Nullo il licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta se è violato l’obbligo di accomodamenti ragionevoli
di Redazione Scarica in PDFLa Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 22 maggio 2024, n. 14307, il licenziamento motivato dalla sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni – se intimato in violazione dell’obbligo di adottare “accomodamenti ragionevoli” (sancito, in attuazione di obblighi comunitari, dall’articolo 3, comma 3-bis, D.Lgs. 216/2003) e, quindi, in violazione di doveri imposti per rimuovere gli ostacoli che impediscono a una persona con disabilità di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori – realizza una discriminazione diretta ed è pertanto nullo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena, di cui all’articolo 18, commi 1 e 2, St. Lav..