Nuove disposizioni in materia di compensazioni di crediti contributivi: chiarimenti applicativi
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con messaggio n. 2639 del 17 luglio 2024, ha fornito precisazioni in ordine alla decorrenza delle disposizioni normative in materia di compensazioni di crediti contributivi, ex articolo 1, commi 97 e 98, L. 213/2023. In particolare, l’articolo 1, comma 97, lettera a), L. 213/2023, ha aggiunto il comma 1-bis all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, prevedendo specifiche condizioni per la legittima esposizione in compensazione di crediti contributivi con i modelli F24.
La normativa introdotta consente la compensazione, sia orizzontale (compensando con oneri di diversa natura) sia verticale (compensando con altri contributi Inps), solo successivamente alla scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni periodiche relative al periodo contributivo da cui emerge il credito stesso, per tutte le Gestioni amministrate dall’Istituto.
L’articolo 1, comma 98, L. 213/2023, specifica, tuttavia, che la decorrenza e le modalità applicative delle citate previsioni normative sono definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dal Direttore generale dell’Inps e dal Direttore generale dell’Inail (si veda anche circolare n. 16/E/2024, § 1).
Poiché le necessarie interlocuzioni tecniche tra Inps e Agenzia delle entrate sono attualmente in corso, in attesa dell’adozione dei necessari provvedimenti rimangono immutate le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi con i modelli F24.
Con successivo messaggio, all’esito dell’adozione dei suddetti provvedimenti, saranno comunicate le nuove modalità operative.