Nuova soglia di impignorabilità dei trattamenti pensionistici
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con Circolare 3 aprile 2023, n. 38, affronta il tema dell’innalzamento della soglia di impignorabilità dei trattamenti pensionistici.
La norma dalla quale promana tale previsione è l’art. 21 – bis del D.L. 115/2022 (c.d. Aiuti – Bis) inserito in sede di conversione in Legge 21 settembre 2022, n. 142 ed in forza della quale le somme percepite a titolo di trattamento pensionistico non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con in ogni caso un minimo di 1.000,00 €; la parte eccedente tale importo è pignorabile entro i limiti legali previsti.
La Circolare si rende necessaria in quanto recepente il miglior trattamento normativo ora previsto che eleva l’impignorabilità delle pensioni dalla misura massima dell’assegno sociale, elevata della metà, al doppio della misura massima del medesimo assegno sociale, con limite in ogni caso individuato nella somma di 1.000,00 €.
La Circolare Inps n. 38/2023 precisa come tale nuova disciplina entri in vigore a decorrere dal 22 settembre 2022 nei confronti dei procedimenti esecutivi pendenti (quindi quelli per i quali non sia già intervenuta l’ordinanza di assegnazione per effetto del quale l’Istituto risulta formalmente obbligato quale terzo debitore esecutato).
Molto importanti anche le specificazioni inerenti alla concreta gestione operativa nei confronti dei trattamenti pensionistici rientranti nella platea di quelli interessati dal provvedimento, con riguardo ai periodi sino a settembre 2022, rispetto a quelli che si collocano a partire da ottobre 2022 (nei confronti dei quali sarà – se del caso – necessario rimodulare, ovvero azzerare, le trattenute a titolo di pignoramento).