12 Gennaio 2016

Nuova Cigo e Cigs: alla circolare Inps mi ribello!

di Alessandro Rapisarda

 

 

Il Jobs Act, tra le varie modifiche introdotte nel mercato del lavoro, ha sicuramente inciso in modo sostanziale sugli ammortizzatori sociali. Non vi è dubbio che, rispetto alla normativa previgente, quanto previsto all’interno del D.Lgs. n.148/15 debba essere considerata come qualcosa di profondamente diverso. Si appalesa infatti, nel nuovo testo legislativo, un’intenzione deterrente nei confronti di questi ammortizzatori sociali. Come dire: “caro datore di lavoro, pensaci bene e usali se proprio non ne puoi fare a meno”. Questa forma di deterrenza è rilevabile dal nuovo costo, che il datore di lavoro dovrà sostenere per fruire della Cigo e Cigs, alla stregua dell’introduzione di una pesante contribuzione calcolata sulle ore di lavoro oggetto di integrazione, oltre all’insieme di nuovi vincoli di contigentamento. In tema di contingentamento si rammenta la regola che prevede che non possono essere autorizzate ore di Cigo non eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda, piuttosto che il limite generale di fruizione degli ammortizzatori sociali che prevede il non superamento di 24 (o 30 per il settore edile) mesi nel quinquennio ora mobile. Altro nuovo limite introdotto dal Legislatore riguarda una delle causali della Cigs (il contratto di solidarietà). Detto limite prevede che, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% (inteso come media di riduzione nell’arco dell’intero periodo per ciascun lavoratore) nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Oppure con effetto ritardato, in quanto questo ulteriore limite sarà vigente a decorrere dal 25 novembre 2017, sia per la Cigs con causale di riorganizzazione aziendale che per crisi aziendale potranno essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva, nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato. A questi vanno aggiunte poi le nuove tempistiche introdotte per gli esami congiunti e per la presentazione delle istanze amministrative di autorizzazione. In un’evidente volontà diversa di utilizzo di questi strumenti, “stona” l’interpretazione della circolare Inps n.197/15, dove proprio in tema di contigentamento crea un corto circuito di senso giuridico, quando rileva, che per il calcolo dei periodi utili per l’individuazione dei limiti di contingentamento, si computa la sola parte di ammortizzatore sociale autorizzato successiva al 24 settembre 2015, con esclusione però del limite relativo alla Cigo delle 52 settimane in un biennio mobile. La motivazione fuori dai canoni ortodossi di interpretazione giuridica è che questo limite era già contenuto nella normativa previgente, quindi nulla deve cambiare.

A questo punto mi ribello a una capricciosa interpretazione monarchica previdenziale.