Le novità 2020 per le auto aziendali
di Roberto LucariniSe Babbo Natale, la Befana, o entrambi, vi hanno portato dei bei doni, non aspettatevi che altrettanto facciano i nostri amministratori pubblici; da loro, infatti, ci spettano quasi sempre delle bastonate.
Puntuale come ogni disgrazia che si rispetti, anche quest’anno è arrivata la Legge di Bilancio (o di Stabilità o Finanziaria, chiamatela come vi pare), nella quale hanno inserito un po’ di tutto (anche i monopattini elettrici, sic!). Tra queste belle cose ci viene regalata un’ulteriore complicazione per la gestione del c.d. benefit auto.
In due parole, per chi mastica meno queste vicende: si tratta del caso in cui un’azienda conceda un’auto aziendale in uso promiscuo (lavoro e privato) a un dipendente; seguirà, ai fini fiscali, una necessaria quantificazione del valore del servizio offerto al fine dell’immancabile tassazione. A valorizzare il tutto ci pensa l’Aci, fornendo annualmente uno sterminato elenco di auto.
La normativa di riferimento si riscontra ex articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, il quale propone una misurazione forfetizzata secondo la quale, per ottenere il valore del benefit annuo, “si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri”. Finora, quindi, si andava sulla tabella Aci e si trovava il valore oggetto di imposizione e contribuzione.
Il nostro Legislatore, sfoggiando una fantasia invidiabile, ha però architettato una sorta di “incremento imponibile ambientalmente orientato” (spero vi piaccia questa mia definizione), facendolo partire, però, dal 1° luglio 2020. Il regime finora in vigore, quindi, rimarrà tale per la prima metà di quest’anno.
Da luglio, come detto, il calcolo del benefit cambierà, andandosi a modificare in funzione delle emissioni di anidride carbonica (CO2) del veicolo utilizzato (descritte in grammi per chilometri, ossia g/Km). L’Aci è già uscito con le nuove tabelle 2020, distinguendo i benefit tra i 2 semestri dell’anno.
Vi risparmio il testo della norma, per cui spero di godere della vostra gratitudine, e vi allego una tabella di riepilogo:
Tipologie di auto distinte per emissione di anidride carbonica per chilometro (g/km di CO2) | Valorizzazione del benefit |
Emissioni di anidride carbonica non superiori a 60 g/Km | Valore pari al 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km |
Emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km | Valore pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km |
Emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km | Valore pari al 40% per l’anno 2020, e al 50% a decorrere dall’anno 2021, dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km |
Emissioni di anidride carbonica superiori a 190 g/km | Valore pari al 50% per l’anno 2020, e al 60% a decorrere dall’anno 2021, dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km |
Morale della favola:
- chi più inquina più pagherà di tassazione e contribuzione;
- chi rientra nella prima soglia di emissione viene premiato, chi è nella seconda resta al pari di oggi, chi rientra nelle successive viene penalizzato;
- il lavoratore avrà una variazione di tassazione e contribuzione (per quota a proprio carico), il datore solo in relazione alla contribuzione;
- l’operatore paghe avrà un’ulteriore scocciatura nel dover esaminare i documenti del mezzo dato in uso per capirne, con precisione, le emissioni di CO2 e, quindi, dare il giusto valore al benefit.
Chissà, magari nella prossima Legge di Bilancio ci chiederanno anche di valutare se il mezzo ha fatto la revisione o se ha le gomme invernali; vedremo.
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9 Gennaio 2020 a 16:04
Faccio notare un ulteriore corollario: nel caso in cui azienda e lavoratore (caso frequente) si accordino per l’addebito al lavoratore di un canone corrispondente al valore del benefit, il lavoratore sarà penalizzato da un maggior importo del canone (nel caso di auto con emissioni superiori a 160g/km), il che comporta inoltre, di fatto, una minore deducibilità del costo dato che il canone costituisce ricavo per l’azienda.
Ma quello che mi fa veramente impazzire è che anche le più grosse auto elettriche vantano sul libretto uno 0 g/km tondo tondo di emissioni, quindi fruiranno di una riduzione, peccato che nella valutazione delle emissioni indicata nel libretto non si tenga conto delle emissioni generate dal processo di produzione dell’energia elettrica utilizzata da queste auto. Per poter fare un confronto serio sarebbe necessario tenere conto quantomeno di un valore basato sulla media delle emissioni per la produzione dell’energia elettrica (per non parlare delle dispersioni di energia fisiologicamente intrinseche al processo di trasporto dell’energia stessa).