Nuove modalità di versamento per l’esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili
di Barbara Garbelli Scarica in PDFIl sistema di inclusione delle persone con disabilità ha subito modifiche attraverso la pubblicazione del D.I. dello scorso 11 giugno 2024, che ha previsto l’introduzione di nuove modalità di versamento per le aziende che richiedono l’esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori impiegati in lavorazioni a rischio elevato. Nello specifico, il decreto abroga e sostituisce il decreto 10 marzo 2016 e riguarda i lavoratori impiegati in lavorazioni a rischio elevato, definite come quelle con un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione, apposita autocertificazione, esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato, mediante la compilazione di un apposito format sul portale “servizi lavoro” del Ministero del Lavoro, cui è possibile accedere tramite Spid/Cie e ogni altro strumento di identificazione previsto. L’autocertificazione deve contenere tutte le indicazioni utili al calcolo dell’esonero, ovvero: base di computo, numero di lavoratori con disabilità e addetti a lavorazioni rischiose.
Secondo la L. 68/1999, le aziende con più di 15 dipendenti sono obbligate ad assumere una quota di lavoratori disabili, che viene calcolata in base al numero totale dei dipendenti, ossia:
- il 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- 1 lavoratore, se occupano da15 a 35 dipendenti.
Per i lavoratori privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni. Quando ciò non è possibile, le aziende sono tenute ad effettuare dei versamenti al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, un contributo esonerativo nella misura pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Indipendentemente dal Ccnl applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su 5 giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese ed è, pertanto, stabilito in 2.587,86 euro a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero.
Il mancato versamento del contributo esonerativo comporta per il datore di lavoro la decadenza dalla possibilità di avvalersi dell’esonero e l’obbligo di presentare, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto da versamento, la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità.
Le nuove regole offrono una maggiore flessibilità nelle modalità di pagamento. A questo proposito, il D.I. 11 giugno 2024, pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il 5 agosto 2024, sostituendo il decreto 10 marzo 2016, aggiorna le modalità di pagamento del contributo dovuto dai datori di lavoro che fruiscono dell’esonero autocertificato. Il pagamento da effettuare, che finora era possibile eseguire tramite bonifico bancario, viene ad essere superato da avvisi di pagamento generati dalla procedura telematica e gestiti sulla piattaforma PagoPA. Il primo avviso è generato direttamente al termine della procedura di compilazione dell’autocertificazione e copre il periodo compreso dalla data dell’esecuzione del pagamento alla fine del trimestre. Gli avvisi successivi al primo vengono generati trimestralmente dalla procedura telematica, entro il giorno 10 del primo mese del trimestre che si intende coprire con l’esonero.
Solo a fronte del riscontro positivo sull’esecuzione del pagamento dalla piattaforma PagoPA, l’autocertificazione può essere considerata validamente presentata.
In conclusione, le nuove modalità di versamento hanno l’obiettivo di rendere più gestibile il sistema per le imprese; il supporto di strumenti digitali e la flessibilità ad effettuare i versamenti riducono sicuramente il carico amministrativo e offrono soluzioni più immediate.