Nuove regole per i flussi di ingresso
di Luca Vannoni Scarica in PDFCon la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, il D.L. n. 20 del 10 marzo 2023 introduce disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare, con una disciplina transitoria per il periodo 2023 – 2025.
Relativamente ai flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri, si prevede (art. 1) che in tale periodo le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche stagionale, e autonomo saranno definite, non più solo per un anno ma per un triennio con DPCM, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Appare quanto mai curiosa la disposizione con cui si prevede una corsia preferenziale, nell’assegnazione delle quote, per i lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini “campagne mediatiche” sui rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari: al di là dell’utilità di avere tale parametro selettivo, la difficoltà credo evidente nell’andarla ad applicare derubrica la norma a slogan emotivo.
Si semplifica l’avvio del rapporto di lavoro degli stranieri con aziende italiane (art. 2) e si accelera la procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale.
In particolare, allo scopo di rendere effettivo il termine previsto per il suo rilascio, anche in riferimento alle esigenze del lavoro stagionale, si prevede che, decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, lo Sportello unico per l’immigrazione rilascia in ogni caso il nulla osta al lavoro, anche se non sono stati acquisiti, in fase istruttoria, dalla questura competente, le informazioni su eventuali elementi ostativi al rilascio del nulla osta al lavoro.
Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale.
Si conferma inoltre che in relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all’articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate (presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, art. 30-bis, comma 8, D.P.R. 394/1999) è demandata ai professionisti di cui all’articolo 1, L. 12/1979, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
Ulteriore aspetto che impatta gli aspetti procedurali, i rinnovi del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare avranno durata massima di tre anni, anziché due come oggi.
I datori di lavoro che hanno presentato regolare domanda per l’assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio, l’assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo. (art. 5).
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