Le novità nella conversione in legge del D.L. Agosto
di Luca VannoniCon la pubblicazione sul S.O. n. 37 alla G.U. n. 253/2020, è in vigore dal 14 ottobre 2020 la L. 126/2020, di conversione, con modificazioni, del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto), recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
La conversione non ha riservato grosse sorprese, l’impianto del Decreto Agosto è sostanzialmente confermato, tanto c’è sempre un D.L. pronto sulla rampa di lancio che potrà intrecciarsi con le disposizioni appena consolidatesi. A conferma, basta vedere quanto fatto con la L. 126/2020: con la conversione sono state assorbite nel testo del D.L. 104/2020 le disposizioni relative a smart working e congedi per i figli under 14, introdotte dal D.L. 111/2020, ora abrogato espressamente.
Oltre a cambiare casa, le norme sulla quarantena sono state oggetto di revisione: le quarantene dei figli under 14, che originano il diritto allo smart working o il congedo al 50% Inps, possono essere determinate non solo a seguito di contatti all’interno del plesso scolastico, ma anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture, quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. Rimane, quindi, un meccanismo selettivo, e poco comprensibile, che riconosce lavoro agile o congedo soltanto a determinate quarantene; come se, disposta dall’ATS per contesti non tipizzati dalla norma, non si determinassero problemi per il lavoratore.
Altra novità riguarda la somministrazione: nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato, l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione ha efficacia fino al 31 dicembre 2021. Con questa disposizione, oltre a consentire agli utilizzatori di avvalersi del medesimo lavoratore per periodi superiori ai 24 mesi, senza alcun tetto prefissato di durata dei singoli rapporti, se non quello indirettamente dato dalla durata della disposizione emergenziale (31 dicembre 2021), si vuole sicuramente dare una mano alle agenzie di somministrazione. Forse sarebbe il momento di rivisitare i contratti temporanei, somministrazione e tempo determinato, allentando i limiti di durata e modificando quelle disposizioni cervellotiche introdotte con il Decreto Dignità, più che continuare ad allungare la lista delle disposizioni estemporanee.
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20 Ottobre 2020 a 10:00
Ma nemmeno la soppressione del 4° comma dell’art. 14… possiamo considerare una sorpresa?!
Grazie, saluti