Nuove prestazioni occasionali: le sanzioni
di Fabrizio NativiLa circolare n. 5/2017 dell’Ispettorato del lavoro, quanto alla violazione del limite di 2.500 euro nell’anno civile, previsto per ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, ovvero del diverso limite previsto nel settore agricolo, precisa che la trasformazione in rapporto tempo pieno e indeterminato opera dalla data di superamento. Analoga conseguenza si determina con il superamento del limite numerico di 280 ore di durata della prestazione nell’anno civile.
La trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato opera anche quando l’utilizzatore abbia ricevuto prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione. In questo caso la trasformazione opera sin dalla nascita del rapporto.
Tali sanzioni riguardano sia il Contratto di prestazione occasionale che il Libretto famiglia.
Quanto alla violazioni relative al solo contratto per prestazioni occasionali, e cioè agli obblighi di comunicazione preventiva, nonché degli altri divieti di ricorso alle prestazioni occasionali (utilizzatori con oltre 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; ipotesi vietate alle imprese agricole; imprese dell’edilizia; gli ambiti di esecuzione di appalti di opere o servizi), la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 si calcola per ciascuna giornata interessata, prescindendo dal numero di lavoratori coinvolti (vedi anche nota n. 7427 del 21 agosto 17).
In ordine al rapporto fra maxisanzione e sanzioni per violazioni degli obblighi di comunicazione, si applicherà esclusivamente il regime previsto per le prestazioni occasionali, sempre che non siano stati superati i limiti economico quantitativi e se la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite. Altrimenti si applicherà la maxisanzione per lavoro “nero”.
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22 Settembre 2017 a 11:04
Quello che non riesco a capire è se posso utilizzare i nuovi voucher per un prestatore che per lo stesso utilizzatore fino a ieri è stato “assunto” con i vecchi voucher e l’importo degli stessi supera in questo anno solare i 2.500,00€