14 Giugno 2018

Nullo il licenziamento intimato per (asserito) superamento del periodo di comporto, quando questo non è ancora terminato

di Evangelista Basile

Con la recentissima pronuncia n. 12568 del 22 maggio 2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a intervenire su un tema da tempo oggetto di dibattito: quello delle conseguenze del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato quando in realtà il medesimo periodo di comporto non risulti ancora esaurito. Il contrasto che le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere si componeva di 2 diversi orientamenti: secondo una prima opinione tale recesso si sarebbe configurato come nullo, dall’altro lato vi era chi lo riteneva soltanto temporaneamente inefficace (e quindi idoneo a produrre effetti una volta che il periodo di comporto fosse effettivamente scaduto).

La sentenza in esame ricorda anzitutto la natura del tutto peculiare del licenziamento per superamento del periodo di comporto (di cui all’articolo 2110, comma 2, cod. civ.), che consiste nel fissare in via astratta un equilibrio tra l’interesse del lavoratore a disporre di un congruo periodo di assenze per ristabilirsi dalla malattia e quello del datore di lavoro di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo della sua assenza. Secondo la Corte, dunque, tale tipologia di licenziamento ha natura del tutto peculiare, essendo tradizionalmente assimilato (e non già identificato) al recesso per motivo oggettivo al solo fine di escludere la necessità di una previa contestazione.

Muovendo da tale premessa, la Corte definisce come soltanto apparente il contrasto di orientamenti finora delineatosi sulla fattispecie in esame. Infatti, secondo le Sezioni Unite, le sentenza che in passato hanno espressamente affermato che il licenziamento intimato per perdurante morbilità e prima dello scadere del periodo di comporto sia valido, ancorché meramente inefficace fino alla scadenza medesima, si sono basate su precedenti giurisprudenziali impropriamente richiamati, in quanto riferiti a fattispecie invero differenti, nelle quali alla base dell’intimazione del licenziamento vi erano motivi di recesso diversi e autonomi dal mero protrarsi della malattia, che, quindi, non fungeva da motivo del licenziamento, ma da elemento ad esso estrinseco e idoneo soltanto a differirne l’efficacia.

Dunque, la ratio dell’articolo 2110, comma 2, cod. civ., interpretata anche alla luce della sua natura inderogabile e quindi in combinato disposto con l’articolo 1418 cod. civ. – secondo le Sezioni Unite – implica l’impossibilità di ammettere come valido (sebbene momentaneamente inefficace) il licenziamento intimato in ragione delle assenze del dipendente e ancor prima che queste abbiano esaurito il periodo massimo di comporto. L’opzione opposta comporterebbe – in sostanza – l’aggiunta di un’ulteriore ipotesi di recesso acausale in aggiunta alle ipotesi residue previste dall’ordinamento (lavoratori in prova, dipendenti domestici, dirigenti, lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia). La tesi contraria non potrebbe essere argomentata nemmeno sostenendo che la fattispecie legittimante il recesso verrebbe a realizzarsi successivamente, perché i requisiti di validità del negozio devono essere valutati al momento in cui lo stesso è posto in essere. Peraltro, la Corte precisa che l’ipotesi dell’intimazione anticipata di un licenziamento per superamento del comporto dovuta a un mero errore di calcolo da parte del datore di lavoro non impedisce che il licenziamento, nullo, possa essere poi tempestivamente rinnovato una volta che le assenze del lavoratore effettivamente superino termine massimo di conservazione del posto di lavoro.

 

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