9 Gennaio 2020

Le novità 2020 per le auto aziendali

di Roberto Lucarini

Se Babbo Natale, la Befana, o entrambi, vi hanno portato dei bei doni, non aspettatevi che altrettanto facciano i nostri amministratori pubblici; da loro, infatti, ci spettano quasi sempre delle bastonate.

Puntuale come ogni disgrazia che si rispetti, anche quest’anno è arrivata la Legge di Bilancio (o di Stabilità o Finanziaria, chiamatela come vi pare), nella quale hanno inserito un po’ di tutto (anche i monopattini elettrici, sic!). Tra queste belle cose ci viene regalata un’ulteriore complicazione per la gestione del c.d. benefit auto.

In due parole, per chi mastica meno queste vicende: si tratta del caso in cui un’azienda conceda un’auto aziendale in uso promiscuo (lavoro e privato) a un dipendente; seguirà, ai fini fiscali, una necessaria quantificazione del valore del servizio offerto al fine dell’immancabile tassazione. A valorizzare il tutto ci pensa l’Aci, fornendo annualmente uno sterminato elenco di auto.

La normativa di riferimento si riscontra ex articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, il quale propone una misurazione forfetizzata secondo la quale, per ottenere il valore del benefit annuo, “si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri”. Finora, quindi, si andava sulla tabella Aci e si trovava il valore oggetto di imposizione e contribuzione.

Il nostro Legislatore, sfoggiando una fantasia invidiabile, ha però architettato una sorta di “incremento imponibile ambientalmente orientato” (spero vi piaccia questa mia definizione), facendolo partire, però, dal 1° luglio 2020. Il regime finora in vigore, quindi, rimarrà tale per la prima metà di quest’anno.

Da luglio, come detto, il calcolo del benefit cambierà, andandosi a modificare in funzione delle emissioni di anidride carbonica (CO2) del veicolo utilizzato (descritte in grammi per chilometri, ossia g/Km). L’Aci è già uscito con le nuove tabelle 2020, distinguendo i benefit tra i 2 semestri dell’anno.

Vi risparmio il testo della norma, per cui spero di godere della vostra gratitudine, e vi allego una tabella di riepilogo:

Tipologie di auto distinte per emissione di anidride carbonica per chilometro (g/km di CO2) Valorizzazione del benefit
Emissioni di anidride carbonica non superiori a 60 g/Km Valore pari al 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km
Emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km Valore pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km
Emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km Valore pari al 40% per l’anno 2020, e al 50% a decorrere dall’anno 2021, dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km
Emissioni di anidride carbonica superiori a 190 g/km Valore pari al 50% per l’anno 2020, e al 60% a decorrere dall’anno 2021, dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km

Morale della favola:

  • chi più inquina più pagherà di tassazione e contribuzione;
  • chi rientra nella prima soglia di emissione viene premiato, chi è nella seconda resta al pari di oggi, chi rientra nelle successive viene penalizzato;
  • il lavoratore avrà una variazione di tassazione e contribuzione (per quota a proprio carico), il datore solo in relazione alla contribuzione;
  • l’operatore paghe avrà un’ulteriore scocciatura nel dover esaminare i documenti del mezzo dato in uso per capirne, con precisione, le emissioni di CO2 e, quindi, dare il giusto valore al benefit.

Chissà, magari nella prossima Legge di Bilancio ci chiederanno anche di valutare se il mezzo ha fatto la revisione o se ha le gomme invernali; vedremo.

 

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