei loro confronti.

Sulla base delle risultanze dell’attività di verifica d’ufficio, l’Inps può formare avviso di accertamento da notificare al contribuente, che, se esegue il pagamento integrale entro 30 giorni, avrà diritto al regime sanzionatorio “agevolato” di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b-bis), L. 388/2000 (sanzioni ridotte al 50%).

L’eventuale mancata comparizione all’invito dell’Inps o l’omessa consegna all’ente di dati e documentazione costituiscono argomenti di prova cui il giudice di merito potrà attribuire rilevanza “anche in via esclusiva” ai fini della decisione, costituendo elemento sfavorevole per il contribuente.

[1] 4,45% dal 23 ottobre 2024.

[2] 3,40% dal 23 ottobre 2024.

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