2 Ottobre 2019

Novità per rateizzare i debiti con l’Inail non ancora iscritti a ruolo

di Monica Livella

Dal 30 luglio 2019, con la pubblicazione della circolare n. 22/2019, sono entrate in vigore nuove modalità per chiedere la rateizzazione dei debiti con l’Inail che non siano ancora stati iscritti a ruolo. Le nuove modalità hanno decretato il definitivo superamento della circolare n. 44/2004 e la vecchia modulistica.

La nuova disciplina in tema di rateazioni si applica ai debiti non a ruolo per premi assicurativi e accessori, ovvero sanzioni civili e interessi, per tutte le Gestioni (industria, navigazione, medici rx), per debiti scaduti e per debiti correnti.

La nuova modalità on line è notevolmente semplificata e non prevede più l’obbligo del versamento di un acconto a titolo di rata provvisoria da allegare alla domanda, come accadeva in precedenza; la nuova rateazione si perfeziona, invece, attraverso il pagamento della prima rata, così come indicato nel piano di ammortamento che l’Inail trasmette alla ditta solo dopo la fase istruttoria e assieme al provvedimento di accoglimento.

 

La presentazione e nessuna rata contestuale

Dal 30 luglio la presentazione dell’istanza di rateazione dei debiti con l’Inail che non siano ancora iscritti a ruolo può essere effettuata solo on line attraverso il sito www.inail.it, nella sezione Istanza di rateazione (l’accesso è riservato alle aziende e agli intermediari in possesso di delega). Dopo l’invio telematico la competenza della sede Inail nella gestione della pratica è quella della sede legale del codice ditta del debitore.

Una novità sostanziale è, però, data dal fatto che non va più effettuato alcun versamento a titolo di acconto o prima rata: l’istanza va, quindi, formulata on line senza versare nulla in pari data, come accadeva prima.

 

La possibilità di simulare il piano di ammortamento

Un’altra novità interessante è data dalla facoltà, attribuita alla ditta/intermediario delegato, di chiedere, recandosi presso la sede Inail, prima dell’invio dell’istanza, di effettuare una simulazione del piano di ammortamento in base all’importo e alle rate previste.

Per definire in modo chiaro la propria situazione contributiva, il debitore deve verificare con la sede competente l’esatto ammontare dei propri debiti e può, quindi, chiedere la simulazione del piano di ammortamento. Tale funzione non richiede conferma amministrativa (non avendo effetti contabili) e permette di elaborare un piano di ammortamento che il debitore può utilizzare per verificare la sostenibilità del piano stesso.

Debiti rateizzabili

Sono rateizzabili:

  • i debiti accertati, scaduti alla data di presentazione dell’istanza di rateazione e non iscritti a ruolo;
  • i debiti accertati, correnti, cioè quelli per i quali alla data di presentazione dell’istanza di rateazione non è ancora intervenuto il termine per il pagamento alla data dell’istanza;
  • i debiti scaduti o correnti che sono già stati oggetto di una precedente istanza di rateazione rigettata dall’Inail a causa della carenza dei requisiti previsti per l’accoglimento (non deve però essere già stato emesso un provvedimento con il relativo piano di ammortamento).

 

Condizioni per la concessione della rateazione

Affinché la rateazione possa essere concessa, devono essere soddisfatte alcune condizioni che vengono verificate in sede di istruttoria della richiesta, sono:

  • per i debiti scaduti la rateazione deve riguardare tutti i debiti per premi e accessori scaduti alla data della domanda di rateazione;
  • per i debiti correnti la rateazione deve riguardare tutti i debiti per premi e accessori per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento;
  • per i debiti correnti tra i debiti vanno incluse anche le eventuali rate non scadute di autoliquidazione per cui si era chiesta la rateazione in 4 rate ex 144/1999;
  • non ci deve essere più di un‘altra rateazione in corso (quindi al massimo si possono avere contemporaneamente 2 rateazioni in corso);
  • nei 2 anni precedenti alla istanza di rateazione non deve essere stato emesso un provvedimento di revoca di rateazione;
  • l’importo di ogni rata comprensiva di interessi di rateazione non può essere inferiore a 150 euro;
  • attraverso l’istanza on line il debitore deve: dichiarare di trovarsi in situazione di difficoltà economica; riconoscere in modo incondizionato il debito di cui chiede la rateazione; rinunciare a eccezioni sull’esistenza del credito.

 

Numero di rate mensili e competenze a emettere il provvedimento

Fino a 12 rate e per importi fino a 258.000 euro, l’istanza è di competenza dalla sede Inail e il relativo provvedimento emesso dal Direttore di sede.

Fino a 24 rate e per importi superiori a 258.000 euro, l’istanza è di competenza della rispettiva Direzione regionale Inail e il relativo provvedimento emesso dal Direttore regionale.

Fino a 36 e 60 rate (prevista per casi eccezionali) le condizioni di ammissibilità sono accertate dall’Inail secondo i criteri individuati dalle circolari del Ministero del lavoro n. 31/2000 e n. 4/2001 e l’autorizzazione viene rilasciata dal Ministero del lavoro a seguito della quale la Direzione regionale Inail emette apposito provvedimento.

 

Casi eccezionali che consentono rateazioni per debiti fino a 36 e 60 mesi

Anche per questa tipologia di rateazione estesa a oltre 36/60 mesi per debiti (premi e accessori) non ancora iscritti a ruolo, non è più previsto il versamento di una rata provvisoria contestuale alla presentazione della domanda.

L’istanza deve essere presentata on line, come le altre rateazioni, allegando però la documentazione relativa alle motivazioni addotte e una garanzia fideiussoria.

La rateazione può essere concessa fino a 36 mesi in caso di mancato o tardato pagamento di premi e accessori riconducibili a: calamità naturali; procedure concorsuali; carenza di liquidità dovuta a mancati pagamenti di crediti maturati nei confronti dello Stato; stato di crisi aziendale per motivi transitori non imputabili all’azienda, ma a situazioni di mercato o settoriali o processi di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale; trasmissione agli eredi di debiti contributivi; difficoltà economiche territoriali; concomitanza con altre scadenze di pagamenti; precaria situazione reddituale risultante da documentazione fiscale per debiti contributivi superiori a 5.165 euro.

La rateazione fino a 60 mesi può essere concessa per: oggettive incertezze interpretative o contrasti giurisprudenziali relativi all’obbligo contributivo; fatto doloso di terzi denunciato all’autorità giudiziaria.

La concessione da parte dell’Inail di una rateazione fino a 36 mesi è soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la rateazione fino a 60 mesi è subordinata all’emanazione di un decreto di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef.

Per tale motivo, le istanze di rateazione di questo tipo, complete della documentazione fornita dal debitore e di una specifica relazione del direttore della Direzione regionale Inail, devono essere trasmesse al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In attesa dell’autorizzazione ministeriale, l’istanza di rateazione viene sospesa. Ricevuta l’autorizzazione ministeriale, l’istruttoria verrà completata e nel piano di ammortamento l’importo della prima rata sarà pari al valore delle rate già scadute in relazione alle mensilità trascorse dalla presentazione dell’istanza.

 

Provvedimento di accoglimento della rateazione

Se le condizioni di concedibilità sono soddisfatte, l’Inail emette un provvedimento (entro i 10 giorni successivi) di accoglimento, a cui viene allegato il piano di ammortamento a rate costanti comprensive di interessi di rateazione.

Il versamento della prima rata indicata nel piano di ammortamento determina l’avvio della rateazione.

Il tasso di interesse applicato è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema fissato dalla Bce, vigente alla data dell’istanza, maggiorato di 6 punti. Ad oggi il tasso di interesse per le rateazioni è pari al 6%. Con il pagamento della prima rata il debitore accetta il piano di ammortamento che gli è stato comunicato.

 

Il piano di ammortamento e le scadenze prestabilite

Al provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateazione viene allegato il piano di ammortamento: il versamento della prima rata indicata nel piano di ammortamento determina l’avvio della rateazione. La scadenza della prima rata è indicata nel piano ed è fissata al quindicesimo giorno dalla presentazione dell’istanza. Le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata, ciò significa che ogni piano di rateazione avrà scadenze diverse e che non è più prevista per definizione la scadenza al giorno 16 di ogni mese come accadeva prima della nuova disciplina.

Esempio: piano di ammortamento

Importo rateizzato: 1.026 euro

Numero rate: 6

Debito: pregresso

Data istanza: 6/9/2019

Data provvedimento accoglimento: 10/9/2019

Sanzioni civili e interessi di mora dovuti sul premio scaduto: 30,45 euro

Rate:

  Rata complessiva Scadenza
1 176,09 21/9/2019
2 176,09 21/10/2019
3 176,09 20/11/201
4 176,09 20/12/2019
5 176,09 20/1/2020
6 176,09 19/2/2020

 

Provvedimento di rigetto

Se i criteri di ammissibilità non sono rispettati, al termine dell’istruttoria amministrativa verrà emesso un provvedimento motivato di rigetto.

Il provvedimento di rigetto contiene l’invito a regolarizzare la posizione contributiva versando la somma complessiva dovuta entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento ovvero entro la scadenza legale.

Il mancato pagamento entro il suddetto termine comporterà l’avvio delle procedure di recupero coattivo del credito ex articoli 24 e 25, D.Lgs. 46/1999, e quindi l’immediata iscrizione a ruolo esattoriale.

A titolo esemplificativo, alcune motivazioni indicate nel provvedimento di rigetto dell’istanza possono essere:

  • il numero della rate non è congruente con l’importo minimo richiesto per ciascuna rata;
  • l’importo da rateizzare non coincide con il totale dei debiti;
  • il debitore non ha rispettato nel biennio precedente alla data dell’istanza a rateazione concessa il ______.

La presentazione in ritardo della dichiarazione delle retribuzioni, oltre a rappresentare una violazione sanzionabile dell’articolo 28, D.P.R. 1124/1965, comporta l’inammissibilità della richiesta di rateazione del premio da autoliquidazione.

 

Annullamento della rateazione

L’omesso o parziale pagamento della prima rata comporta l’emissione di un provvedimento di annullamento della rateazione.

A seguito del provvedimento di annullamento non si potrà chiedere altra rateazione di quei debiti.

Il debito complessivo dovrà, quindi, essere pagato immediatamente, altrimenti sarà subito iscritto a ruolo esattoriale.

 

Revoca della rateazione

Il mancato (o parziale) pagamento di anche una sola rata successiva alla prima comporta la revoca della rateazione con apposito provvedimento emesso dall’Inail. Il debito residuo dovrà essere pagato immediatamente, poiché, in caso contrario, verrà iscritto a ruolo esattoriale.

Nel caso siano in corso 2 piani di rateazione contemporaneamente, la revoca di uno per omesso o parziale pagamento anche di una sola rata comporta la revoca anche dell’altra rateazione.

L’emissione di un provvedimento di revoca comporta che, per 2 anni, non si potrà chiedere nessun’altra rateazione.

 

Somministrazione di lavoro

Le società di somministrazione, identificate dal codice fiscale, possono rateizzare sia i debiti scaduti che correnti registrati nel codice ditta ordinario, sia quelli relativi al codice ditta c.d. interinale (la cui numerazione inizia sempre con 23).

Per questi casi la sede Inail si avvarrà del supporto della Direzione centrale per l’elaborazione dei titoli da corrispondere per importo, data di scadenza e addendi al premio trimestrale, da rateizzare e per la normale gestione della rateazione.

 

Rateazione e Durc

Come detto, la nuova disciplina delle rateazioni dei debiti per premi e accessori prevede che la rateazione ha effetto con il versamento della prima rata e che l’omesso o parziale pagamento della prima rata determina l’annullamento del piano di ammortamento, che viene comunicato al debitore con un provvedimento con il quale viene richiesto l’integrale pagamento dei debiti, che, peraltro, non possono essere oggetto di una nuova istanza di rateazione.

Pertanto, la regolarità contributiva può essere attestata solo se il debitore ha pagato per intero alla scadenza comunicata con il piano di ammortamento l’importo della prima rata.

La presentazione dell’istanza o l’emissione del piano di ammortamento non sono sufficienti per attestare la regolarità, in quanto la rateazione si attiva con il pagamento della prima rata nel termine indicato nel piano di ammortamento.

Se il debitore non effettua il pagamento della prima rata o ne paga solo una parte, nell’ambito dell’istruttoria Durc, dopo l’emissione del provvedimento di annullamento, verrà inviato l’invito a regolarizzare, con il quale viene chiesto l’integrale pagamento del debito.

La nuova disciplina delle rateazioni dei debiti per premi e accessori stabilisce anche che l’omesso o parziale pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima determina la revoca della rateazione, con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento, con il quale viene chiesto l’integrale pagamento del debito residuo. In tali casi, quindi, in presenza di richiesta di Durc, la sede Inail dovrà inviare un invito a regolarizzare e, nel caso in cui il debitore non ottemperi, il Durc sarà negativo.

 

Conclusioni

La nuova disciplina presenta numerosi vantaggi legati prevalentemente all’informatizzazione, che consente maggiore chiarezza e rapidità nell’istruttoria, ma anche il vantaggio per la ditta di poter acquisire rapidamente, e anche preventivamente, un piano di ammortamento.

Certamente il monitoraggio relativo all’andamento dei pagamenti sarà effettuato dall’Inail in maniera stringente e, quindi, l’impegno assunto dovrà essere rispettato con precisione, pena la decadenza della rateazione, l’iscrizione a ruolo dei debiti residui e il Durc negativo.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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