8 Febbraio 2024

Nuove regole di compensazione per crediti vantati verso Inps ed Inail

di Roberto Lucarini Scarica in PDF

Tra le novità proposte con la recente Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/23), meritano il nostro interesse le nuove indicazioni in tema di compensazione di crediti vantati, dai contribuenti, verso l’Inps e l’Inail (ex comma 97, articolo 1). Inutile dire come tali regole non mostrino alcuna ottica semplificativa, ma anzi aggiungano alcuni paletti operativi cui si dovrà fare molta attenzione.

Il tutto sempre in conseguenza degli atti illeciti di pochi soggetti, che pare prediligano l’utilizzo di crediti inesistenti, ed a scapito della stragrande maggioranza dei cittadini che, al contrario, cerca disperatamente di districarsi tra regole operative sempre più aggrovigliate. Pare chiaro quanto sia inutile, quindi, sentir parlare di semplificazioni, quando ormai da qualsivoglia novella normativa attendiamo soltanto l’ulteriore complicazione alla nostra già grama esistenza professionale.

Bene. Chiusa la parentesi lamentosa, che però talora ci sia concesso esprimere, vediamo subito le novità riguardanti le nuove regole anzidette. Ricordo come il D.Lgs. n. 241/1997, ex articolo 17, abbia tracciato a suo tempo la nuova regolamentazione in tema di versamento unitario, andando sostanzialmente ad attivare l’istituto della compensazione di eventuali crediti sorti in sede annuale od infrannuale. Per quando ci occupa in queste brevi riflessioni, è bene evidenziarlo, andremo a confrontarci con quella forma compensativa definita orizzontale.

Altra notazione rilevante si lega al fatto che, ex comma 98, articolo 1, Legge di Bilancio 2024, le disposizioni che andremo a vedere di seguito, troveranno decorrenza, anche progressiva, in un apposito provvedimento che dovrà essere emanato d’intesa tra i Direttori dell’Agenzia delle Entrate, Inps ed Inail. Al momento, quindi, non abbiamo contezza dei tempi di attivazione, ma resta da notare come la norma apra chiaramente ad un’entrata in vigore “anche progressiva”; magari ci spiegheranno, al momento opportuno, in cosa possa consistere questa progressione.

Attenzione, infine, anche al fatto che le nuove indicazioni non si concentrano sull’importo del credito, quanto piuttosto sulla sua natura previdenziale od assicurativa.

Riguardo la compensazione di crediti vantati verso l’Inps, la tecnica legislativa è stata quella di introdurre, nel testo del già citato articolo 17, D.Lgs. n. 241, il nuovo comma 1-bis. In buona sostanza, dovendo sintetizzare, occorre scindere e valutare singolarmente le tre categorie di soggetti cui la novella si riferisce:

 

  1. Datori di lavoro non agricoli

Questa ampia categoria, individuata per differenza rispetto alla gestione agricoltura, comprende tutti i datori di lavoro interessati alla disciplina del ben conosciuto flusso Uniemens.

Per tale categoria viene indicato che la compensazione dei crediti, di qualsiasi importo, maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, potrà essere effettuata:

  • a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica del flusso Uniemens da cui emerge il credito;
  • ovvero dal quindicesimo giorno successivo alla presentazione del flusso Uniemens, se tardiva;
  • ovvero dalla data di notifica di eventuali note di rettifica passive.

 

  1. Datori di lavoro agricoli

Si tratta, chiaramente, di quei datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola. Per questa categoria, la compensazione dei crediti Inps potrà avvenire soltanto “a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge”.

 

  1. Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

Data per scontata la definizione della categoria dei soggetti coinvolti, viene indicato come l’eventuale credito vantato verso l’Inps possa essere compensato soltanto “a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge”.

Su questo tema, in particolare riguardo la gestione separata, viene infine indicato che sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti in relazione ai compensi assoggettati a contribuzione verso detta gestione.

 

In relazione, invece, alle nuove indicazioni in tema di compensazione di crediti vantati verso l’Inail, la novella normativa (nuovo comma 1 ter, articolo 17, D.Lgs. 241/17) si mostra un po’ più ermetica.

Il Legislatore, infatti, ammette adesso che la compensazione sia operabile dal creditore soltanto per quei crediti, vantati verso l’Istituto assicuratore, che risultino certi, liquidi ed esigibili e, inoltre, siano registrati negli archivi dell’Istituto assicurativo.

Sul piano operativo, pare quindi che gli operatori, prima di procedere ad una simile compensazione, dovranno andare a verificare, sul sito Inail nella sezione contabile, la concreta emersione del credito in discorso; in tal modo potendosi presumere che, una volta registrati, tali importi assumano i caratteri richiesti dalla norma (certezza, liquidità ed esigibilità). Considerato che, in pratica, il credito Inail potrà emergere in sede di autoliquidazione, si può pensare che la compensazione dovrà attendere che l’Istituto abbia lavorato e storicizzato tutti i dati dichiarati ed i vari versamenti ad essi riferibili.

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