Nuova modalità di presentazione della domanda Anf: le istruzioni per i datori di lavoro
di Antonio PositinoLa circolare Inps n. 45/2019 fornisce le prime indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo. Dal 1° aprile 2019 le domande di Anf devono essere presentate telematicamente all’Inps e non più al proprio datore di lavoro; sarà l’Istituto di previdenza, e non più il datore di lavoro a garantire al lavoratore il calcolo corretto dell’importo spettante, nonché assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali[1]. Fanno eccezione le richieste di prestazione familiare da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che continueranno a utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP (cod. SR16) disponibile nel sito dell’Istituto. Va precisato che, fino al 31 maggio 2019, sarà possibile inoltrare esclusivamente le domande di Anf per il periodo di riferimento della circolare o per periodi pregressi. Con il messaggio n. 1777/2019, l’Inps fornisce le necessarie istruzioni per i datori di lavoro interessati all’esposizione dei conguagli relativi ai propri dipendenti. Queste le novità.
Istruzioni operative generali
La nuova procedura “ANF DIP” permette il calcolo degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti al richiedente in riferimento alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito complessivo del nucleo familiare nel periodo di riferimento per la prestazione richiesta. L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti saranno visibili al richiedente attraverso l’accesso, con le proprie credenziali, alla specifica sezione della procedura denominata “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. L’esito sarà visibile, con le medesime modalità, anche ai patronati, che, su delega del cittadino richiedente, abbiano provveduto a inviare le domande di Anf all’Istituto. L’Inps invierà un provvedimento formale al soggetto richiedente la prestazione solo in caso di reiezione della richiesta; in tutti gli altri casi l’Istituto di previdenza non invierà nessuna comunicazione formale all’interessato, che avrà quindi l’onere di consultarne l’esito e comunicare l’esito positivo dell’istanza al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli Anf attraverso l’applicazione “Consultazione Importi ANF”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende.
Il lavoratore dipendente del settore privato o il soggetto titolare del diritto all’Anf, che, per avere diritto alla prestazione, necessita di un provvedimento di autorizzazione Inps, deve presentare la domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria. In caso di esito positivo, al cittadino richiedente non sarà inviato alcun provvedimento di accoglimento della domanda di autorizzazione (modello ANF43), come finora previsto, ma l’Inps procederà automaticamente alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello ANF58).
Istruzioni operative per i datori di lavoro: la consultazione degli importi spettanti
L’applicazione “Consultazione Importi ANF”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende, consente di visualizzare, relativamente alle sole domande accolte nella procedura “ANF DIP”, tutte le informazioni relative al lavoratore/ai lavoratori per il/i quale/i si effettua la ricerca; in particolare, è possibile consultare gli importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, e il periodo di riferimento. L’applicativo fornito dall’Inps consente di effettuare sia ricerche puntuali (per singolo codice fiscale lavoratore) che ricerche massive, ovvero per tutti i lavoratori di un’azienda per la quale il soggetto richiedente ha delega.
Nella prima modalità, l’utente dovrà indicare: la matricola aziendale di interesse; il codice fiscale del lavoratore; il periodo (da 1 a 6 mesi) rispetto al quale si vogliono conoscere i massimali Anf giornalieri e mensili spettanti ai fini della compilazione dei flussi UniEmens.
Nella seconda modalità l’utente dovrà indicare: la matricola aziendale di interesse; uno specifico mese di competenza per il quale si vogliono conoscere i massimali Anf giornalieri e mensili spettanti ai fini della compilazione dei flussi UniEmens. Mentre in caso di ricerca puntuale l’informazione sarà immediatamente disponibile e visualizzabile in procedura, nel caso di richiesta massiva le informazioni saranno rese disponibili dopo i necessari tempi di elaborazione del sistema. Entrambe le modalità di consultazione consentono l’esportazione dei dati estratti in formato xml.
La compilazione del flusso UniEmens
Fino alla denuncia contributiva di competenza del mese di giugno 2019, i flussi UniEmens dovranno essere trasmessi con le attuali modalità, che prevedono la compilazione delle 2 sezioni <GestioneANF> e <ANF>, contenenti informazioni sui conguagli degli Anf e sulla corresponsione degli stessi, nel formato e nelle modalità descritte nel documento tecnico UniEmens.
A decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019, è stato istituito nel flusso UniEmens (sezione <DenunciaIndividuale> di <PosContributiva> del flusso UniEmens aziende con dipendenti) un nuovo elemento, volto ad associare a ciascun codice conguaglio Anf il periodo di riferimento e l’identificativo della domanda Anf.
Pertanto, per conguagliare gli Anf anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno compilare il nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>, valorizzando i seguenti campi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito uno dei seguenti valori:
- 0035 – ANF assegni correnti;
- L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
- H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;
la compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> si aggiunge, per il momento, alle attuali modalità di esposizione, ma è già in fase di sviluppo un aggiornamento che consentirà il conguaglio degli Anf con la sola compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>;
– nell’elemento <IdentiMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione Anf, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio Anf;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.
A decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019, avendo l’Inps determinato l’importo degli Anf, non sarà più necessario compilare i seguenti elementi:
- <TabANF> Codice tabella Assegno Nucleo Familiare;
- <NumANF> Numero dei componenti del nucleo familiare da considerare ai fini della misura dell’ANF;
- <ClasseANF> Il numero progressivo (da 1 a 833), che individua la fascia di reddito del nucleo familiare in funzione della tabella di riferimento indicata nell’elemento <TabANF> e all’anno di competenza.
Con la compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>, inoltre, non sarà più necessario trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo maggiore di 3.000 euro, a decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019.
[1] Sul tema si vedano anche: A. Positino, Anf: dal 1° aprile domande on line all’Inps, in “La circolare di lavoro e previdenza”, n. 14/2019; A. Positino, Anf: diritto e misura della prestazione, in “La circolare di lavoro e previdenza”, n. 20/2019.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.
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